Sentenza 9 – 18 luglio 2014, n.211

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 31
  • Data fonte: 23/07/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali - Allineamento con quella goduta dal personale transitato nei ruoli regionali proveniente da altra amministrazione. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), art. 43, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). - (T-140211)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a  seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).

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