INPS – Circolare 28 aprile 2016, n. 69

  • Emanante: Inps
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 29/04/2016
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell’art. 24 T.U. in materia di conservazione del diritto all’indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l’anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali  rideterminazioni dei benefici da parte del Ministeri vigilanti. La presente circolare fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U., come modificato alla lett. d). Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione. Inoltre, si forniscono le istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).

Nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l’anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali  rideterminazioni dei benefici da parte del Ministeri vigilanti. La presente circolare fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U., come modificato alla lett. d). Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione. Inoltre, si forniscono le istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).

Consulta la versione integrale