Campania – Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 maggio 2022, nn

  • Emanante: Il Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Campania
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 42
  • Data fonte: 05/05/2022
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. - Atto di richiamo e raccomandazione

Thesaurus: Emergenza sanitaria

Abstract:

Con il presente provvedimento, il Presidente della Giunta Regionale della Campania richiama i datori di lavoro pubblici e privati e i cittadini alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti, finalizzate alla prevenzione della diffusione di ulteriori forme di contagio. A tal fine evidenzia che si fa eccezione dell’uso della mascherina per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità, per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e, in mancanza, fino al 15 giugno 2022, su tutto il territorio regionale. A tal fine si ricorda che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 resta invece obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nei locali di musica dal vivo e altri assimilati e  per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. E’ altresì obbligatorio usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, delle Residenze Sanitarie e degli hospice e in tutte le strutture riabilitative. E’ pertanto raccomandato usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. E’ necessario che ciascuna Amministrazione Pubblica, nella responsabilità del datore di lavoro, impartisca le necessarie indicazioni tenendo conto delle condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento di lavoro finalizzate ad assicurare l’uso delle mascherine FFP2. Ad esempio è prescritto l’uso della mascherina nei luoghi di lavoro per il personale a contatto con il pubblico; per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che ci siano gli spazi per escludere affollamenti, nel corso di riunioni in presenza, nel corso delle file per l’accesso alla mensa, negli ascensori, ect.. E’ previsto l’uso dei dispositivi di protezione individuale in bar ristoranti ed attività commerciali, nelle cucine, nelle mense. Si raccomanda ai soggetti competenti il controllo sull’osservanza delle misure vigenti a tutela della salute pubblica.

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Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 maggio 2022, nn