Sentenza 23 maggio – 13 luglio 2018, n. 158

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 18/07/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Intervallo di sessanta giorni tra la sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità - Deroghe - Assenza per congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 24, comma 3. - (T-180158)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

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