Corte Costituzionale – Sentenza 19 giugno – 10 luglio 2020, n. 146

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 15/07/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Straniero extracomunitario - Reddito di inclusione (ReI) - Requisiti richiesti - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Denunciata irragionevolezza e discriminazione tra cittadini e stranieri, nonché violazione dei principi a tutela della famiglia e di quelli, anche convenzionali, relativi all'assistenza sociale - Inammissibilità delle questioni. - Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, art. 3, comma 1, lettera a), numero 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 31, 38 e 117 Cost.; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 14; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 33 e 34. (T-200146)

Thesaurus: Immigrazione

Abstract:

Con il presente atto si dichiarano inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera  a), numero 1),del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla  povertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

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