Sentenza 7 marzo – 5 aprile 2018, n. 71

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 11/04/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Stanziamento di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL - Istituzione del Fondo nazionale per la rievocazione storica nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali - Adozione di decreti ministeriali per la determinazione dei criteri e delle modalita' di ripartizione - Procedure concertative. - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, commi 85 e 627. - (T-180071)

Thesaurus: Strutture educative

Abstract:

Con il presente atto la Giunta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232: nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano; e nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

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