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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 15
- Data fonte: 11/04/2018
Thesaurus: Strutture educative
Abstract:
Con il presente atto la Giunta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232: nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.