Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 47

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 11
  • Data fonte: 14/03/2018
Ordinanza del 16 ottobre 2017 del Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da T. P. contro Inps. Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Previsione che tra la sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni - Mancata previsione, tra le ipotesi di deroga al computo del limite di sessanta giorni, dell'assenza per congedo straordinario riconosciuto al genitore di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 24, comma 3. (18C00066)

Thesaurus: Condizioni di lavoro

Abstract:

Con il presente atto viene dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, specificatamente nella parte in cui – in contrasto con gli  articoli 3 co.1, 31 e 37 co.1 Cost. – non annovera anche il congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co. 5-ter D.Lgs. 151/2001 (spettante al genitore di soggetto affetto da handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art. 4 co.1 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) tra le fattispecie di assenza o congedo o mancata prestazione lavorativa, di cui non si tiene conto ai fini del computo dell’intervallo, tra l’inizio della assenza o della sospensione o della disoccupazione e l’inizio del periodo di’ congedo di maternità, di sessanta giorni, il cui superamento preclude, ai sensi dell’art. 24 comma 2  dle D.Lgs. 151/2001, l’attribuzione dell’indennità giornaliera di maternità ex art. 22 comma 1 D.Lgs. 151/2001.

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