Corte Costituzionale – Sentenza 9 giugno – 31 luglio 2020, n. 188

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 32
  • Data fonte: 05/08/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione - Sanzioni disciplinari - Istituto della retrocessione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto al lavoro, del dovere di promuovere la formazione professionale dei lavoratori, nonché del diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata - Inammissibilità delle questioni. Lavoro e occupazione - Addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione - Sanzioni disciplinari - Istituto della retrocessione in sostituzione della destituzione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto al lavoro, del dovere di promuovere la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, nonché violazione del diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata - Non fondatezza delle questioni. - Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Allegato A, artt. 37, primo comma, numero 5), in relazione all'art. 44, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 55, secondo comma. - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36. (T-200188)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Il presente atto dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, primo comma, numero 5), in relazione all’art. 44, primo comma, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevate, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Dichiara inotre non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, primo comma, numero 5), in relazione agli artt. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sollevate, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

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