Circolare Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 311

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 306
  • Data fonte: 31/12/1999
Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2000-2001. domande di ammissione agli esami per l'anno

Thesaurus: Istruzione, Educazione

Abstract:

con la circolare 311/99 il ministero della pubblica istruzione ha posto l’accento sull’importanza dell’elevamento dell’obbligo scolastico; al fine di contrastare efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica,. ha stabilito che le ss.ll., d’intesa con gli enti locali interessati, pongano in essere tutte le iniziative idonee per una corretta e proficua vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. inoltre, ha indicato i termini di iscrizione alle classi per l’anno scolastico 2000-2001 e quelli di ammissione agli esami per l’anno scolastico 1999-2000; ha richiamato altre circolari , quali la 349/98, la 489/92 , la prima in tema di snelimento dell’attivita’ amministrativa, la seconda di modulistica relativa alle iscrizioni; ha ribadito, che l’istruzione obbligatoria e’ gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore e che, pertanto, per l’iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre ne’ tasse ne’ contributi di qualsiasi genere.

Appare importante evidenziare che, per l’anno 2000/2001, nel contesto delle situazioni riguardanti la materia delle iscrizioni, si propone per il secondo anno un fatto di eccezionale portata, vale a dire l’estensione dell’obbligo scolastico al primo anno della scuola secondaria superiore, sancita con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999. In sostanza, l’innalzamento dell’obbligo, oltre ad incidere su profili e punti rilevanti dell’impianto e dell’articolazione del sistema dell’istruzione e sulla stessa offerta formativa, nonche’ ad impegnare la scuola nell’adozione di metodologie, interventi didattici e soluzioni organizzative volte a consolidare le scelte effettuate o a riorientarle verso altre opzioni, produce effetti non insignificanti sulle stesse attivita’ e procedure concernenti le iscrizioni. Gia’ in passato (circolari n. 787 del 10 dicembre 1997 e n. 426 del 20 ottobre 1998) non si e’ tralasciato di porre in evidenza come le iscrizioni non rappresentavano solo un adempimento di tipo formale o burocratico, ma un momento di rilevante impegno per alunni e famiglie, coincidendo con fasi e passaggi importanti della crescita e formazione degli allievi e con scelte che potevano rilevarsi fondamentali per la vita. Tra l’altro, nell’anno 2000-2001, il momento delle iscrizioni e, quindi, delle scelte, acquista ulteriore rilievo e significato se si considera che si lega all’entrata in vigore dell’autonomia didattica, attraverso la quale “le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversita’, promuovono le potenzialita’ di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo” (decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999). Allo stato, con l’entrata in vigore della legge n. 9/1999, tale valenza si accresce di ragioni e motivazioni ulteriori e va percio’ sottolineata in maniera particolarmente avvertita alle istituzioni scolastiche e a quanti a vario titolo sono comunque coinvolti nel discorso delle iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria superiore. A tale riguardo, le ss.ll., d’intesa con gli enti locali interessati, dovranno porre in essere tutte le iniziative idonee per una corretta e proficua vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica ancora presente, sia pure per cause diverse, sull’intero territorio nazionale. Per completezza di quadro di riferimento, si richiamano le seguenti fonti normative: circolare n. 22 del 1 febbraio 1999, riferita all’anno scolastico 1998-1999, con la quale venivano, tra l’altro, riaperti i termini per consentire alle famiglie degli alunni obbligati, che non lo avessero gia’ fatto, di presentare domanda di iscrizione per l’assolvimento, in base alle nuove norme, dell’obbligo scolastico novennale; Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 “riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”; Decreto Ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, contenente “disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione”; circolare prot. 3153 del 16 settembre 1999, avente ad oggetto “iniziative per l’attuazione della legge 20 gennaio 1999, n 9. Elevamento dell’obbligo scolastico; direttiva n. 180 del 19 luglio 1999, concernente “il finanziamento per la realizzazione del programma nazionale di sperimentazione dei piani dell’offerta formativa”, la quale, nel definire gli interventi prioritari al riguardo, ha concretamente individuato, al punto 1, tra l’altro, “il potenziamento delle azioni di orientamento, in vista sia del proseguimento degli studi, sia dell’inserimento nel mondo del lavoro”. Vale, infine, richiamare i contenuti del Decreto Ministeriale 23 aprile 1998, che fornisce indicazioni procedurali e operative in materia di preiscrizioni universitarie, sottolineando ancora una volta lo stretto legame esistente fra scuola, universita’, formazione professionale e lavoro e i contenuti della Circolare Ministeriale n. 358 del 12 agosto 1998 relativa al progetto sperimentale nazionale “orientamento formativo nella scuola media”. Premesso e precisato quanto sopra, si indicano, di seguito, i termini di iscrizione alle classi per l’anno scolastico 2000-2001 e quelli di ammissione agli esami per l’anno scolastico 1999-2000. Iscrizioni alle classi per l’anno scolastico 2000-2001. 25 gennaio 2000, per le iscrizioni alle scuole materne e alle classi iniziali delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Al fine di consentire alle autorita’ scolastiche – capi d’istituto, rispettivamente, della scuola media e della scuola secondaria superiore – di verificare l’adempimento dell’obbligo e di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza, vanno osservate, per l’iscrizione alla prima classe degli istituti d’istruzione secondaria superiore, le seguenti procedure. Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate al preside dell’istituto superiore statale, pareggiato o legalmente riconosciuto prescelto, vanno presentate al preside della scuola media frequentata, che provvede immediatamente a trasmetterle ai presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore prescelti. Questi ultimi, dal canto loro, all’inizio dell’anno scolastico, seguiranno le situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare l’assolvimento o meno dell’obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative piu’ idonee da assumere, anche con la collaborazione degli enti locali. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all’istituto secondario superiore, spettera’ – all’inizio dell’anno scolastico -al preside della scuola media competente l’accertamento delle relative cause, al fine dell’attivazione degli interventi necessari (segnalazione al provveditore agli studi e ai competenti enti locali). I presidi di scuola media sono tenuti all’incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualita’ di candidati privatisti, i quali, dal canto loro, se soggetti all’obbligo scolastico nell’anno 2000/2001, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore. I genitori o chi esercita la potesta’, che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato, secondo le norme vigenti (cfr. Decreto Legislativo n. 297/1994, art. 111) devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d’istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale adempimento si intende riferito anche alle scuole pareggiate e legalmente riconosciute. La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore. Circa la verifica dell’adempimento dell’obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare n. 400 del 31 dicembre 1991. Il termine del 25 gennaio deve intendersi riferito anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai provveditori agli studi e dai presidi delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente dal 27 gennaio al 1 febbraio. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine e’ fissato al 9 febbraio 2000. 15 settembre 2000, per le iscrizioni ai corsi di scuola per lavoratori, ai corsi di educazione per adulti presso gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonche’ ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo. Si ricorda che nella scuola materna possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di eta’, nonche’ i bambini che compiano i tre anni di eta’ entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza puo’ essere disposta, in presenza di disponibilita’ di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello di compimento del terzo anno di eta’. Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico 1999-2000. Per i candidati esterni agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e agli esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne e’ gia’ stato precisato, con Circolare Ministeriale 19 novembre 1999, n. 280, che il termine per la presentazione della relativa domanda era il 30 novembre 1999. In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, i candidati esTerni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Cio’ richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2000; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine e’ differito al 20 marzo. 25 gennaio 2000, per i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. 20 marzo 2000, per gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami in qualita’ di candidati esTerni. Gli alunni interni dell’ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l’esame conclusivo, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare prima del termine delle lezioni. Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami, entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendono sostenere l’esame di stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva. Le scuole e gli istituti d’istruzione secondaria superiore statali, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneita’ all’ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore che si svolgono in istituti privati con presa d’atto. Altri adempimenti collegati alle iscrizioni. Si richiama la particolare attenzione su: le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, che, nell’ottica dello snellimento dell’attivita’ amministrativa, ha dato indicazioni operative in tema di certificazioni da produrre alle scuole da parte di alunni e famiglie; le circolari Ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali e’ stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni, che si riproduce nuovamente in allegato alla presente circolare. Tale fac-simile, come precisato con le predette circolari, non deve essere inteso in maniera vincolante ma come modello di riferimento, sicche’ le istituzioni scolastiche potranno modificare o integrare i modelli stessi secondo le loro specifiche esigenze. Si ricorda, con l’occasione, che, per quanto riguarda la partecipazione alle attivita’ curricolari di educazione fisica, ai sensi dell’art. 302 del Decreto Legislativo n. 297/1994, i controlli medici sono richiesti solo ai fini dell’esonero dalle esercitazioni pratiche e che per l’attivita’ sportiva non agonistica, rientrante nell’offerta formativa della scuola, la relativa certificazione medica, oltre ad essere gratuita, e’ rilasciata dai medici di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei capi d’istituto. Si segnala, con l’occasione, che l’attestato d’identita’ personale previsto dall’art. 2 del regio decreto n. 653/1925 non ha oggi piu’ ragion d’essere, sia perche’ le domande d’iscrizione sono inoltrate dalla scuola di provenienza che conosce l’alunno, sia perche’ le nuove norme consentono forme semplificate di identificazione e che, ove per i motivi organizzativi piu’ vari, fosse necessario produrre alla scuola una foto dell’alunno, questa verra’ “autenticata” dal personale della scuola, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento; sul Decreto Legislativo n. 281 del 30 luglio 1999, che, all’art. 17, consente, con le modalita’ IV i indicate, l’utilizzazione dei dati degli studenti, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale; sul decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, che detta indicazioni ai direttori delle scuole e ai capi degli istituti d’istruzione pubblica e privata, al fine dell’accertamento dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Con successiva comunicazione saranno indicati i limiti massimi di reddito ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche. In ogni caso, si ribadisce che l’istruzione obbligatoria e’ gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore e, pertanto, per l’iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre ne’ tasse ne’ contributi di qualsiasi genere (cfr. Legge 20 gennaio 1999, n. 9, ed art. 1, comma 4, Decreto Ministeriale del 9 agosto 1999, n. 323). Con separata comunicazione si provvedera’ ad impartire istruzioni circa gli adempimenti delle istituzioni scolastiche interessate e degli uffici scolastici territoriali, finalizzati a rilevare e a comunicare agli organi competenti i dati anagrafici e le scelte degli alunni tenuti all’obbligo di frequenza delle attivita’ formative sino a diciotto anni (art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144). Si prega di diramare la presente circolare alle scuole e istituti statali e non statali e di curarne la massima pubblicizzazione nell’ambito delle rispettive realta’ territoriali e, in particolare, nei comuni delle province di competenza. Vedere allegati da pag. 56 a pag. 61 della g.u.