Deliberazione 16 novembre 2004, n.1372

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 127
  • Data fonte: 02/12/2004
Decreto legislativo 276/2003. sperimentazione apprendistato professionalizzante nel settore terziario, distribuzione, servizi e distribuzione cooperativa.

Thesaurus: Apprendistato

Abstract:

La giunta regionale delle marche approva gli accordi relativi al settore terziario, distribuzione, servizi e distribuzione cooperativa i quali avranno valenza di regolamentazione transitoria dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e che vengono individuati nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all’art. 49 comma 5 del decreto legislativo n. 76 del 2003.

omissis DELIBERA

a) di approvare gli accordi relativi al settore terziario, distribuzione e servizi e al settore distribuzione cooperativa indicati nelle premesse al presente atto, da valere come regolamentazione transitoria dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, individuati nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all’art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 76/2003;

b) di approvare, conseguentemente, l’allegato “A” contenente la disciplina dei profili formativi del suddetto contratto, che fa parte integrante della presente deliberazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applica la disciplina prevista dal CCNL terziario, distribuzione e servizi firmato il 2 luglio 2004 da Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs -Uil e Confcommercio; il CCNL terziario, distribuzione e servizi firmato il 6 luglio 2004 da Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil e Confesercenti; e il CCNL firmato il 2 luglio 2004 per i dipendenti da imprese di distribuzione cooperativa da ANCC Coop, ANCD Conad, Confcooperative, AGCI, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil.

La regolamentazione transitoria di cui alla presente delibera mantiene efficacia sino al momento dell’emanazione da parte della Giunta regionale delle delibere applicative previste in materia dall’art. 17 della proposta di legge regionale n. 261/2004. Qualora entro la data del 30 giugno 2005 non fossero emanate le delibere di cui sopra, la presente disciplina perdera efficacia, e restera in vigore solo per i rapporti costituiti anteriormente a tale data.