COM (2011) 289 del 24 maggio 2011

  • Emanante: Parlamento europeo e Consiglio
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 29/06/2011
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane

Thesaurus: Tecnologia, Termini ausiliari

Abstract:

Per facilitare la digitalizzazione e la diffusione delle opere dell’ingegno in Europa,  la presente proposta intende istituire un quadro giuridico che riconosca un legittimo accesso in linea e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche o archivi in linea gestiti dai soggetti pubblici, nel momento in cui le opere orfane sono usate dagli stessi nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico. Sono considerate tali le opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, incluso il materiale ivi contenuto, le opere audiovisive e cinematografiche delle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico, nonché le opere audio, audiovisive e cinematografiche che figurano negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotte dalle stesse. Le emittenti di servizio pubblico rivestono inoltre il particolare status di produttori delle opere contenute nei loro archivi; pertanto al fine di limitare il fenomeno delle opere orfane è opportuno definire una data limite per le opere che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Per facilitare la digitalizzazione e la diffusione delle opere dell’ingegno in Europa,  la presente proposta intende istituire un quadro giuridico che riconosca un legittimo accesso in linea e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche o archivi in linea gestiti dai soggetti pubblici, nel momento in cui le opere orfane sono usate dagli stessi nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico. Sono considerate tali le opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, incluso il materiale ivi contenuto, le opere audiovisive e cinematografiche delle collezioni di istituti per il patrimonio cinematografico, nonché le opere audio, audiovisive e cinematografiche che figurano negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotte dalle stesse. Le emittenti di servizio pubblico rivestono inoltre il particolare status di produttori delle opere contenute nei loro archivi; pertanto al fine di limitare il fenomeno delle opere orfane è opportuno definire una data limite per le opere che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

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