Sentenza 13 – 28 gennaio 2005, n. 50

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 5
  • Data fonte: 02/02/2005
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorsi regionali - Pluralità di questioni - Separazione di alcune questioni concernenti la legge delega e trattazione congiunta con quelle relative al decreto legislativo delegato - Riserva di decisione sulle restanti questioni. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Delibera della Giunta regionale di autorizzazione al ricorso - Formulazione generica delle censure nei confronti di disposizioni di legge attinenti a materie diverse - Inammissibilità del ricorso. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30. - Costituzione, art. 117 e 118. Delegazione legislativa - Conferimento di delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia di legislazione concorrente - Possibilità da accertare caso per caso. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale - Previsione di interventi di politica attiva del lavoro - Asserita invasione della potesta' legislativa regionale concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro»- Riconducibilità della disciplina censurata nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 3, comma 1, lett. a), b) e c). - Costituzione, artt. 117 e 118. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro - Principi e criteri direttivi - Attribuzione di piena forza legale al contratto certificato e restrizione a specifiche ipotesi della possibilita' di agire in giudizio - Mantenimento degli effetti degli accertamenti dell'organo certificatore finchè non sia provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità nella sua attuazione - Asserito contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Evocazione di un parametro non riguardante la sfera di attribuzione della regione ricorrente - Inammissibilità della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 5, comma 1, lett. e) ed f). - Costituzione, art. 24. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro - Principi e criteri direttivi - Attribuzione di piena forza legale al contratto certificato e restrizione a specifiche ipotesi della possibilità di agire in giudizio - Mantenimento degli effetti degli accertamenti dell'organo certificatore finchè non sia provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità nella sua attuazione - Asserita invasione di materie di competenza regionale - Esclusione - Attinenza delle disposizioni censurate alle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» e «giurisdizione e norme processuali» - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 5, comma 1, lett. e) ed f). - Costituzione, art. 117. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro - Previsioni riguardanti la semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro - Asserita invasione di potestà legislative regionali concorrenti - Esclusione - Sufficiente determinatezza del criterio direttivo della legge di delega, che, nel contempo, non fissa norme di dettaglio - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera a). - Costituzione, artt. 76 e 117, terzo comma. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Imposizione del rispetto delle competenze previste dalla Costituzione e delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' obbligo del sostegno e lo sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile e del sostegno ai lavoratori anziani - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera b) numeri 1 e 2. - Costituzione, art. 117. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Previsione dell'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento; conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati; previsione di un nuovo apparato sanzionatorio - Asserita lesione delle competenze legislative concorrenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera b) numero 3. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Principi e criteri direttivi per la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico - Previsione del mantenimento allo Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro - Asserito contrasto con le potestà legislative ed amministrative delle regioni nonche' con il principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia di competenza esclusiva dello Stato riguardante il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», senza con ciò escludere il coinvolgimento delle regioni nella disciplina e nella gestione del sistema informatico - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera b) numero 4. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento allo Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonchè alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale - Asserita violazione delle competenze legislative (in materia di tutela e sicurezza del lavoro) ed amministrative regionali nonche' del principio di sussidiarietà - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia «ordinamento civile» di esclusiva spettanza statale - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera c). - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento allo Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale - Asserita violazione delle competenze legislative ed amministrative assegnate dallo Statuto d'Autonomia alla Provincia di Trento - Non incidenza della norma denunciata su funzioni gia' esercitate dalla ricorrente ai sensi del proprio statuto - Inammissibilita' della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera c). - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo Stato delle funzioni amministrative relative alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero - Asserita esorbitanza della competenza esclusiva statale in relazione ai flussi di entrata nel territorio regionale - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata nella materia «immigrazione» appartenente alla potesta' esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d). - Costituzione, artt. 117. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo Stato delle funzioni amministrative relative alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Provincia di Trento - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d). - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Mantenimento allo Stato delle funzioni amministrative relative alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea e all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero - Asserita violazione delle competenze amministrative regionali - Genericita' della censura - Inammissibilita' della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera d). - Costituzione, art. 118. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsto mantenimento, nella nuova disciplina del collocamento, alle province delle funzioni amministrative attribuite dal d.lgs. n. 469 del 1997 - Asserita incompetenza dello Stato ad attribuire funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente - Esclusione - Mantenimento delle funzioni delle province fin quando le regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera e). - Costituzione, artt. 117 e 118. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali e privati - Asserito eguale trattamento per situazioni diseguali e contrarieta' al canone di buona amministrazione - Evocazione di parametri non lesivi della sfera di competenza regionale - Inammissibilita' della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera l). - Costituzione, 3 e 97. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali e privati - Asserita violazione di competenze legislative concorrenti regionali - Esclusione - Correlazione della disposizione censurata all'esigenza delle dimensioni nazionali del mercato del lavoro - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera l). - Costituzione, artt. 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento - Istituzione dell'albo delle agenzie per il lavoro - Disciplina delle modalita' di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività e di revoca dell'attivita' - Asserita violazione della legge di delega e delle competenze legislative e amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4, commi 1 - 6. - Costituzione, artt. 76, 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Unicita' del regime autorizzatorio o di accreditamento - Istituzione dell'albo delle agenzie per il lavoro - Disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività e di revoca dell'attività - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Provincia di Trento - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4, commi 1, 2, 4 e 5. - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, numeri 29, e 9, numeri 2), 4) e 5) e relative norme di attuazione. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Asserita violazione della legge di delega e delle competenze legislative e amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6. - Costituzione, artt. 76, 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro - Individuazione di regimi di autorizzazione con riferimento a particolari categorie di soggetti - Asserita violazione del principio di uguaglianza e della liberta' di iniziativa economica privata - Evocazione di parametri non lesivi della sfera di competenze regionali - Inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6. - Costituzione, artt. 3 e 41. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Costituzione della sezione regionale dell'albo delle agenzie per il lavoro - Modalita' e procedure connesse - Asserita violazione delle competenze regionali - Cessazione della materia del contendere per ius superveniens. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 8. - Costituzione, art. 117. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Costituzione della sezione regionale dell'albo delle agenzie per il lavoro - Modalità di costituzione e procedure connesse - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo statuto d'autonomia alla Provincia di Trento - Cessazione della materia del contendere per ius superveniens. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, comma 8. - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) e relative norme di attuazione. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Prevista abrogazione della legge n. 1369/1960 e autorizzazione alla somministrazione di mano d'opera ai soli soggetti autorizzati - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Riconducibilità della norma denunciata al regime unico dell'autorizzazione - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera m), numero 1). - Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. Lavoro - Deleghe al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro e sui rapporti tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori - Disposizioni riguardanti la distinzione tra appalto lecito e interposizione privata nonchè i principi concernenti l'apparato sanzionatorio civilistico e penalistico - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Riconducibilita' delle disposizioni censurate nelle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento civile e penale» - Non fondatezza delle questioni. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1, comma 2, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 7. - Costituzione, art. 117. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro - Versamento di contributi destinati ad un fondo per interventi in favore dei lavoratori a tempo determinato - Asserita violazione delle competenze legislative regionali nonche' del principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilita' delle disposizioni censurate alla materia previdenziale e alle norme generali sulla tutela del lavoro - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 12. - Costituzione, art. 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Regime generale del contratto di inserimento nel mercato del lavoro - Deroghe, qualora i soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Misure riconducibili alle materie di competenza statale «ordinamento civile e previdenza» - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 13, commi 1 e 6. - Costituzione, art. 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Regime generale del contratto di inserimento nel mercato del lavoro - Deroghe, qualora i soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati - Asserito eccesso di delega - Evocazione di un parametro non lesivo delle competenze regionali - Inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 13, commi 1 e 6. - Costituzione, art. 76. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati - Previsione di convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate dalle regioni - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 14, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati - Previsione di convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate dalle regioni - Asserito eccesso di delega - Evocazione di un parametro non lesivo delle competenze regionali - Inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 14, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dei rapporti di lavoro - Disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e riserva di cui all'art. 4-bis, comma 3, del d.lgs. n. 181 del 2000 - Non applicabilita' in caso di somministrazione - Deroga non prevista dalla legge di delega n. 30 del 2003 - Illegittimita' costituzionale. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 22, comma 6. - Costituzione, art. 76. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto di inserimento - Ipotesi di mancata determinazione entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, da parte del contratto collettivo nazionale, delle modalità di definizione dei piani individuali - Previsione della convocazione delle parti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accordo e, in mancanza dello stesso, del potere di provvedere con proprio decreto - Ricorso della Regione Toscana - Asserito eccesso di delega - Evocazione di un parametro non lesivo delle competenze regionali - Inammissibilità della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 55, comma 3. - Costituzione, artt. 76. Lavoro - Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio - Prevista individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa - Strumenti e modalita' d'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro - Norme generali sui contratti a contenuto formativo e sull'incentivazione al lavoro femminile - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g). - Costituzione, artt. 117 e 118. Lavoro - Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio - Asserito carattere dettagliato della normativa oggetto di delegazione nonche' violazione delle competenze assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Provincia di Trento - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g). - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) e relative norme di attuazione. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato e numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro puo' assumere - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Attinenza della disposizione censurata all'ordinamento civile e ad un principio fondamentale della tutela del lavoro - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 47. - Costituzione, art. 117. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 -Apprendistato e contratto di inserimento - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e regolamentazione dei relativi profili formativi - Apprendistato professionalizzante e regolamentazione dei relativi profili formativi - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e regolamentazione della durata - Asserita violazione della potesta' legislativa e regolamentare delle regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, 49 e 50; art. 48, comma 4, art. 49, comma 5, art. 50, comma 3. - Costituzione, art. 117. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Apprendistato e contratto di inserimento - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e regolamentazione dei relativi profili formativi - Apprendistato professionalizzante e regolamentazione dei relativi profili formativi - Asserita violazione delle competenze assegnate dallo Statuto di autonomia alla Provincia di Trento - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, art. 49, comma 5. - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, numero 29), e 9 numeri 2), 4) e 5) e relative norme di attuazione dello statuto medesimo, nonche' art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 -Apprendistato e contratto di inserimento - Crediti formativi che si acquisiscono attraverso il contratto di apprendistato - Armonizzazione delle diverse qualifiche professionali attraverso l'istituzione del repertorio delle professioni - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali - Asserita violazione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questioni. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 51, 52, e 53. - Costituzione, art. 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Contratto di inserimento - Disciplina del progetto individuale di inserimento - Disciplina della forma e della durata del contratto di inserimento - Incentivi economici e normativi durante il rapporto di inserimento - Asserita violazione delle competenze regionali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59. - Costituzione, art. 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina dei tirocini estivi di orientamento - Mancato collegamento con rapporti di lavoro o con eventuali assunzioni - Violazione della competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale - Illegittimita' costituzionale. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60. - Costituzione, art. 117, quarto comma. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti - Disciplina e coordinamento informativo a fini previdenziali - Esclusione di ogni rilievo lavoristico delle prestazioni occasionali eseguite a favore di parenti ed affini - Asserita violazione delle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70, 72, 73 e 74. - Costituzione, artt. 117 e 118. Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti - Individuazione dei prestatori di lavoro accessorio - Asserita violazione delle competenze regionali - Disposizione non prevista nella delibera della Giunta regionale di autorizzazione all'impugnazione - Inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 71. - Costituzione, artt. 117 e 118. (005C0128)

Thesaurus: Formazione, Lavoro, Tirocini, Contratti di lavoro

Abstract:

Con tale atto la Corte dichiara “l’illegittimà costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003”, dichiarando fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del D.lgs. n. 276, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. La disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.

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