Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963, n. 1

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 31/01/1963
Statuto speciale della regione friuli-venezia giulia

Art. omissis

Titolo II – potesta’ della Regione

Capo I

potesta’ legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche’ nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta’ legislativa nelle seguenti materie:

  • Ordinamento degli uffici e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
  • Agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita’ culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnica, ittica, economia montana, corpo forestale;
  • Caccia e pesca;
  • Usi civici;
  • Impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • Industria e commercio;
  • Artigianato;
  • Mercati e fiere;
  • Viabilita’, acquedotti e lavoratori pubblici di interesse locale e regionale;
  • Turismo e industria alberghiera;
  • Trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
  • Urbanistica;
  • Acque minerali e termali;
  • Istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’art.4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato nelle singole materie, la Regione ha potesta’ legislativa nelle seguenti materie:

  • Elezioni del Consiglio Regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
  • Disciplina del referendum previsto dagli artt.7 e 33;
  • Istituzione di tributi regionali prevista nell’art.51;
  • Disciplina dei controlli previsti nell’art.60;
  • Ordinamento e circoscrizione dei comuni;
  • Istituzini pubbliche di assistenza e beneficienza;
  • Disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
  • Ordinamento delle casse di risparmio, della casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita’ economiche nella Regione;
  • Istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
  • Miniere, cave e torbiere;
  • Espropriazione per pubblica utilita’ non riguardanti opere a carico dello Stato;
  • Linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
  • Polizia locale, urbana e rurale;
  • Utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4 e 5 categoria.
  • Istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
  • Igiene e sanita’, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche il recupero dei minorati fisici e mentali;
  • Cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
  • Edilizia popolare;
  • Toponomastica;
  • Servizi antincendi;
  • Annona;
  • Opere di prevenzione e soccorso per calamita’ naturali.

Art. 6

La Regione ha facolta’ di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione delle seguenti materie:

  • Scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
  • Lavoro, previdenza e assistenza sociale;
  • Antichita’ e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello stato attribuiscano alla Regione questa facolta’.

Art. 10

Lo stato puo’ con legge, delegare alla Regione alle province ed ai comuni l’esercizio di proprie funzioni amministrative; le amministrazioni statali centrali, per l’esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell’amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale; nei casi previsti dai precedenti commi, l’onere delle relative spese fara’ carico allo Stato.

Art. 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell’art.58. Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione

Art. omissis