Sentenza 20 marzo – 26 aprile 2018, n. 87

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 18
  • Data fonte: 02/05/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Diritto allo studio - Istituzione da parte della Regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio - Attribuzione al bilancio di detto ente delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio - Determinazione del fabbisogno finanziario regionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-Regioni - Attribuzione alla «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza Stato-Regioni, dell'erogazione di borse di studio nazionali a studenti meritevoli e privi di mezzi. - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, commi 269, 270, 271, 272 e 275. - (T-180087)

Thesaurus: Istruzione, Amministrazione pubblica

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 269, 270 e 272, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

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