Decreto del Presidente del Consiglio dei Misnistri 26 maggio 2000

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 240
  • Data fonte: 13/10/2000
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative, connesse agli istituti professionali, trasferiti alle regioni ai sensi dell'art.141 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112

Thesaurus: Riforme, Formazione

Abstract:

Per effetto del decentramento amministrativo previsto dal decreto legislativo n. 112/98 sono individuati i beni le risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, in rapporto alle funzioni svolte precedentemente dal ministero della pubblica istruzione verso le istituzioni di istruzione professionale trasferite con decreto presidenziale. segue la quantificazione delle risorse da trasferire, la dotazione di personale e la decorrenza del trasferimento. la descrizione analitica delle risorse strumentali da trasferire e allegata al presente decreto.

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare l’art. 145, che prevede il trasferimento alle regioni dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali organizzative ed umane relative agli istituti professionali di cui agli articoli 141 e 144 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998; Visti in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998; Visto il proprio decreto del 13 marzo 2000 con il quale, ai sensi dell’articolo 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state individuate e trasferite alle regioni le istituzioni di istruzione professionale nel medesimo decreto indicate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita’ inerenti l’attuazione della legge n. 59/1997; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta’ ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Sentiti il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1 – Ambito operativo

1.

Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti delle istituzioni di istruzione professionale trasferite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000.

Art. 2 – Trasferimento delle risorse finanziarie strumentali e organizzative

1.

Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, relative alle spese di funzionamento dell’istituto e dei corsi di istruzione professionale, trasferiti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000, sono quantificate complessivamente in lire 252 milioni per l’anno 2001 e successivi.

2.

La suddivisione tra le regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e’ indicata nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3.

Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni secondo le modalita’ di cui all’art. 4.

4.

Le risorse strumentali da trasferire alle regioni, in relazione alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dall’istituto e dai corsi di istruzione professionale, trasferiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000, sono individuati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3 – Decorrenza

1.

Le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite alle regioni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, comunque, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 con decorrenza non successiva al 31 dicembre 2000.

Art. 4 – Personale

1.

Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’art 1, e’ trasferita alle regioni interessate la dotazione organica di personale docente e di personale amministrativo, tecnico, e ausiliario (A.T.A.) quale risultante dalle tabelle allegate, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del comparto scuola.

2.

Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’art. 145 del decreto legislativo n. 112/1998, sono stabilite, nel rispetto delle specificita’ previste dalle disposizioni contrattuali del comparto “scuola”, le modalita’ di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonche’ quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5 – Disposizioni finanziarie

1.

Le risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 4 da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere trasferite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle regioni interessate.

2.

Ai fini di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ridotti di pari importo.

3.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente all’assegnazione delle risorse finanziarie fino all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.