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- Emanante: Conferenza Stato-Regioni
- Fonte:
- Data fonte: 21/12/2011
Accordo, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
Thesaurus: Professioni
Abstract:
L’Accordo sancisce la durata e il contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. I corsi devono avere una durata non inferiore alle 90 ore. Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione degli stessi e, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere una durata superiore e l’inserimento di ulteriori materie. Le Regioni garantiscono l’effettuazione dei corsi attraverso i soggetti accreditati e autorizzati secondo i propri sistemi di formazione
Accordo 21 dicembre 2011, n. 236 |