DFP – Circolare 17 febbraio 2014, n. 2

  • Emanante: PCM - Dipartimento Funzione Pubbica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 85
  • Data fonte: 11/04/2014
Decreto-Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - aer. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Thesaurus: Lavoro, Razionalizzazione

Abstract:

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“. La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septiesdel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Al fine di assicurare l’interpretazione omogenea della norma, la presente circolare intende fornire alcuni indirizzi applicativi.

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“. La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septiesdel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Al fine di assicurare l’interpretazione omogenea della norma, la presente circolare intende fornire alcuni indirizzi applicativi

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