![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 19
- Data fonte: 09/05/2018
Thesaurus: Amministrazione pubblica
Abstract:
Con il presente atto la Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, promossa in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonchè agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Dichiara quindi non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.1, commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.