Deliberazione CIPE 25 marzo 1992, n. 460

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 90
  • Data fonte: 16/04/1992
Criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Thesaurus: Mercato del lavoro, Lavoro

Le situazioni di crisi aziendali di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono valutate dal CIPI secondo i seguenti criteri:

A) Crisi originate da fattori interni all’azienda.

Avuto riguardo all’arco triennale antecedente la richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, si verificano gli indicatori economico-finanziari piu’ significativi: risultato d’impresa, risultato operativo, variazioni nelle immobilizzazioni tecniche, ammontare dell’indebitamento – in particolare a breve -, variazioni nel fatturato e nel numero degli addetti, con particolare riguardo alle eventuali assunzioni avvenute nell’ultimo periodo, specificatamente per quelle sostenute da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Tali indicatori dovranno evidenziare scostamenti negativi rispetto ai valori normali. Il piano di risanamento presentato dall’impresa deve individuare i singoli fattori di squilibrio (produttivi, finanziari, gestionali), indicando le specifiche aree di intervento, i necessari mezzi correttivi affrontati, gli obiettivi concretamente raggiungibili nell’arco di dodici mesi. Nelle ipotesi di crisi collegate a squilibri finanziari di entita’ tale da porre in pericolo la sopravvivenza dell’impresa, il piano deve essere incentrato sulle azioni da attuare per la salvaguardia della manodopera, ove evitare o ridurre il ricorso alla mobilita’.

B) Crisi originate da cause esterne.

Con riferimento alla situazione di difficolta’ creatasi nell’impresa a seguito di un improvviso condizionamento esterno di natura economico-finanziaria, tecnologica, socio-politica, viene verificata: l’imprevedibilita’ dell’evento che ha originato la crisi; la rapidita’ con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, impedendo la messa a punto di azioni correttive; la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche aziendali. Il piano di risanamento predisposto dall’impresa deve individuare sia le azioni dirette a fronteggiare nel breve periodo la situazione di squilibrio, sia gli interventi strutturali di medio periodo, in particolare nei casi di condizionamenti tendenti a stabilizzarsi nel tempo. I piani diretti a fronteggiare le situazioni di crisi dovranno indicare in via previsionale gli andamenti delle sospensioni dal lavoro in correlazione agli strumenti correttivi approntati dall’impresa, evidenziando come la questione occupazionale particolarmente grave all’inizio del piano possa trovare adeguata soluzione nell’arco di dodici mesi. La valutazione dei piani verra’ effettuata avuto anche riguardo all’andamento ed alle prospettive del settore produttivo in cui opera l’impresa, sia con riferimento al mercato interno che a quello internazionale, nonche’ alle caratteristiche socio-economiche dell’area di insediamento. In via generale non verranno presi in esame piani di gestione della crisi presentati da imprese: che hanno iniziato l’attivita’ produttiva o che hanno subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria; che non hanno concretamente avviato l’attivita’ produttiva; che hanno cessato l’attivita’ produttiva, ad eccezione di quelle che presentino concreti piani di gestione della manodopera, attuabili realisticamente nell’arco di dodici mesi e comportanti puntuali indicazioni delle azioni da porre in essere per ridurre in tutto o in Parte Il ricorso alla mobilita’ esterna.