ANAC – Determina 8 gennaio 2015, n. 1

  • Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 28/01/2015
Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti.

Thesaurus: Programmazione, Razionalizzazione

Abstract:

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per  l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in  legge 11 agosto  2014, n. 114, ha modificato con  l’art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti pubblici), che riguardano  – rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonchè la tassatività delle cause di esclusione. La disposizione dell’art. 39 è collocata nel titolo IV del decreto-legge n. 90/2014, che riguarda le «Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico». Per effetto di tale novella legislativa, la presente determina fornisce chiarimenti interpretativi sull’art. 39 del codice degli appalti pubblici.

Consulta la versione integrale