Decreto 6 settembre 2001

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 233
  • Data fonte: 06/10/2001
Riparto tra le regioni e province autonome dello stanziamento di lire 100 miliardi per il potenziamento dei servizi per l'impiego - art. 117, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n.388.

Thesaurus: Lavoro, Servizi per l`impiego

Abstract:

Ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 469/97 sono conferite alle regioni, funzioni e compiti in materia di collocamento e politica attiva del lavoro. il comma 5 dell’art.117 della legge 388/2000 reca uno stanziamento di 100 miliardi a valere sul fondo per l’occupazione per il potenziamento e lo sviluppo per l’impiego. tale ripartizione, secondo quanto stabilito dal presente decreto, e effettuata tra le regioni e le province autonome con attribuzione diretta alle province, come indicato nella tabella allegata al presente atto.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; Visto in particolare l’art. 2 del sopra citato decreto legislativo che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro; Visto l’art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante per l’esercizio finanziario 2001, lo stanziamento di lire 100 miliardi a valere sul fondo dell’occupazione per il potenziamento e lo sviluppo per l’impiego, assicurando gli standards minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego secondo l’accordo tra Ministero del lavoro, regioni, province autonome, province, comuni e comunita’ montane; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la ripartizione in capitoli delle unita’ previsionali di base al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001, che istituisce presso la direzione generale per l’impiego il capitolo di bilancio 7671 – spese per potenziare lo sviluppo dei servizi per l’impiego, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a lire 100 miliardi; Considerata la necessita’ di potenziare piu’ significativamente i servizi per l’impiego nelle province di piu’ recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia; Ritenuto, pertanto, di attribuire il 10% dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente; Considerato il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente over 15 anni, considerati su base provinciale secondo i dati dell’annuario ISTAT “forze di lavoro – media 1999”, tav. 4.1; Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome secondo i dati su base provinciale di cui al capoverso precedente, in quanto le persone in cerca di lavoro e i residenti over 15 anni sono i principali fruitori dei servizi per l’impiego; Ritenuto, altresi’, di effettuare il riparto con il calcolo del 60% dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del restante 40% sulla base della popolazione residente over 15 anni; Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati, devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale; Visto il parere sulla proposta di riparto delle risorse di cui all’art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da destinare al potenziamento dei servizi per l’impiego, espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 agosto 2001;

Decreta:

Art. 1

La ripartizione di lire 100 miliardi per il potenziamento dei servizi per l’impiego e’ effettuata tra le regioni e province autonome con attribuzione diretta alle province come indicato nella tabella che, allegata al presente decreto, ne diventa parte integrante.

Art. 2

Le singole regioni con le rispettive province possono formalizzare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 10 settembre 2001, accordi specifici volti ad una distribuzione delle risorse in ambito regionale, fermo restando il totale regionale, sulla base dei criteri di riparto definiti dal presente decreto.

Art. 3

Le risorse di cui al presente decreto sono ripartite tra le regioni a statuto ordinario ed erogate direttamente alle province entro e non oltre il 15 settembre 2001. Le medesime risorse sono anche ripartite tra le regioni a statuto speciale e le province autonome e l’erogazione direttamente alle province avverra’ entro e non oltre il 31 ottobre 2001, previa verifica del completamento del processo di riforma di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora entro tale data, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell’UPI, dovesse riscontrarsi un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le anzidette risorse residuali verranno ripartite tra le regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, attribuendole direttamente alle province.