Umbria – Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 35
  • Data fonte: 18/07/2001
Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Con il presente atto la Regione indica che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione Umbria, acquistano la personalità giuridica a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e della conseguente iscrizione, con effetto costitutivo, nel registro regionale delle persone giuridiche. Al fine del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.  A tale scopo è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il registro regionale delle persone giuridiche private.

Con il presente atto la Regione indica che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione Umbria, acquistano la personalità giuridica a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e della conseguente iscrizione, con effetto costitutivo, nel registro regionale delle persone giuridiche. Al fine del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla sua realizzazione.  A tale scopo è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il registro regionale delle persone giuridiche private.

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