Legge regionale 18 gennaio 1996, n.32

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 21
  • Data fonte: 01/06/1996
Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attivita' formative cofinanziate dall'unione europea

Thesaurus: Formazione

Abstract:

Si specificano i seguenti temi: procedure; competenze della regione; ripartizione delle risorse finanziarie; attuazione dei progetti; prove finali; presidenti dei comitati e delle commissioni; rapporti finanziari con i soggetti proponenti; compensi dei comitati e delle commissioni; poteri sostitutivi; disposizioni finanziarie; norma transitorio; abrogazione; entrata in vigore

Art. 1 – Delega

1 .

Fermo restando quanto previsto dalle Legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 e’ delegata alle province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l’attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall’Unione Europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

2 .

Agli effetti della presente legge le province sono denominate “enti delegati”.

Art. 2 – Procedure

1 .

Il Presidente della Giunta regionale, in conformita’ a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 della Legge regionale 16/1990, emana le direttive generali approvate dalla competente commissione consiliare su proposta della Giunta regionale sentito il comitato di concertazione di cui alla delibera di giunta 5 maggio 1993, n. 1891. Le direttive dovranno stabilire per ogni obiettivo, asse e/o misura di intervento: a) le quote di spettanza regionale e quelle da assegnare agli enti delegati, con l’indicazione delle quote destinabili al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle Comunita’ Montane; b) le modalita’ di presentazione e gestione dei progetti, nonche’ i requisiti che i medesimi devono possedere; c) le modalita’ di presentazione delle certificazioni finali.

2 .

Gli enti delegati predispongono, sulla base delle decisioni regionali, il programma annuale di intervento suddiviso per ciascun obiettivo e lo trasmettono alla Regione con le modalita’ e nei termini di cui al comma 5 dell’art. 8 della Legge regionale 16/1990;

Art. 3 – Competenze della regione

1 .

Sono di competenza della Regione: a) l’elaborazione, l’approvazione e la presentazione alle competenti autorita’ nazionali e comunitarie dei piani pluriennali e relative cadenze annuali di cui alla vigente normativa comunitaria; b) i rapporti con gli organi ed uffici dell’amministrazione dello stato, delle altre Regioni e province autonome; c) la determinazione delle modalita’ di conseguimento ed il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2 .

Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell’articoio 6 della Legge regionale 16/1990.

Art. 4 – Ripartizione delle risorse finanziarie

1 .

In sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell’art. 2 viene determinata la ripartizione delle risorse finanziarie, riservando alla Regione una parte del finanziamento annuale, fino al 25 per cento dello stesso, per l’attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di piu’ province, o ancora derivanti dall’attuazione di accordi con le parti sociali o protocolli d’intesa con enti a carattere nazionale.

2 .

Con apposita deliberazione la Giunta regionale indica i progetti o i corsi di cui si riserva la titolarita’ ai sensi della lettera l) del comma 1 dell’art. 7 della Legge regionale 16/1990.

Art. 5 – Attuazione dei progetti

1 .

Per i progetti formativi non rientranti fra quelli previsti dall’art. 4, i rapporti tra l’ente delegato e gli organismi gestori di carattere privato delle attivita’ sono regolati da apposite convenzioni, conformi ai modello adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2 .

Per ciascuna attivita’ formativa degli organismi gestori di cui al comma 1 e’ istituito un comitato di gestione composto da: a) un funzionario dell’ente delegato, con funzioni di presidente; b) un esperto designato dalla Categoria Interessata delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu’ rappresentative a livello nazionale operanti nell’ambito Provinciale; c) un funzionario regionale nominato con decreto del dirigente del servizio competente; d) un rappresentante designato dall’assemblea degli allievi del corso; e) un rappresentante designato dall’organismo gestore dell’intervento formativo; f) un esperto designato dall’associazione di categoria o dall’ordine professionale interessato.

3 .

Alla nomina del comitato di gestione provvede l’ente delegato il quale, nel richiedere le designazioni agli organismi ed enti indicati nel comma 2, assegna loro un termine di trenta giorni per provvedere. Trascorso detto termine il comitato di gestione e’ validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei componenti.

4 .

La Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina i compiti del comitato di gestione.

5 .

L’ente delegato puo’ effettuare, oltre a quelli operati, anche, individualmente, dai componenti il comitato di gestione, controlli sull’attuazione del progetto nel luogo e durante le varie fasi di realizzazione delle attivita’ formative.

6 .

Per i corsi di cui all’art. 4, i compiti del comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla settima, nominato con decreto del dirigente del servizio competente. Detto funzionario fornisce al servizio regionale competente la documentazione sui controlli effettuati e sulle attivita’ svolte.

Art. 6 – Prove finali

1 .

Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con la prova finale prevista dall’art. 12 della Legge regionale 16/1990.

2 .

La commissione d’esame, salvo il caso di cui al comma 3, e’ quella prevista dal comma 3 dell’art. 12 della Legge regionale 16/1990, intendendosi sostituiti, alle lettere a) e c), rispettivamente un rappresentante della Regione che la presiede e un esperto designato dall’ente delegato nel caso in cui si tratti dei corsi di cui all’art. 4.

3 .

Qualora si sia in presenza di attivita’ a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalita’ coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea, o comunque di attivita’ non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978. N. 845, la valutazione dell’allievo potra’ essere affidata dall’ente delegato o, limitatamente alle attivita’ ricadenti nella previsione di cui all’art. 4, dall’ente Regione all’ente gestore su richiesta di quest’ultimo; nei corsi di cui all’art. 4 alla valutazione concorre il dipendente regionale di cui al comma 6 dell’art. 5, il quale fornisce al servizio regionale competente una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo.

Art. 7 – Presidenti dei comitati e delle commissioni

1 .

Possono essere nominati presidenti dei comitati di gestione e delle commissioni d’esame, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6, dipendenti dell’ente delegato o, limitatamente alle attivita’ ricadenti nella previsione di cui all’art. 4, dell’ente Regione di qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 8 – Rapporti finanziari con i soggetti proponenti

1 .

Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento e’ concessa una anticipazione la cui misura viene determinata in sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell’art. 2. Tale anticipazione non puo’ superare la misura del 70 per cento della spesa autorizzata.

2 .

Il saldo e’ corrisposto successivamente all’approvazione da parte dell’ente delegato o, limitatamente alle attivita’ ricadenti nella previsione di cui all’art. 4, dell’ente Regione del rendiconto presentato dall’ente gestore; l’approvazione del rendiconto deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

3 .

L’erogazione di cui ai commi 1 e 2 e’ subordinata all’approvazione della Legge regionale di bilancio contenente le indicazioni delle risorse di cui all’art. 11.

Art. 9 – Compensi dei comitati e delle commissioni

1 .

Ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d’esame spettano le indennita’ stabilite dalla Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 .

La liquidazione e’ disposta dall’ente delegato.

Art. 10 – Poteri sostitutivi

1 .

In caso di inadempimento delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei casi e nelle forme fissate dall’art. 59 dello statuto regionale.

Art. 11 – Disposizioni finanziarie

1 .

Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative formative da attuare con i contributi della Comunita’ Europea sono determinate annualmente con legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni dei piani pluriennali e di quanto stabilito annualmente in base al comma 1 dell’art. 2 e secondo quanto previsto dall’art. 32 della Legge regionale 16/1990.

Art. 12 – Norma transitorio

1 .

Fino al 30 giugno 1996 restano ferme le competenze della Regione per il completamento del programma annuale in corso.

2 .

Entro sessanta giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti delegati e le parti sociali. Determina le modalita’ di presentazione e gestione dei progetti nonche’ i requisiti che i medesimi devono possedere, anche al fine di assicurare: a) la corretta e tempestiva trasmissione alle autorita’ nazionali e comunitarie delle certificazioni e documentazioni richieste dalla vigente normativa; b) la necessaria uniformita’ di attuazione degli stessi sul territorio regionale; c) la predisposizione di interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale degli enti delegati.

3 .

In fase di prima applicazione della presente legge i termini per l’emanazione delle direttive agli enti delegati e quelli per la predisposizione del programma annuale, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2. Diventano rispettivamente novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il 30 giugno 1996.

Art. 13 – Abrogazione

1 .

Il Regolamento regionale 14 febbraio 1992, n. 31 e’ abrogato.

2 .

Alfine di armonizzare la gestione del piano ordinario con le attivita’ cofinanziate dall’unione europea, il secondo periodo del comma 2 dell’art. 9 del Regolamento regionale 5 agosto 1992. N. 33 e’ cosi’ modificato: “il periodo di svolgimento dei corsi e’ stabilito di norma tra il 1 ottobre ed il 30 settembre dell’anno successivo; per particolari esigenze l’ente delegato puo’ prorogare l’approvazione delle attivita’ formative al 30 settembre precedente l’anno cui si riferiscono e la loro conclusione al 31 dicembre.”.

Art. 14 – Entrata in vigore

1 .

La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.