![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Ministro Lavoro Politiche Sociale
- Fonte:
- Data fonte: 19/02/2020
Thesaurus: Disposizioni, Reddito di cittadinanza
Abstract:
Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) per i senza dimora e, in particolare, al requisito relativo della residenza in Italia previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) punto 2 del decreto-legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019. Una persona senza dimora può accedere al Reddito di cittadinanza se è in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, economici e familiari, previsti dal Ddecreto-legge 4/2019 e che, ai sensi dell’art. 2 della legge anagrafica n.1228/1954, commi 3 e 5, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. Al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
Nota Ministeriale 19 febbraio 2020, 1319 |