Deliberazione Giunta Regionale 17 Settembre 2004, n.2971

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 98
  • Data fonte: 01/10/2004
Contributo per i libri di testo. anno scolastico 2004-2005. criteri e modalità di concessione del contributo statale e regionale (l.r. 1/2004 (art.59)).

Abstract:

La giunta regionale dispone di erogare anche per l’anno scolastico 2004/2005 un contributo statale per l’acquisto di libri di testo per le scuole medie e superiori. l’assegnazione e pari a 3.298.614,00 euro.

Riferisce quanto segue. Anche per l’anno scolastico 2004/2005 e previsto un contributo statale per concorrere nelle spese che le famiglie sosterranno per acquistare i libri di testo (scuole medie e superiori). L’assegnazione al Veneto e pari ad 3.298.614,00. Con precedente provvedimento, la Giunta regionale ha provveduto a far avere ai competenti Ministeri, entro la scadenza dagli stessi stabilita (15 luglio 2004), il riparto dei contributi statali ai comuni del Veneto, procedendo, come nei precedenti esercizi, secondo la spesa ‘storicaa??. Occorre ora disciplinare, a mezzo di criteri e modalita , le procedure valevoli per l’anno scolastico 2004/2005. Rispetto agli esercizi precedenti e intervenuta, pero, un’importante novita : l’art. 59 della L.R. 1/2004 prevede infatti un contributo regionale di euro 4.000.000,00 (complementare ed integrativo rispetto a quello statale) per le medesime finalita . Poiche le risorse statali permettono di raggiungere i nuclei familiari con un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore od uguale ad 10.632,94, e apparso opportuno ed utile al legislatore regionale ampliare questa possibilita – come gia avvenuto, per esempio, con le borse di studio (L.62/2000) – raggiungendo nuclei familiari con un I.S.E.E. non superiore ad 17.721,56. Lo stesso legislatore ha precisato che il contributo regionale e riferito, in sede di prima applicazione, all’anno scolastico 2004/2005; che il contributo massimo concedibile per ciascuno studente delle medie e delle superiori non puo essere superiore ad 250,00; e che la Giunta determina i criteri e le modalita di concessione del contributo sentita la competente Commissione consiliare. Da qui, il presente provvedimento. Come per gli esercizi precedenti, e stato chiesto che il contributo statale sia rimesso direttamente ai comuni, i quali provvederanno a ricevere le domande entro il termine perentorio del 2 novembre 2004 e ad espletare l’istruttoria ai fini dell’ammissibilita e della quantificazione della spesa. Essi riceveranno le domande inoltrate dagli interessati secondo il modello di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento. Gli stessi comuni trasmetteranno, inoltre, alla Regione, entro e non oltre il 2 dicembre 2004, i distinti modelli riepilogativi, secondo gli allegati B) (beneficiari con I.S.E.E. da 0 ad 10.632,94) e C) (beneficiari con I.S.E.E. da 10.632,95 ad 17.721,56), parti integranti del presente provvedimento. Per quanto riguarda i richiedenti con I.S.E.E. inferiore od uguale ad 10.632,94, i comuni utilizzeranno le risorse statali a ciascuno assegnate ed utilizzeranno anche eventuali economie generatesi, con vincolo di destinazione, nei precedenti esercizi. Gli stessi comuni segnaleranno alla Regione il fabbisogno finanziario necessario per attribuire i contributi fino al 100% della spesa, ai richiedenti con I.S.E.E. fino ad 10.632,95, e segnaleranno inoltre alla Regione il fabbisogno necessario per accogliere – fino al massimo di 250,00 per studente – le domande dei richiedenti con un I.S.E.E. compreso tra 10.632,95 ed 17.721,56. In relazione a cio, e con priorita per le domande con I.S.E.E. fino ad 10.632,94, la Regione provvedera ad effettuare un piano di riparto fra i comuni stessi, in rapporto alle risorse disponibili. I comuni potranno avvalersi, per l’istruttoria e l’erogazione dei benefici, della collaborazione delle scuole. Si forniscono, ora, oltre a quelli pia? sopra evidenziati, ulteriori criteri e modalita per l’istruttoria: 1. I contributi statali fanno riferimento a nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore od uguale ad 10.632,94. 2. I contributi regionali, complementari ed integrativi, consentono: a) di coprire fino al 100% della spesa ammissibile indicata dai richiedenti con un I.S.E.E. inferiore od uguale ad 10.632,94; b) di coprire – fino ad un massimo di 250,00 per studente – la spesa ammissibile indicata dai richiedenti con un I.S.E.E. compreso tra 10.632,95 ed 17.721,56. 3. La Regione, sulla base delle segnalazioni dei comuni, provvedera ad effettuare un piano di riparto tra i comuni stessi delle risorse finanziarie, in rapporto alle disponibilita . 4. L’I.S.E.E. si determina secondo le vigenti specifiche disposizioni ed e relativo all’anno 2004. 5. Il contributo (statale e regionale) puo essere concesso alle persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia: – che hanno iscritto i figli minori o i minori sui quali esercitano la tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile, e per ogni iscritto, – che si sono iscritte, se maggiorenni, nelle scuole statali e non statali, nell’adempimento dell’obbligo scolastico (ad esclusione della scuola elementare, per cui vige la totale gratuita ) e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, qualora l’alunno abbia la residenza anagrafica nella Regione Veneto e frequenti effettivamente la scuola nell’a.s. 2004-2005. 6. Il contributo puo essere concesso per le spese relative all’acquisto dei libri di testo indicati dalle Scuole nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, sostenute in relazione all’anno scolastico 2004-2005. 7. Il contributo puo essere concesso solo se la spesa e documentata. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 3 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo. Se entro tale termine ne e richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il non accoglimento della domanda o la decadenza dal contributo. 8. Il nucleo familiare del richiedente e quello previsto dal D.Lgs. 109/1998 e dal D.P.C.M. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e l’I.S.E.E. (relativo ai redditi del 2003, dichiarati nel 2004) e calcolato ai sensi della succitata normativa. 9. I contributi non possono in ogni caso superare la spesa sostenuta e documentata. 10. La documentazione richiamata [Allegati A), B) e C)] e reperibile presso i Comuni ed e scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione. 11. La domanda deve essere: – compilata sul Modello di Domanda di cui all’Allegato A) e secondo le istruzioni in esso contenute; – sottoscritta dal genitore dell’alunno o da chi ne esercita la patria potesta , ovvero dall’alunno medesimo, se maggiorenne; – presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 2 novembre 2004. 12. Nella domanda il richiedente dichiara tutti i dati prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorieta , ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicita delle dichiarazioni rese. 13. Sono cause di rigetto della domanda e di decadenza dal contributo: – il ricevimento della domanda oltre il termine perentorio del 2 novembre 2004; – la non desumibilita , dalla domanda, del cognome e nome del richiedente; – la carenza di sottoscrizione del richiedente; – la residenza anagrafica dell’alunno/a fuori della Regione Veneto; – la spesa di tipo non ammissibile; – l’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad 17.721,56. 14. Se il beneficiario e sottoposto al controllo della veridicita delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorieta rese, il Comune e la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l’esibizione dei seguenti dati e documenti: – attestazione dell’I.S.E.E.; – cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell’I.S.E.E. secondo la normativa vigente; – documentazione della spesa sostenuta. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda e rigettata o decade dal contributo ottenuto. 15. I Comuni svolgono l’istruttoria delle domande in ordine ai requisiti di ammissibilita e, al termine, comunicano alla Regione il numero delle domande pervenute e ritenute ammissibili, distinte tra scuola dell’obbligo e superiore, con la relativa quantificazione della spesa sostenuta e documentabile per l’acquisto dei libri di testo dalle famiglie aventi diritto, utilizzando i Modelli di Prospetti Riepilogativi di cui agli Allegati B) (per i richiedenti con un I.S.E.E. fino ad euro 10.632,94) e C) (per i richiedenti con I.S.E.E. compreso tra euro 10.632,95 ed euro 17.721,56); entrambi gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento. Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre il 2 dicembre 2004. 16. I Comuni concedono il contributo statale, in modo da addivenire all’assegnazione di un importo che, in presenza di sufficienti risorse, arrivi a coprire il 100% della spesa sostenuta e documentabile. Nell’ipotesi di insufficienza di risorse statali, al fine di coprire il 100% delle spese indicate dai richiedenti con un I.S.E.E. inferiore od uguale ad euro 10.632,94, i comuni (dopo aver utilizzato anche le eventuali economie generatesi, con vincolo di destinazione, nei precedenti esercizi) segnalano alla Regione entro e non oltre il 2 dicembre 2004, all’esito dell’istruttoria, l’ammontare delle risorse regionali aggiuntive necessarie. La Regione provvede con proprie risorse e formula, al riguardo, un apposito piano di riparto tra i Comuni. 17. I Comuni provvedono al pagamento dei contributi (statale e regionale). 18. In caso di esubero di risorse rispetto all’effettivo fabbisogno, le economie di spesa verranno mantenute nei bilanci comunali con vincolo di destinazione, fino ad eventuali successive determinazioni regionali, che saranno allo scopo comunicate. 19. Alcune modalita relative alle istruttorie di cui al presente provvedimento potranno venire modificate dalla Giunta stessa, data la natura sperimentale dell’iniziativa, al solo fine di rendere le procedure pia?’ celeri e di impegnare le risorse entro il corrente esercizio finanziario; delle eventuali modifiche sara data comunicazione alla Commissione consiliare competente. Sulla proposta del presente provvedimento (CR n. 97 del 23.7.2004), la VI Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 settembre 2004. Si ritiene opportuno, infine, demandare al Dirigente della Direzione Istruzione l’espletamento delle procedure necessarie a porre in essere attivita di diffusione e di pubblicizzazione dell’iniziativa tramite giornali, nei limiti di spesa di euro 18.000,00, ed al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione l’espletamento delle procedure necessarie a porre in essere attivita di diffusione e di pubblicizzazione dell’iniziativa alle scuole ed ai comuni, nei limiti di spesa di euro 12.500,00. Tutto cio premesso, si propone di approvare il presente provvedimento

 

La Giunta regionale

 

il relatore, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilita con la vigente legislazione regionale e statale; Viste le L. n. 448/1998, n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002 e n. 350/2003; Visto il D.D. (M.I.U.R.) 7.6.2004, prot. n. 1242; Vista la L.R. 30.1.2004, n. 1 (art. 59); Visto il parere favorevole della VI Commissione consiliare del 16 settembre 2004;

 

delibera
  1. di approvare i criteri e le modalita per la concessione dei contributi (statali e regionali) per l’acquisto dei libri di testo (scuole medie e superiori, essendo l’acquisto gratuito per le elementari), in relazione all’anno scolastico 2004-2005, quali contenuti nella premessa del presente provvedimento, che viene integralmente assunta nel dispositivo dello stesso;
  2. di approvare il Modello di Domanda di cui all’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare i Modelli di Prospetti Riepilogativi di cui agli Allegati B) e C), che i comuni devono trasmettere alla Regione, parti integranti del presente provvedimento;
  4. di demandare al Dirigente della Direzione Istruzione l’espletamento delle procedure necessarie a porre in essere attivita di diffusione e di pubblicizzazione dell’iniziativa tramite giornali, nei limiti di spesa di euro 18.000,00, ed al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione l’espletamento delle procedure necessarie a porre in essere attivita di diffusione e di pubblicizzazione dell’iniziativa alle scuole ed ai comuni, nei limiti di spesa di euro 12.500,00.