Sentenza 10 gennaio – 9 febbraio 2018, n. 23

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 14/02/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Pensioni della gestione artigiani - Modalità di determinazione del reddito annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico. - Legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), art. 5, comma 1; legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), art. 1, comma 18. - (T-180023)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

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