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- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 22
- Data fonte: 06/03/2001
Thesaurus: Terzo settore
Abstract:
Con il presnete atto la Giunta delibera l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, di cui agli artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000, secondo la articolazione ed il modello di cui all’allegato 1. Indica che la Presidenza della Regione si impegna a promuovere ogni opportuna azione perchè lo Stato assicuri le risorse necessarie per garantire il corretto assolvimento della nuova funzione delegata. La competenza alla adozione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati nelle materie di competenza regionale è confermata al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, che ne curerà l’iscrizione (con efficacia costitutiva) nel registro e che procederà altresì alla correlata funzione certificatoria, anche a tutela dell’affidamento dei terzi.
Con il presnete atto la Giunta delibera l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, di cui agli artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000, secondo la articolazione ed il modello di cui all’allegato 1. Indica che la Presidenza della Regione si impegna a promuovere ogni opportuna azione perchè lo Stato assicuri le risorse necessarie per garantire il corretto assolvimento della nuova funzione delegata. La competenza alla adozione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati nelle materie di competenza regionale è confermata al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, che ne curerà l’iscrizione (con efficacia costitutiva) nel registro e che procederà altresì alla correlata funzione certificatoria, anche a tutela dell’affidamento dei terzi.