Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

Thesaurus: Riforme, Programmazione, Razionalizzazione

Abstract:

Le  disposizioni  del  presente  decreto  recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all’articolo  2,  comma  2, del decreto   legislativo   30   marzo  2001,  n.  165,  intervenendo  in particolare  in  materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle  strutture  e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione  del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza  pubblica  e  di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto  dall’articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recano  altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina   i   procedimenti   negoziali,  di  contrattazione  e  di concertazione  di  cui  all’articolo  112  del decreto del Presidente della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63. Assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità delle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico e il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

 

 

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