Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri inmateria di misurazione e valutazione della performance dellepubbliche amministrazioni

Thesaurus: Razionalizzazione

Abstract:

 

Ai sensi di quanto previsto  dall’articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all’articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in  materia di  valutazione  e   controllo   strategico   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato. Nelle  more  dell’adozione  del  decreto  legislativo  attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n. 124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché legislativo   nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione.

Ai sensi di quanto previsto  dall’articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento  riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  esclusione
di quelle di cui all’articolo 13, comma  6,  lettere  m)  e  p),  del
predetto decreto legislativo. Restano ferme le funzioni di coordinamento  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in  materia di  valutazione  e   controllo   strategico   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato. Nelle  more  dell’adozione  del  decreto  legislativo  attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,  n. 124, le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché legislativo   nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome  compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione.

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