INAIL – Circolare 11 dicembre 2020, n. 44

  • Emanante: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro
  • Fonte: INAIL
  • Data fonte: 11/12/2020
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS - CoV-2

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

Con la presente Circolare e alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute con la Circolare Interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020, l’INAIL fornisce le istruzioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2. Con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del D.L. n. 14/2020 c.d. Decreto Agosto, sono prorogati, al 31 dicembre 2020, i termini delle previsioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Richiamando l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero della Salute, il provvedimento ribadisce che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale. Con riguardo a tale condizione, per effetto della L. n. 126/2020, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL.

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Circolare 11 dicembre 2020, n. 44