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- Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
- Fonte: INPS
- Data fonte: 07/10/2021
Thesaurus: Lavoro, Contratto a tempo indeterminato
Abstract:
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di Bilancio 2021, ha previsto che per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 |