Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2004, n.1104

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 103
  • Data fonte: 26/08/2004
L.R. 25 agosto 2003, n.17 - Art.8 - Piano regionale delle politiche sociali - Interventi e servizi in Puglia. Approvazione

Abstract:

Il predetto piano e previsto dalla legge regionale n. 17 del 25 agosto 2003 che ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in puglia. la medesima legge ha dettato i principi e gli indirizzi della programmazione generale in materia di politiche sociali e ha disposto che la programmazione dei servizi avviene attraverso la definizione uno specifico piano regionale attuato mediante piani di zona definiti dai comuni singoli o associati. in particolare l’art. 8 prevede che la regione, ogni tre anni, approvi il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali in armonia con il piano sanitario regionale e in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale e abitativa

L’Assessore alla Sanita e ai Servizi Sociali, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio II.PP.A.B. – Assistenza alla Persona, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce:

 

la Giunta Regionale con deliberazione n. 330 del 24/03/2004 ha preso atto della proposta del Piano regionale delle Politiche Sociali, con riserva di approvarlo al termine delle consultazioni con gli organismi istituzionali e del confronto con le parti sociali.

 

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale si e anche riservata di approvare le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del medesimo Piano.

 

Il predetto Piano e previsto dalla L.R. 25 agosto 2003, n. 17 che ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.

 

La medesima legge ha dettato i principi e gli indirizzi della programmazione generale in materia di politiche sociali e ha disposto, altresi, che la programmazione dei servizi avviene attraverso la definizione di specifico Piano regionale attuato mediante i Piani di zona definiti dai Comuni singoli o associati.

 

In particolare l’art. 8 della L.R. n. 17/2003 prevede che:

  1. La Regione, ogni tre anni, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali in armonia con il piano sanitario regionale e in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale e abitativa.
  2. Il piano regionale definisce:
    • a) i bisogni del territorio;
    • b) le priorita degli interventi;
    • c) l’impiego delle risorse per il raggiungimento dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni e il loro riparto per prestazioni e per Comuni;
    • d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in conformita dell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, assicurando per ogni ambito territoriale:
    • 1) il servizio sociale professionale;
    • 2) il servizio di segretariato sociale per l’informazione e la consulenza ai cittadini;
    • 3) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
    • 4) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilita sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
    • 5) le strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilita sociali;
    • 6) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
    • gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
    • i comuni di minore dimensione demografica tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;
    • le modalita per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d’indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l’uniformita dei servizi offerti sul territorio regionale;
    • le modalita per il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1 alla definizione dei piani di zona;
    • l’integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale;
    • il coordinamento per l’integrazione con le politiche dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attivita lavorative, dell’ambiente, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’urbanistica e abitativa;
    • le iniziative di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l’istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
    • le iniziative di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresi alle esperienze effettuate a livello europeo;
    • le altre tipologie di servizi oltre a quelle contemplate nella presente legge;
    • le iniziative di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
    • il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attivita sociali”.
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      Inoltre, l’art. 15 della medesima legge disciplina le competenze della Regione e al 2? comma, lett. b) dispone che la stessa “approva il piano regionale degli interventi e dei Servizi Sociali e assegna le risorse finanziarie all’uopo destinate, riservando risorse non inferiori al 10 per cento della quota annuale del fondo nazionale per le politiche sociali agli interventi a sostegno della famiglia da definirsi con apposito provvedimento legislativo, privilegiando in tale assegnazione gli ambiti territoriali che presentano maggiori carenze dei servizi sociali e prevedendo una distinta disciplina per i servizi i cui interventi si realizzino in aree interdistrettuali”.

       

      In maniera sintetica gli aspetti pia? rilevanti delle proposte contenute nel Piano sono:

      • le scelte strategiche:politiche a favore delle famiglie:domiciliarita ;aiuto e sostegno alla famiglia e alla persona;politiche per l’inclusione sociale e i diritti di cittadinanzaaccessibilita ai servizi;rimozione del disagio;contrasto alla poverta ;
      • gli obiettivi prioritari per ambito territoriale:Servizi di informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata;Servizio Sociale Professionale;Servizi sociali di Pronto intervento per situazioni di emergenza personali e familiari;Servizi educativo-assistenziali e di promozione della socialita ;Interventi per contrastare vecchie e nuove poverta e favorire l’inclusione sociale;Servizi di aiuto e sostegno familiare per favorire la permanenza a domicilio;Strutture e centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno;Strutture di assistenza e accoglienza residenziali o a cielo continuativo.
      • le azioni per il sostegno delle funzioni di governo:il sistema informativo sociale;gli osservatori sociali;le modalita di autorizzazione e accreditamento dei servizi;la qualita sociale;la formazione e riqualificazione del personale, sia pubblico che dei servizi accreditati.
      • l’integrazione con le altre politiche regionali:modalita operative per l’integrazione socio-sanitaria:Commissione regionale per l’integrazione sociosanitaria;Raccordi operativi;Unita di Valutazione Multidimensionale;Porta Unica di accesso;Protocolli di cura e di assistenza.l’integrazione con le politiche per l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro, l’immigrazione.
      • le azioni di assistenza a supporto dei Comuni per la redazione e l’attuazione dei Piani di Zona;
      • gli attori della rete integrata dei servizi:ruolo e funzioni dei soggetti pubblici;coordinamento istituzionale;ruolo e funzioni dei soggetti privati e del privato sociale;percorso di concertazione e progettazione partecipata;gestione associata delle funzioni sociali negli ambiti territoriali:Comuni di minore dimensione demografica (pari o inferiore a 10.000 abitanti).
      • la programmazione finanziaria:le risorse disponibili;la premialita :gestione associata obbligatoria;incentivazione gestione associata volontaria. le risorse finalizzate e le quote vincolate:finalizzazioni per infrastrutture sociali destinate a: strutture per la pronta accoglienza di donne e minori abusati e maltrattati; strutture residenziali per disabili gravi senza il necessario sostegno familiare (“Dopo di Noi”); riconversione di strutture chiuse per minori in comunita di tipo familiare, per il superamento di tutte le istituzioni chiuse; centri semiresidenziali e a ciclo diurno per anziani, disabili e minori;quote vincolate ai sensi della legge regionale n. 17/2003. i criteri di riparto delle risorse tra Comuni ed ambiti territoriali:quote minime per aree prioritarie d’intervento Responsabilita familiari (sostegno e aiuto alla famiglia) 8%; Politiche per i minori. Lotta all’abuso e maltrattamento 22%; Persone anziane 20%; Persone con disabilita 15%; Dipendenze 5%; Salute mentale 5%; Contrasto alla poverta 5%;criteri di riparto delle risorse statali e regionali.Il riparto delle risorse per Comuni e per ambiti territoriali e contenuto nell’allegato D.
      • linee guida per la stesura dei Piani di Zona modalita di presentazione ed i approvazione dei Piani di Zona.
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        In particolare:

        • le scelte strategiche privilegiano:1) le politiche a favore delle famiglie, tese a supportare i nuclei familiari nel lavoro di cura rivolto in particolare ai componenti fragili minori, anziani, disabili, nonche a sostenere le coppie, la genitorialita e i percorsi di educazione dei figli attraverso interventi che favoriscano la domiciliarita e le diverse forme di aiuto e di sostegno alla famiglia e alla persona;2) le politiche per l’inclusione sociale e i diritti di cittadinanza, rivolte a creare un sistema di Welfare universalistico, capace di offrire a tutti gli individui percorsi di inclusione sociale, le politiche per la rimozione del disagio e quelle di contrasto alla poverta .
        • gli obiettivi prioritari per ambito territoriale: perseguono l’integrazione delle politiche, la piena attuazione del principio di sussidiarieta , la sostenibilita della spesa per realizzare un sistema integrato di servizi attraverso la costruzione di una articolata rete di solidarieta , capace di far fronte ai bisogni dei cittadini a garanzia della qualita della vita e dei diritti di cittadinanza.
        • le azioni per il sostegno delle funzioni di governo: si prefiggono, anche attraverso attivita trasversali, con la regia della Regione e il supporto delle Province, il sostegno delle funzioni di governo attraverso la creazione del sistema informativo sociale, l’attivazione degli osservatori sociali, l’attivazione del sistema di autorizzazione e accreditamento dei servizi, la definizione degli standard di qualita e valutazione, la formazione degli operatori.
        • l’integrazione con le altre politiche regionali, in particolar modo con quella sanitaria, dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, al fine di soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini per il miglioramento delle condizioni di vita e tutela della salute.
        • le azioni di assistenza a supporto dei Comuni per la redazione e l’attuazione dei Piani di zona avverranno attraverso:1) la predisposizione delle linee guida per la stesura dei piani di zona;2) l’attuazione di un luogo virtuale con pagine Web dedicate alla Puglia nel canale tematico Welfare del Formez;3) lo sviluppo di azioni di formazione di base;4) l’accompagnamento mirato a tutti gli ambiti territoriali mediante la costituzione di un Gruppo di Assistenza alla Programmazione Sociale di ambito (GAPS) composta da esperti di programmazione delle politiche sociali e gestione di interventi e servizi sociali;5) percorsi formativi e project works per l’approfondimento dei temi prioritari individuati dalla Regione per la definizione dei nuovi sistemi integrati locali dei servizi alla persona e comunita ;6) l’istruttoria dei Piani Sociali di Zona;7) l’accompagnamento mirato a tutti gli ambiti territoriali per la prima applicazione e messa a regime del sistema di monitoraggio regionale, delle attivita , delle risorse, dei risultati e dell’impatto delle politiche attivate sul territorio, nonche gli strumenti per l’analisi del bisogno, della domanda sociale e per l’analisi del sistema di offerta regionale.
        • gli attori della rete integrata dei servizi: attraverso il coordinamento istituzionale (costituito dai Sindaci dei Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale) dovranno definire le forme di coinvolgimento d’indirizzo politico per le scelte di programmazione territoriale dei processi di integrazione, al fine dell’applicazione dei principi di governance e sussidiarieta verticale. Sono definiti ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della legge regionale n. 17/2003, i Comuni di minore dimensione demografica quelli aventi popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti.
        • la programmazione finanziaria: definisce le risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e le risorse garantite dalla Regione Puglia cui dovranno aggiungersi quelle dei Comuni e degli altri soggetti che concorreranno alla promozione e alla attuazione del Piano sociale di zona.Con il Piano in esame le risorse disponibili per il riparto tra i Comuni sono tutte le risorse non finalizzate o indistinte, come da trasferimenti nazionali relativi agli anni 2001 e 2002, oltre alle risorse finalizzate non utilizzate dalla Regione.Per l’annualita 2003 l’intera quota statale e stata trasferita alla Regione come Fondo unico senza finalizzazioni ulteriori, fatta eccezione per il 10 per cento delle risorse accantonate, ai sensi dell’art. 15 – comma 2, lett. b) – della L.R. n. 17/2003, per gli interventi a favore delle famiglie e la quota finalizzata alle misure di sostegno alla poverta gia utilizzate.Al fine di sostenere i Comuni di minore dimensione demografica obbligatoriamente associati, nonche di promuovere la gestione associata tra i Comuni di uno stesso ambito territoriale e previsto l’accantonamento del 15 per cento delle risorse del FNPS indistinte complessivamente disponibili per il triennio 2001-2003 come richiesto dall’art. 6 della L.R. n. 17/2003, pari ad Euro 16.806.833,53 da ripartirsi ai Comuni subordinatamente al possesso di requisiti di base ovvero al conseguimento di determinati risultati.Sono individuate le priorita per aree d’intervento, le risorse finalizzate e le quote vincolate, con modalita diverse di attivazione e con diverse responsabilita di gestione, per interventi intesi a superare carenze di servizi sul territorio, con particolare riferimento alla disabilita , all’abuso e maltrattamento, alla riconversione delle strutture chiuse, ai centri semiresidenziali e a ciclo diurno per anziani, disabili e minori.I criteri di riparto delle risorse ai Comuni singoli e/o associati sono proposti tenendo conto della popolazione residente sul totale della popolazione regionale, della superficie territoriale sul totale della superficie regionale, dell’incidenza dei nuclei familiari, dell’incidenza della popolazione minorile (0-17) e dell’incidenza della popolazione anziana (0-64, 65 e oltre).
        • le linee guida per la stesura dei Piani di zona: definiscono le modalita per la programmazione integrata dei servizi e per il governo complessivo delle reti territoriali dei servizi.
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          In definitiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 17/2003 il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali educativi si realizza con il concorso delle risorse all’uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.La Regione dovra provvedere ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del fondo nazionale per le politiche sociali e il fondo regionale socio-assistenziale secondo le indicazioni fissate dal piano in esame.

           

          Al finanziamento del sistema concorrono, altresi, le risorse provenienti dal fondo sanitario regionale nonche quelle dei soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. 207/2001 che parteciperanno alla realizza ione dei piani di zona.

           

          Al fine di promuovere e favorire il maggior coinvolgimento delle parti sociali, e stata organizzata la Conferenza regionale per le politiche sociali sul tema “La sussidiarieta per uno sviluppo solidale” che ha avuto luogo nei giorni 2 e 3 aprile 2004, quale occasione offerta in Puglia a tutti gli attori pubblici e privati per un confronto sul sistema integrato dei servizi sociali, come delineato dalla L.R. 25 agosto 2003, n. 17 e sui contenuti della proposta del predetto Piano regionale.Sull’argomento il giorno 5 aprile 2004 e stata anche convocata la Conferenza Regione – Autonomie Locali ed e stato svolto il confronto con le confederazioni sindacali regionali CGIL – CISL – UIL.Dalle consultazioni e emerso un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di Piano e l’apprezzamento per l’avvio in Puglia di un processo di programmazione dei servizi sul territorio, con un metodo di partecipazione degli attori pubblici e privati.I soggetti interessati hanno provveduto a far tenere osservazioni e proposte che, per le valutazioni di competenza della Giunta Regionale, sono acquisite al fascicolo del presente provvedimento unitamente alle risultanze finali della predetta Conferenza regionale per le Politiche Sociali.

           

          Pertanto, si propone di approvare il Piano regionale delle Politiche sociali, nel testo allegato al presente provvedimento per fame parte integrante, che tiene conto, per quanto ritenuto possibile, delle osservazioni pervenute alla proposta di Piano di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la deliberazione n. 330/2004.

           

          Di seguito, per la puntuale valutazione, si indicano le modifiche apportate al testo di cui alla richiamata deliberazione n. 330/2004:

           

          (Nota: i riferimenti di pagina riguardano la numerazione della nuova versione del Piano, come allegato al presente provvedimento).

           

          Revisioni di carattere generale

           

          – revisione ortografica e nella impaginazione

           

          – completamento Allegato B – Tavole Statistiche e Schede E per il monitoraggio

           

          – completamento Allegato C – Schema di Accordo di Programma

           

          – revisione Allegato D per Le schede di riparto delle risorse del FNPS 2001-2003

           

          Revisioni puntuali

           

          Cap. I

           

          Pagg. 23-24: integrazione dati e commento su devianza minorile.

           

          Cap. II

           

          Pag. 39: inserimento periodo su rischio di devianza prima detta Tav. VII

           

          Pag. 41: introduzione frase su devianza prima detta Tav. IX

           

          Pag. 44: introduzione commento dati su strutture per minori

           

          Cap. III

           

          Pag. 57: introduzione priorita su politiche per la devianza

           

          Pagg. 61-62: conclusione par. 3.1.1 precisazioni su titoli di acquisto e su valorizzazione del lavoro di cura entro le mura domestiche

           

          Pag. 65: inserimento di riferimenti a volontariato e patronato per (a rete dei servizi d’accesso

           

          Pagg. 70-71: inserimento precisazioni su Livelli essenziali di assistenza e assenza di standard

           

          Pag. 71: nell’ultimo periodo inserito il riferimento al volontariato e ai patronati

           

          Pag. 77-78: inserimento indicazioni su pronto intervento sociale per l’emergenza estate degli anziani

           

          Pag. 95: aggiornata la tabella delle priorita con l’inserimento dette strutture per devianza

           

          Cap. IV

           

          Pag. 104: inserite le Organizzazioni Sindacati nel Tavolo di concertazione sulle professioni

           

          Pag. 105: inserite precisazioni sulle professioni professionali riconosciute a livello nazionale

           

          Pag. 105: inserito il riferimento al diploma di tecnico in servizi sociali

           

          Pag. 113: inserite precisazioni su Commissione Regionale per l’integrazione sociosanitaria

           

          Pag. 117: eliminato il riferimento all’assistenza legale per soggetti con dipendenze

           

          Pag. 120: inserito il riferimento att’integrazione con il Piano per l’occupazione e con i Piani per l’offerta formativa

           

          Pag. 121: inseriti riferimenti al disagio evolutivo e alla devianza nette politiche per la sicurezza urbana e per t’istruzione

           

          Pag. 123: inseriti chiarimenti sul ruolo dett’Assistenza Tecnica del gruppo di lavoro Formez rispetto agli Uffici di Piano

           

          Cap. V

           

          Pag. 126: inserito riferimento al servizi di cui all’art. 3 comma 1 detta l.n. 284/1996 tra te competenze detta Provincia, che richiama nel Cap. VI le modifiche alla riserva finanziaria per le Province

           

          Pag. 128: precisazione sul ruolo del Direttore Generate nel Coordinamento Istituzionale

           

          Pag. 132 e pag. 134: riconoscimento ruolo delle Istituzioni scolastiche, dei Tribunali per i Minorenni e del CSM nella fase di concertazione

           

          Pag. 139: precisazione del significato dell’Accordo di Programma preliminare ad ogni atto per la gestione dei servizi

           

          Pag. 143: inserita frase che puntualizza il ricorso att’affidamento a terzi, come da indicazioni di legge

           

          Pag. 146: inserite precisazioni sull’accreditamento

           

          Cap. VI

           

          Pag. 149-150: inserite precisazioni su utilizzo delle diverse fonti di finanziamento nel 2004 e nel triennio successivo di attuazione del Piano Sociale di Zona, con allegata una tabella di riepilogo delle diverse fonti di finanziamento disponibili e adeguamento del cronoprogramma di attuazione del Piano regionale ai tempi conseguenti all’approvazione dello stesso Piano e dei Piani di Zona. Si e inteso specificare che quanto sara realizzato nel 2004, cioe nei mesi in cui gli ambiti territoriali saranno impegnati nella stesura e nella approvazione del Piano Sociale di Zona, costituisce una premessa alle tre annualita effettive del Piano Sociale di Zona, che quindi cadranno tra il 2005 e il 2007. Altro effetto preso in considerazione e quello di allineare te annualita del Piano atte annualita di Bilancio, rendendo quindi pia? lineare anche le future rilevazioni detta spesa sociale e della offerta annualmente erogata. Questo porta a fare si che te risorse proprie dei Comuni gia previste nel bilancio previsionale 2004, insieme alle risorse regionali 2004, saranno utilizzate anche in assenza di Piano Sociale e per questo si e specificato che te risorse regionali saranno ripartite subito dopo l’approvazione del Piano Regionale, senza attendere l’approvazione dei Piani Sociali di Zona, per evitare che i Comuni restino del tutto senza risorse finanziarie.Di seguito la tabella che illustra per quali annualita potranno essere utilizzate le risorse:

           

          Pag. 154-155: inserite precisazioni su compartecipazione dei Comuni con la propria spesa sociale al quadro finanziario complessivo del Piano Sociale di Zona

           

          Pag. 156: sostituzione di Consigli Comunali con “Comuni” per La approvazione dell’Accordo di Programma

           

          Pag. 157: sostituzione di sottoscrizione dell’accordo di programma con “pubblicazione del presente Piano Regionale”

           

          Pag. 157 e seguenti: rideterminazione corretta di alcune quote di risorse FNPS da accantonare e, di conseguenza, sostituzione del prospetto di sintesi dette risorse da distribuire agli ambiti territoriali

           

          Pag. 157: e stato rideterminato il calcolo dette risorse da accantonare per t’Avvio detta Riforma, ex art. 45 comma 3 della l.r. n. 17/2003: in precedenza per te annualita 2001 e 2002 tale riserva era stata calcolata solo sulle risorse indistinte al FNPS e non sul totale del FNPS assegnato alta Puglia, criterio di calcolo che e stato modificato secondo quanto richiesto dalla legge regionale;

           

          Pag. 158: integrazione del fondo da riservare alle Province, di Euro 400.000,00 per tener conto del fabbisogno relativo a quanto previsto dalla l.n. 284/1997.

           

          Pagg. 158-159: correzione relativa atte modalita di valutazione e approvazione dei progetti per interventi infrastrutturali e previsione detta erogazione del contributo condizionata ai rispetto dette richieste di documentazione che saranno formulate con lo stesso atto di approvazione. Inoltre la finalizzazione di risorse disponibili del FNPS 2001 -2003 per la realizzazione delle infrastrutture sociali viene ridotta dal 30% al 20%, facendo passare l’ammontare complessivo da 28 Meuro circa a 18 Meuro circa. Le risorse liberate sono inserite tra quelle da ripartire agli ambiti territoriali per la attivazione e gestione dei servizi.

           

          Pag. 161: riferimento a citta riservatarie per la l.n. 285/1997 ai fini del ricalcolo del riparto delle risorse; le citta riservatarie non partecipano al riparto della quota del FNPS relativa atte politiche per i minori (avendo ricevuto direttamente dal Governo nazionale il trasferimento finalizzato per te politiche per l’infanzia e L’adolescenza), ma si richiede che comunque te stesse citta destinino un minimo, pari almeno al 5% dette risorse del FNPS trasferite, agli interventi contro l’abuso e il maltrattamento.

           

          Pag. 164-165: precisazioni su modalita di calcolo detta spesa sociale dei Comuni.

           

          Pag. 166 e seguenti: appendice del Cap. VI sostituito con il nuovo formato dette tavole di programmazione finanziaria e di analisi della spesa sociale.

           

          Cap. VII

           

          Pag. 176: inserimento dette Organizzazioni Sindacati tra i destinatari del Sistema Informativo Sociale

           

          Pag. 182-183: puntuale riferimento alle nuove schede (collocate sub allegato B) per il monitoraggio dell’offerta dei servizi e atte linee guida operative per la compilazione delle stesse

           

          Cap. VIII

           

          Pag. 186: precisazioni su ciclo di programmazione e tempi per la verifica dell’attuazione e t’aggiornamento del Piano Regionale dette Politiche Sociali

           

          Pag. 188-189: nuovo riferimento alte tavole per il monitoraggio dett’offerta dei servizi

           

          Pag. 190: precisazioni su soggetti sottoscrittori, soggetti aderenti e modalita di coinvolgimento delle Organizzazioni sindacati: e stato introdotto l’obbligo per i Comuni di coinvolgere tutti i soggetti della cittadinanza sociale netta fase di concertazione e l’obbligo a presentare in allegato al Piano sociale di Zona il verbale di concertazione con le organizzazioni sindacati

           

          Pag. 197 e seguenti: introdotte alcune revisioni netta scheda allegata al Cap. VIII per la predisposizione dei progetti di intervento previsti nel Piano Sociale di Zona.

           

          Inoltre, con il presente provvedimento si propone di approvare, ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 17/2003, anche le previste linee guida, quali atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del Piano riguardanti i seguenti argomenti:1. Interventi in favore dei minori vittime di maltrattamento, abuso, sfruttamento sessuale;2. Interventi in materia di adozioni, affidamenti familiari e nuove forme di accoglienza;3. Interventi per gli asili nido;4. Interventi in materia di disabilita ;5. Interventi in materia di dipendenze;6. Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto;7. Indirizzi per l’integrazione sociosanitaria.Gli indirizzi per l’integrazione socio-sanitaria sono stati definiti d’intesa con il competente Settore Sanita che con nota n. 24/15058/5 del 25/05/2004 ha espresso sulle stesse pieno accordo.Ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 17/2003, per la realizzazione del Piano regionale delle politiche sociali sono destinate le risorse assegnate alla Regione quali quote del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla L. 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e le risorse del Fondo globale per i servizi socio-assistenziali istituito con L.R. 17 aprile 1990, n. 11.Il Piano che si propone all’approvazione prevede la contestuale assegnazione delle risorse di cui: 1) al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per complessivi Euro 125.718.719,76, al netto della quota del 10 per cento del fondo assegnato per l’anno 2003 pari ad Euro 11.232.828,47, riservata agli interventi in favore della famiglia, da utilizzare secondo le disposizioni della legge regionale 2 aprile 2004, n. 5; 2) al Fondo globale per i servizi socio-assistenziali per complessivi Euro 18.900.000,00 relativo all’anno 2004.Si precisa che con atto dirigenziale n. 431 del 06/12/2002 si e provveduto all’impegno contabile del Fondo Nazionale per le Politiche sociali anni 2001 – 2002 pari ad Euro 63.032.259,60, di cui Euro 348.500,00 gia spesi per le finalita di cui all’art. 45, comma 3 della L.R. n. 17/2003 (atti dirigenziali n. 260 del 25/09/2003, n. 304 del 27/10/2003, n. 11 del 27/01/2004, n. 105 del 17.05.2004 e n. 154 del 03.06.2004).Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28: l’onere derivante dal presente provvedimento per complessivi Euro 144.618.719,76 fara capo:- per Euro 48.850.672,60 al cap. 784025 – residui di stanziamento anno 2003;- per Euro 3.242.471,53 al cap. 781065 – residui di stanziamento anno 2003;- per Euro 8.899.168,87 al cap. 786000 – residui di stanziamento anno 2002;- per Euro 94.273,88 al cap. 784032 – residui di stanziamento anno 2001;- per Euro 1.43 7.248,59 al cap. 785980 – residui di stanziamento anno 2001;- per Euro 162.624,69 al cap. 784025 – residui di stanziamento anno 2002iscritti nel Bilancio regionale 2004 U.P.B. 9.2. 1, da impegnarsi nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 28/2001, con atti del Dirigente del Settore Servizi Sociali;- per Euro 63.032.259,60 (Euro 348.500,00 gia spesi come innanzi detto) al cap. 784025 – risorse vincolate – residui propri anno 2002, impegnati con atto dirigenziale n. 431 del 6/12/2002;- per Euro 18.900.000,00 al cap. 784010 “Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art. 15 L.R. n. 17/99)” – risorse autonome del Bilancio regionale 2004, da impegnarsi nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 28/2001, con atto del Dirigente del settore Servizi Sociali.Il provvedimento e di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. a) e d) della L.R. n. 7/1997.L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento

           

          LA GIUNTA

           

          – udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

           

          – viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

           

          DELIBERA

           

          – di approvare il Piano regionale delle Politiche Sociali nel testo allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

           

          – di approvare, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 17/2003, le allegate linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del Piano regionale delle Politiche Sociali in materia di:

          1. Interventi in favore dei minori vittime di maltrattamento, abuso, sfruttamento sessuale;
          2. Interventi in materia di adozioni, affidamenti familiari e nuove forme di accoglienza;
          3. Interventi per gli asili nido;
          4. Interventi in materia di disabilita ;
          5. Interventi in materia di dipendenze;
          6. Rimborso, delle spese sostenute per interventi di trapianto;
          7. Indirizzi per l’integrazione sociosanitaria;
          8.  

            – di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali gli adempimenti, di competenza regionale, attuativi del predetto Piano;

             

            – di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.