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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 11
- Data fonte: 14/03/2018
Thesaurus: Condizioni di lavoro
Abstract:
Con il presente atto viene dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, specificatamente nella parte in cui – in contrasto con gli articoli 3 co.1, 31 e 37 co.1 Cost. – non annovera anche il congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co. 5-ter D.Lgs. 151/2001 (spettante al genitore di soggetto affetto da handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art. 4 co.1 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) tra le fattispecie di assenza o congedo o mancata prestazione lavorativa, di cui non si tiene conto ai fini del computo dell’intervallo, tra l’inizio della assenza o della sospensione o della disoccupazione e l’inizio del periodo di’ congedo di maternità, di sessanta giorni, il cui superamento preclude, ai sensi dell’art. 24 comma 2 dle D.Lgs. 151/2001, l’attribuzione dell’indennità giornaliera di maternità ex art. 22 comma 1 D.Lgs. 151/2001.