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- Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 233
- Data fonte: 07/10/2014
Thesaurus: Programmazione
Abstract:
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Il presente Regolamento disciplina da parte dell’Autorità l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nel caso in cui un soggetto (ciascuna pubblica amministrazione) ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento. L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall’art. 19 (1.000 e 10.000 euro) e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il presente Regolamento disciplina da parte dell’Autorità l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nel caso in cui un soggetto (ciascuna pubblica amministrazione) ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento. L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall’art. 19 (1.000 e 10.000 euro) e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.