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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 29
- Data fonte: 20/07/2016
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonchè agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), dal Tribunale ordinario di Ancona, con l’ordinanza in epigrafe.