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- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 82
- Data fonte: 22/08/1994
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
La regione promuove e favorisce le cooperative integrate con soci lavoratori handicappati, quali efficaci strumenti per il reinserimento lavorativo, economico e sociale dei cittadini portatori di handicap.
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dell’articolo 6 dello statuto, promuove e favorisce le cooperative integrate con soci lavoratori handicappati, quali efficaci strumenti per il reinserimento lavorativo, economico e sociale dei cittadini portatori di handicap.
Art. 2 – Definizione di cooperative integrate
1 .
Per cooperative integrate si intendono le imprese cooperative che abbiano una percentuale di soci non inferiore al 35 per cento e non superiore al 75 per cento rispetto al totale dei soci lavoratori, con una riduzione permanente delle capacita’ lavorative causate da invalidita’ fisiche, psichiche o sensoriali, attestate a norma della lettera b) del comma 2 dell’articolo 5.
2 .
Le cooperative integrate, per fine statutario, si impegnano a promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e possono accettare come propri soci e, alle stesse condizioni previste per i soci portatori di handicap, anche soggetti esposti a disagio mentale, disagio sociale o tossicodipendenti, per un programma di riabilitazione con tempi determinati e concordati con i servizi competenti.
Art. 3 – Interventi regionali per le cooperative integrate
1 .
Per le finalita’ di cui all’articolo 1 e’:
Art. 4 – Istituzione del registro regionale
1 .
E’ istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle cooperative integrate.
2 .
Per la tenuta del registro, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e’ nominato un segretario, da scegliersi tra i funzionari regionali.
Art. 5 – Iscrizione al registro
1 .
Possono ottenere l’iscrizione ai registro le cooperative integrate di cui all’articolo 2, in possesso dei requisiti mutualistici di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, aventi sede legale nel territorio della Regione
2 .
Le imprese cooperative integrate, per ottenere l’iscrizione, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
3 .
L’iscrizione nel registro avviene con decreto obbligatorio del Presidente della Giunta, previo accertamento da parte della segreteria del registro dei requisiti e delle condizioni previste dai precedenti commi. Tale decreto o il diniego dovra’ emanarsi entro quarantacinque giorni.
4 .
L’iscrizione nel registro regionale costituisce presupposto per la presentazione da parte delle cooperative integrate delle domande relative ad agevolazioni o contributi previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali.
Art. 6 – Adempimenti derivanti dall’iscrizione al registro regionale
1 .
Le cooperative integrate iscritte nel registro sono tenute a comunicare al Presidente della Giunta:
Art. 7 – Cancellazione dal registro
1 .
La cancellazione dal registro regionale delle cooperative integrate e’ disposta con provvedimento motivato dal Presidente della Giunta, quando siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione o non siano state ottemperate le disposizioni di cui all’articolo 6.
Art. 8 – Interventi regionali per le cooperative integrate
1 .
Per le finalita’ di cui all’articolo 1 la Regione prevede agevolazioni e assegna contributi alle cooperative integrate di cui alla presente legge, sulla base di progetti presentati dalle cooperative stesse.
2 .
Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere integrativo delle provvidenze stabilite dalle leggi dello stato e della Regione a favore delle cooperative.
3 .
Gli interventi regionali a favore delle cooperative integrate si articolano in:
4 .
La concessione dei contributi di cui ai comma 1, da parte della Regione avviene previo anticipo, erogato al momento dell’approvazione dell’intervento, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.
Art. 9 – Interventi promozionali per le cooperative integrate
1 .
Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8, hanno le seguenti forme:
2 .
La concessione dei contributi di cui ai comma 1 da parte della Regione avviene previo anticipo, erogato al momento dell’approvazione dell’intervento, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.
Art. 10 – Interventi di sostegno
1 .
Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 8, hanno le seguenti forme:
Art. 11 – Interventi di sostegno all’attivita’
1 .
Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8, hanno le seguenti forme:
2 .
Nel caso di fornitura di beni le cooperative integrate devono offrire prezzi non superiori a quelli massimi risultanti dai listini delle camere di commercio nella cui circoscrizione ha sede l’ente contraente, salvi gli adeguamenti trimestrali dei listini stessi in caso di contratti di somministrazione che comportino consegne per un arco di tempo superiore al trimestre.
3 .
Quando si provvede a mezzo di trattativa privata ai sensi del comma 1, deve essere interpellato un numero di cooperative integrate non superiore a tre, salvo che la natura, l’urgenza della prestazione o l’assenza di concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata cooperativa integrata.
4 .
La Regione contribuisce inoltre alle attivita’ di promozione commerciale del tipo: inserzioni pubblicitarie, fiere, mostre, ecc. Sostenute dalle cooperative integrate fino ad un massimo del 70 per cento delle spese sostenute e documentate.
5 .
La Regione e le apt inseriscono nei loro programmi pubblicitari, con priorita’, quelli di valorizzazione delle cooperative integrate.
Art. 12 – Legge regionale 12 maggio 1982, n. 18
1 .
Le provvidenze previste dagli articoli 9, comma 1, lettera d) e 10, comma 1, lettera a), sono incompatibili con le provvidenze e le agevolazioni previste dalla Legge regionale 12 maggio 1982, n. 18.
2 .
I rappresentanti legali delle cooperative di cui alla presente legge debbono dichiarare nella domanda di contributi se hanno gia’ beneficiato o intendano beneficiare anche dei contributi di cui alla Legge regionale 18/1982.
Art. 13 – Formazione professionale
1 .
La Regione nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, provvede:
Art. 14 – Disposizioni finanziarie
1 .
Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e’ autorizzata per l’anno 1994 la spesa di lire 500 milioni.
2 .
Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1994, all’uopo utilizzando l’apposito accantonamento di cui alla partita 14 dell’elenco 1.
3 .
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234108 che si istituisce con la presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1994 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: “contributi a favore delle cooperative integrate con soci handicappati”, lire 500 milioni.
4 .
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1994 sono ridotti di lire 500 milioni. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.