Sentenza 21 marzo – 23 aprile 2018, n. 86

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 26/04/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Condanna del datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità di natura risarcitoria dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione e/o alla riforma della prima decisione. - Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 18, quarto comma, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). - (T-180086)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come sostituito dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento all’art. 3,  primo  comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro. 

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