![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 118
- Data fonte: 23/05/2001
Thesaurus: Educazione
Abstract:
Il presente regolamento disciplina gli istituti regionali di ricerca educativa (i.r.r.e.), enti strumentali dell’amministrazione della pubblica istruzione, di supporto alle istituzioni scolastiche e agli uffici amministrativi svolgendo attivita di ricerca didattico pedagogica e di formazione del personale della scuola. gli organi dell’i.r.r.e. sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico e il collegio di revisori. a ciascun i.r.r.e. e assegnato dal ministero dell’istruzione un contingente di personale docente e dirigente della scuola. le risorse finanziarie sono costituite da un contributo statale annuale, erogazioni di enti pubblici e privati, proventi delle attivita gestite. sono abrogati gli articoli da 287 a 295 del dlgs.297/94 sugli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.