Ordinanza 6 – 13 luglio 2016, n. 172

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 20/07/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti addetto agli uffici stampa - Possibilità di optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo. - Legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), art. 7, comma 3. - (T-160172)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), sollevate, in  riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonchè agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), dal Tribunale ordinario di  Ancona, con l’ordinanza in epigrafe. 

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