Sentenza 6 aprile – 10 giugno 2016, n. 132

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 15/06/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Forze di polizia - Definizione, con norma di interpretazione autentica, del criterio di computo del lavoro straordinario festivo. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 476. - (T-160132)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma  476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

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