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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 9
- Data fonte: 28/02/2018
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria: visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 solleva la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dall’art. 117, secondo comma, lettera l), dell’art. 10, della legge regionale n. 10 del 2008. Solleva, altresì, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lettera l) e 81, comma 4, nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, dell’art. 2, della legge regionale n. 42 del 2008.
Ordina la sospensione del giudizio per la voce non parificata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione. Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al presidente della Regione Liguria e al Procuratore regionale quali parti in causa e sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Liguria.