Umbria – Legge regionale 25 maggio 1994, n. 15

  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 23
  • Data fonte: 01/06/1994
Disciplina del volontariato

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Con la presente norma la Regione, in attuazione dell’art. 12 dello Statuto, riconosce e valorizza la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa. Indica la volontà di favorire l’apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Istituisce il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Giunta regionale. Specifica che nel registro sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che: abbiano la sede legale in un comune della Regione; esercitino le attività di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266; risultino in possesso dei requisiti previsti all’art. 3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell’Umbria con proprie autonome sezioni.

Con la presente norma la Regione, in attuazione dell’art. 12 dello Statuto, riconosce e valorizza la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa. Indica la volontà di favorire l’apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Istituisce il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Giunta regionale. Specifica che nel registro sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che: abbiano la sede legale in un comune della Regione; esercitino le attività di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266; risultino in possesso dei requisiti previsti all’art. 3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell’Umbria con proprie autonome sezioni.

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