Delibera Giunta regionale 1 Agosto 1997, n. 1475

  • Emanante: 3
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 87
  • Data fonte: 18/09/1997
Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento - triennio 1997-1999

Premessa

Cap.i tipologie di attivita’ e modalita’ attrattive

I.1 norme generali e modalita’ attuative

I.2 le unita’ di programmazione

I.3 tipologie di attivita’ e di servizi programmabili

Cap.ii la certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite

Ii.1 il significato nuovo della certificazione

Ii.2 tipologie di certificazione

Ii.3 le qualifiche: definizione e validazione

Ii.4 applicazione del dl 12/3/1996 sulla trasparenza delle certificazioni: modi e tempi

Ii.5 procedura per la certificazione delle competenze ed il rilascio degli attestati

Ii.6 la validazione delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi regionali

Ii.7 procedura per il rilascio degli attestati di frequenza

Ii.8 procedura per il rilascio di attestati di conformita’ agli standards formativi regionali

Cap.iii criteri e procedure per l’accreditamento degli organismi attuatori di iniziative formative e di servizi di orientamento

Iii.1 valenza ed ambiti di accreditamento

Iii.2 requisiti generali per l’accreditamento degli organismi di formazione

Iii.3 requisiti e specifiche da rispettare per ambiti specifici

Iii.4 casi speciali

Iii.5 procedura per la richiesta e il rilascio dell’accreditamento

Iii.6 periodo transitorio e accreditamento provvisorio per gli organismi di recente Costituzione

Iii.7 durata di validita’/perdita/revoca dell’accreditamento

Iii.8 la certificazione iso 9001: linee guida, effetti della certificazione e relativi incentivi

Cap.iv criteri per la valutazione e per la selezione delle attivita’ e dei progetti di formazione e di orientamento criteri generali e loro “declinazione” per ambiti specifici

Cap.v norme per il finanziamento delle attivita’

V.1 norme generali

V.2 parametri di costo

V.3 voci di spesa ammesse e articolazione dei preventivi

V.4 il finanziamento degli incentivi per la qualificazione del sistema formativo

V.5 quota di partecipazione finanziaria

V.6 ricorso ai contratti di prestazione d’opera intellettuale

V.7 norme per la vendita dei materiali didattici fad, materiali prodotti dall’attivita’ cofinanziati con risorse pubbliche

Cap.vi procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei piani (Provinciali e regionali)

Vi.1 programmi poliennali Provinciali e modalita’ di rilascio della conformita’ agli indirizzi regionali

Vi.2 contenuti minimi dei bandi

Vi.3 i piani annuali delle attivita’

Vi.4 articolazione delle risorse assegnate alle province

Vi.5 monitoraggio/controllo di gestione sullo stato di avanzamento dei piani

Vi.6 verifiche globali di efficienza e di impatto dei piani

Cap.vii standard procedurali ed informativi

Vii.1 finanziamento delle scuole specializzate

Vii.2 proposte di attivita’ da parte dei soggetti gestori

Vii.3 istruttoria tecnica e valutazione ex-ante dei progetti e dei soggetti

Vii.4 gli impegni delle parti

Vii.5 variazioni in corso d’opera

Vii.6 pubblicizzazione delle attivita’ approvate e regole per l’iscrizione e la selezione

Vii.7 monitoraggio attuativo sulle attivita’ approvate

Vii.8 visite ispettive e controllo-qualita’ in itinere

Vii.9 rendicontazione

Vii.10 controlli di carattere economico-finanziario

Vii.11 irregolarita’ nell’uso dei fondi comunitari

Vii.12 norme generali

Premessa

Le direttive 1997/99, frutto di una ampia consultazione con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione, nella gestione e nel controllo della attivita’ di formazione e di orientamento, rappresentano la normativa applicativa degli indirizzi adottati dal Consiglio regionale con atto n. 487 del 21 novembre 1996. In armonia con quanto previsto da tali indirizzi, hanno validita’ triennale salvo lievi modifiche annuali rese necessarie dalla sperimentalita’ di alcuni aspetti attuativi. In particolare, l’approvazione del “pacchetto treu”, della proposta di legge quadro sulla riforma della scuola e la firma del protocollo d’intesa Regione – province – Ministero della pubblica istruzione e Ministero del lavoro per la sperimentazione di modelli di governo locale ed integrato del sistema formativo potranno richiedere una ulteriore messa a punto delle tipologie. Si tratta di un documento concepito in modo nuovo, che intende fornire con chiarezza le regole comuni all’insieme del sistema regionale garantendo a tutti la certezza del diritto in un rapporto innovativo tra “rigidita’” alle quali debbono attenersi tutti e “flessibilita’” in grado di tener conto delle situazioni e dei contesti specifici. In un documento unico, vengono raggruppati i testi applicativi relativi alla formazione prevista in piu’ leggi (l.r. 19/79, l.r. 39/83 e l.r. 45/96); si raccolgono altresi’ in un Testo Unico, normative che in passato facevano riferimento a direttive separate (direttive sui piani e le attivita’ di formazione, direttive sulle commissioni d’esame). Nell’ottica delle omogeneizzazioni delle procedure e della qualita’ delle iniziative, potranno essere adottati documenti di orientamento relativo all’applicazione delle presenti direttive. Il campo di applicazione e’ relativo all’insieme dei piani e dei progetti approvati dalla Regione e dalle province nei vari settori della formazione e dell’orientamento: piani Provinciali di formazione e orientamento; piani regionali e progetti sperimentali; progetti comunitari a titolarita’ regionale; progetti multiregionali facenti riferimento ad una approvazione da parte della Regione (legge 236, parco progetti, ecc…). In base a specifici accordi con il Ministero del lavoro, tali direttive potranno essere estese anche a progetti comunitari gestiti in emilia-romagna da parte di soggetti pubblici e privati. Il presente documento definisce gli aspetti comuni a tutti i piani e a tutti i progetti, rinviando ad atti dirigenziali (circolari) – piu’ snelli e di piu’ rapida adozione – gli aspetti attuativi fortemente evolutivi che richiedono un aggiornamento frequente. In particolare, per quanto riguarda il settore socio-assistenziale, si rimanda a successive circolari integrative la definizione degli aspetti relativi all’organizzazione didattica dei corsi e a quanto di specifico dovesse emergere nel corso dell’applicazione delle presenti direttive. Come previsto negli indirizzi regionali 1997-99, le iniziative formative sono ricondotte in via ordinaria alla programmazione Provinciale, fermo restando la titolarita’ regionale per le iniziative sperimentali e a piu’ elevato carattere innovativo, nonche’ per quelle di rilievo regionale. Le presenti direttive entreranno in vigore dalla data della loro esecutivita’, e verranno applicate nel ’97 in modo differenziato in funzione degli argomenti specifici normati. La loro applicazione integrale e’ prevista a partire dall’1 gennaio 1998. Tenuto conto dell’articolazione del processo di programmazione/gestione/controllo della formazione e dell’orientamento, si specifica quanto segue: le attivita’ approvate in base alle direttive 1994/97 in data anteriore alla entrata in vigore delle presenti direttive andranno portate a termine secondo le norme con le quali sono state approvate (le regole per la gestione e la rendicontazione non vanno cambiate in corso d’opera); le norme relative al coordinamento dei piani Provinciali e regionali entrano in vigore sin dalla data di approvazione delle presenti direttive; i bandi pubblicati nel ’97 in data successiva alla entrata in vigore delle direttive e relativi ad attivita’ da attuare nel ’98 dovranno fare riferimento alle presenti direttive; per il settore socio-assistenziale l’apertura a soggetti gestori privati entrera’ in vigore alla data di abrogazione dell’art. 21 della legge 39/83; le norme relative alla certificazione dei percorsi e delle competenze saranno oggetto di sperimentazione nel 1997 e entreranno a regime dall’1 gennaio 1998; le norme relative alla rendicontazione mediante il bilancio di esercizio saranno oggetto di sperimentazione nel corso del ’97 e del’98 e entreranno a regime l’1 gennaio 1999. Al fine di facilitare il lavoro di tutti i responsabili e operatori del settore, la Regione pubblichera’ annualmente sul Bollettino Ufficiale, con una edizione unica, il quadro aggiornato delle norme vigenti (indirizzi direttive circolari applicative). Come previsto dagli indirizzi 1997/99, l’attuazione delle direttive attuative verra’ accompagnata durante tutto il triennio con i lavori del “comitato regionale di sorveglianza” che, sulla base dei rapporti semestrali sullo stato di attuazione dei vari piani di attivita’, potra’ valutare l’andamento complessivo della programmazione ed apportare i relativi correttivi. Il comitato di sorveglianza potra’ intervenire in particolare per: ristabilire l’omogeneita’ di comportamenti procedurali delle amministrazioni responsabili dei piani; sollecitare, fissando termini per l’adempimento, l’attuazione della programmazione mediante adozione dei piani attuativi ovvero il rispetto dei termini per la rendicontazione delle attivita’ realizzate; proporre all’Assessore regionale alla fp la redistribuzione fra gli assi di un medesimo programma operativo comunitario delle risorse originariamente ripartite fra le province o a favore di una singola Provincia delegata, sulla base del concreto andamento della realizzazione degli interventi o di mutate esigenze della programmazione; proporre alla Giunta regionale, tramite l’Assessore alla fp, la rideterminazione delle assegnazioni finanziarie dei tetti Provinciali, al fine di redistribuire fra le altre province delegate fondi non impegnati dalle province inadempienti. Tale comitato di sorveglianza sostituisce a tutti gli effetti il “comitato tecnico regionale di monitoraggio sulla attuazione delle direttive” che ha operato nel precedente triennio 1994/97.

Capo I

tipologie di attivita’ e modalita’ attuative

I.1. Norme generali e modalita’ attuative

Per quanto riguarda le norme generali e le modalita’ attuative, vengono stabiliti i seguenti criteri:

I.1.1. Destinatari delle attivita’ formative e di orientamento

Possono iscriversi alle iniziative formative e di orientamento tutti i cittadini e cittadine Italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti stabiliti dai singoli bandi. Le attivita’ di formazione professionale sono rivolte alle persone che hanno l’esigenza di acquisire una professionalita’ per motivi lavorativi (salvo eccezioni previste esplicitamente dai bandi per piani specifici). In tali categorie possono rientrare le persone che hanno l’esigenza di acquisire una professionalita’ nell’ambito del settore socio-assistenziale normate dalla legge 39/83 e successive modificazioni. In tali categorie possono rientrare anche gli amministratori di strutture economiche o territoriali, cosi’ come le persone che prestano in modo continuativo collaborazioni a carattere professionale anche nell’ambito del volontariato. I disabili possono ovviamente partecipare a tutte le tipologie formative per le quali sono in possesso dei necessari requisiti e non solo a quelle loro riservate.

I.1.2. Frequenza alle attivita’

Tutte le iniziative formative, specie quelle di formazione iniziale e superiore, comportano l’obbligo di frequenza da parte dei partecipanti. I partecipanti che dimostrano assenze per una quota superiore al 30% del monte ore totale non possono candidarsi alla verifica finale per il rilascio di una certificazione ufficiale delle competenze acquisite. Per la natura complessa che attiene alla tutela dei diritti degli utenti dei servizi, i partecipanti ad iniziative formative di professioni del settore socio-assistenziale fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo se superano il 10% di assenze del monte ore globale, devono essere sottoposti ad azioni di recupero. Il numero dei partecipanti previsti per ciascuna iniziativa di formazione iniziale o superiore dovra’ di norma essere compreso tra 12 e 25, con facolta’ da parte del soggetto responsabile del piano di abbassare il limite minimo in presenza di casi particolari o di elevare il limite massimo per rispondere ad esigenze organizzative motivate. Per l’insieme delle iniziative formative, nel rispetto di quanto sopra e senza finanziamento aggiuntivo rispetto a quello approvato, e’ facolta’ dei soggetti gestori ammettere alle iniziative un numero di partecipanti superiore a quello approvato (quando trattasi di persone in possesso dei requisiti previsti dal bando).

I.1.3. Durata delle iniziative ed orari di svolgimento

Le iniziative formative non possono prevedere piu’ di 8 ore giornaliere di attivita’, salvo nel caso di iniziative residenziali intensive che prevedano anche sedute serali di lavoro. Le ore dedicate all’esame finale vanno contabilizzate all’interno del monte ore totale del corso. Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne (per stage, scambi e moduli transnazionali, visite di studio) non possono essere contabilizzate quali ore effettive di formazione. Le sedute serali di formazione (oltre le ore 20) non possono prevedere una durata superiore a 3 ore. Le iniziative corsuali di formazione continua e permanente rivolte agli imprenditori e lavoratori autonomi possono svolgersi anche di sabato e nei giorni festivi. Le iniziative corsuali rivolte ai lavoratori dipendenti possono svolgersi anche il sabato ma non nei giorni festivi.

I.1.4. Modalita’ attuative

Le modalita’ attuative debbono rappresentare l’elemento di innovazione e di qualificazione che conferisce alla formazione professionale la sua vera valenza di formazione per l’acquisizione di competenze professionali (trasversali e specifiche) spendibili nel mondo del lavoro. Si individua nella simulazione pedagogica di impresa (per le originali caratteristiche organizzative, gestionali e didattiche) uno dei modelli innovativi da diffondere. Le attivita’ formative debbono svolgersi in modo “ordinario” mediante un “mix” di modalita’ attuative differenziate che contano in particolare: le lezioni teoriche (con docenze dirette, videoconferenze assistite da un tutor in aula, teleinsegnamento…); esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali, produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi. Tali esercitazioni pratiche, di importanza fondamentale per la padronanza delle competenze professionali, vanno svolte preferibilmente dal docente che cura gli insegnamenti teorici corrispondenti; stages aziendali (in una o piu’ situazioni lavorative) da svolgere singolarmente o a piccoli gruppi sotto la diretta responsabilita’ del tutor aziendale e/o del tutor dell’ente di formazione; visite guidate; scambi di durata significativa in Italia o all’estero; studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede dell’organismo di formazione, sotto la responsabilita’ del tutor; ore di formazione individuale in autoapprendimento/formazione a distanza. Al fine di favorire l’apprendimento, gli organismi di formazione sono invitati ad adottare una articolazione oraria che preveda una alternanza tra teoria e pratica, e ad inserire momenti di studio individuale guidato durante la giornata. Per quanto riguarda le modalita’ attuative, vengono fissate le seguenti regole: le esercitazioni pratiche previste nell’ambito di corsi rivolti a lavoratori autonomi possono essere svolte in forma singola presso l’azienda di cui il partecipante e’ titolare, solo a patto che si tratti di un project-work con compito formalizzato, svolto sotto la responsabilita’ del tutor dell’organismo di formazione; le ore di formazione in autoapprendimento (formazione a distanza, open-learning) possono essere svolte presso il centro di formazione, presso l’azienda o presso domicilio del partecipante, in orario lavorativo o extralavorativo, purche’ vengano svolte sulla base di materiali didattici formalizzati, siano seguite da un tutor che ne attesta la veridicita’ e validita’ e che siano oggetto di prove formalizzate di apprendimento che restano agli atti del progetto formativo. La durata delle ore di studio fad e/o autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring. Il coordinamento didattico-organizzativo dei singoli progetti, teso a garantire la qualita’ del processo formativo, deve prevedere una duplice funzione: -nei confronti dei docenti ed esperti per garantire l’integrazione e la sincronizzazione tra i vari moduli e modalita’ attuative e fare il punto regolarmente sullo svolgimento dell’iniziativa; -nei confronti dei partecipanti (tutoraggio) per garantire l’integrazione effettiva progressiva dei diversi tipi di insegnamento, esplicitare il filo conduttore del percorso formativo ed aiutare il gruppo a superare le difficolta’ che potrebbero sorgere. Inoltre, il coordinamento di progetto piu’ ampiamento inteso svolge un compito di raccordo con la direzione e con l’amministrazione nonche’ di raccordo esterno con i vari partners nell’attuazione del progetto. La funzione di coordinamento/tutoraggio puo’ anche fare riferimento a piu’ persone per ciascuna iniziativa. Essa non puo’ comunque risultare parcellizzata su piu’ di 3 persone, una delle quali deve comunque assumersi nominativamente la responsabilita’ del progetto nei confronti dei partecipanti. Gli stages aziendali Parte Integrante delle attivita’ di formazione iniziale e formazione superiore, debbono di norma prevedere: -una fase di preparazione presso il centro di formazione prima dell’inserimento nelle aziende/enti ospitanti; -un coordinamento puntuale del periodo di inserimento aziendale, con tutoraggio a cura dell’organismo di formazione e/o a cura dell’azienda in raccordo con l’organismo di formazione; -una fase di scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze svolte a cura dell’ente di formazione. La scelta dell’azienda (o del reparto) presso la quale inserire il partecipante per periodi di stages deve essere coerente con il profilo professionale oggetto dell’iniziativa formativa o con il progetto formativo in caso di stage finalizzato all’orientamento. Nelle medie e grandi imprese, tale scelta dovra’ incentivare l’identificazione di un referente aziendale motivato e specificatamente preparato in grado di svolgere il compito di tutor aziendale. Il materiale didattico prodotto con finanziamento pubblico prevalente e’ di proprieta’ dell’ente finanziatore. Il materiale didattico fad deve essere validato dalla commissione regionale cerfad compatibilmente con quanto previsto al punto 4.1. Degli indirizzi e deve essere messo a disposizione di tutti i soggetti che lo richiedono al semplice costo di riproduzione, salvo diverso accordo formalizzato con l’ente finanziatore. In tutti i casi, il materiale didattico deve riportare in copertina: -la denominazione del soggetto gestore, nonche’ i nominativi dell’autore/degli autori; -l’anno di produzione e i riferimenti amministrativi del piano nell’ambito del quale e’ stato prodotto; -le fonti di finanziamento utilizzate, sia pubbliche che private, utilizzando il logo della u.e. Se trattasi di cofinanziamento comunitario; -i riferimenti dell’eventuale validazione da parte di cerfad.

2. Le unita’ di programmazione

Le iniziative di formazione professionale e di orientamento possono essere programmate (cioe’ messe a bando, candidate ed approvate) secondo diverse possibili “unita’ di programmazione”, cioe’ secondo diversi tipi di aggregazione: progetti semplici; progetti complessi; progetti integrati. A) per progetti semplici, si intendono le singole attivita’/azioni/iniziative che costituiscono le unita’ minime di programmazione. Ogni progetto semplice e’ riconducibile ad una singola tipologia formativa. Ad ogni progetto semplice corrisponde un soggetto attuatore (organismo di formazione o impresa). I progetti diffusi aziendali rientrano a tutti gli effetti nell’ambito dei progetti semplici. B) per progetti complessi e progetti integrati, si intendono progetti che combinano in modo sinergico una pluralita’ di azioni/attivita’/iniziative. I progetti complessi vanno candidati nell’ambito di un unico asse e obiettivo fse. I progetti integrati fanno riferimento a piu’ assi, a piu’ ob. Fse, o a piu’ fonti pubbliche di finanziamento. B) i progetti integrati vanno candidati da un unico soggetto attuatore con una finalita’ di integrazione esplicita, o da piu’ soggetti attuatori purche’ legati da rapporti contrattuali formalizzati. Alle unita’ di programmazione corrispondono le stesse unita’ di finanziamento, di rendicontazione e di controllo.

I.3 tipologie di attivita’ e di servizi programmabili

Le presenti direttive definiscono l’insieme delle tipologie di attivita’, corsuali e non corsuali, programmabili con finalita’ formative, orientative e di supporto all’intervento lavorativo, nonche’ quando pertinente gli ambiti di possibile programmazione. Nelle diverse tipologie di attivita’ e di servizi programmabili, si favorisce la flessibilita’ e la sperimentazione. La descrizione analitica delle singole tipologie sara’ oggetto di una guida adottata con atto dirigenziale che riporta agli standards formativi ed un insieme di indicazioni utili sia per chi progetta che per chi valuta i progetti. Tali standards ed indicazioni non intendono pertanto costituire norme invalicabili da rispettare in tutti i contesti. Una particolare attenzione verra’ posta alle caratteristiche evolutive delle tipologie integrate tra scuola e formazione e ai contratti per causa mista. Le tipologie di seguito elencate sono valide anche per il settore socio-assistenziale tenendo conto che per il settore specifico uno dei requisiti per l’accesso alle diverse tipologie corsuali deve essere l’eta’ superiore al diciottesimo anno. Inoltre per quanto concerne la formazione continua potranno essere indicati specifici requisiti d’accesso. Per quanto riguarda l’area del volontariato, come definito dalla l.r. 37/96, l’unica tipologia consentita e’ quella prevista dai punti 4.2 e 7.2 delle presenti direttive. Al fine di garantire l’analisi statistica, la leggibilita’ e la compatibilita’ tra i vari piani, tutte le attivita’ e le azioni programmate dovranno essere ricondotte alle tipologie di seguito elencate:

1. Servizi e attivita’ di orientamento

1.1.informazione

1.2.consulenza

1.3.formazione con finalita’ orientativa

2. Formazione professionale

2.1.qualificazione di base post-scuola dell’obbligo

2.2.qualificazione di base abbreviata

2.3.qualificazione post-biennio secondaria superiore

2.4.specializzazione post-qualifica

2.5.formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunita’

2.6.moduli professionalizzanti integrati con la scuola secondaria superiore

2.7.corsi integrativi extra-curricolari

2.8.percorsi in alternanza tra formazione e lavoro

2.9.corsi di raccordo tra scuola e lavoro

3. Formazione superiore

3.1.qualificazione superiore post-diploma

3.2.qualificazione superiore post-diploma in collaborazione con la scuola secondaria superiore

3.3.percorsi integrati con l’universita’ per la preparazione dei diplomi universitari

3.4.raccordo formazione/lavoro di livello superiore

3.5.specializzazione post-laurea

3.6.raccordo post-laurea

4. Formazione continua e permanente

4.1.qualificazione sul lavoro

4.2.aggiornamento

4.3.perfezionamento/specializzazione

4.4.riqualificazione professionale

4.5.riconversione professionale (percorsi individuali)

4.6.formazione a supporto di processi di innovazione aziendale

4.7.master sul lavoro per imprenditori, imprenditrici e dirigenti d’impresa

5. Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, statali e regionali

6. Follow-up

7. Iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento e di supporto

7.1.percorsi individuali di formazione iniziale, superiore o permanente assistiti

7.2.cicli di incontri seminariali di informazione e sensibilizzazione

7.3.programmi di animazione e scambi finalizzati

7.4.produzione di materiali didattici per la fad

7.5.erogazione di pacchetti didattici aperti mediante fad (formazione a distanza)

7.6.dimostrazione applicata

7.7.progetti di ricerca e sviluppo

7.8.produzione di materiali di supporto all’orientamento

7.9.formazione dei formatori

7.10.varie

8. Attivita’ di tirocinio

8.1.percorsi in alternanza fra sistema educativo e lavoro

8.2.tirocini previsti dalla l.r. 45/96.

Per quanto riguarda l’orientamento, le tipologie relative alle azioni non corsuali (informazione e consulenza) sono da considerare per ora come tipologie sperimentali, cosi’ come le tipologie attuative della l.r. 45/96.

1.servizi e attivita’ di orientamento

L’orientamento si esplica attraverso la realizzazione di iniziative volte a supportare le persone nella: individuazione, valutazione e scelta di opportunita’ formative, professionali e lavorative; valorizzazione delle competenze professionali; identificazione di opportunita’ di sviluppo professionale. Le azioni di orientamento si riferiscono a tre aree specifiche: informazione, consulenza, formazione con finalita’ orientative e possono strutturarsi in percorsi complessi che integrano fra loro le tre aree dell’orientamento. Le singole iniziative e i percorsi di orientamento sono progettati in funzione dei bisogni delle diverse tipologie di destinatari. Le attivita’ possono avere carattere individuale e/o essere rivolte a gruppi di persone in funzione della natura, della finalita’ dell’attivita’ stessa ed in rapporto alla tipologia dei destinatari. Le iniziative di orientamento dovranno essere concertate con le istituzioni e le parti sociali interessate, a livello locale, e prevedere la partecipazione delle istituzioni scolastiche e universitarie e dei servizi per l’impiego in funzione del tipo di destinatari coinvolti.

1.1 informazione

Programmazione diretta provinciale e regionale

L’area della informazione per l’orientamento identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a fornire le informazioni utili ai processi di scelta formativa professionale e lavorativa. I servizi di informazione si possono articolare in specifiche forme di azione. Accoglienza e prima informazione, consultazione autonoma, consultazione guidata, iniziative di informazione e di sensibilizzazione.

1.2. Consulenza

L’area della consulenza identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a sostenere e facilitare i processi di scelta formativa, professionale e lavorativa, la identificazione delle opportunita’ di sviluppo professionale e lavorativo, la definizione di progetti e piani di azione. Si realizza sia come intervento individuale e personalizzato sia attraverso piccoli gruppi. I servizi di consulenza possono prevedere consulenza orientativa, counselling orientativo e bilanci di competenze.

1.3. Formazione con finalita’ orientativa

L’area della formazione orientativa comprende un insieme di moduli che possono essere svolti singolarmente o nell’ambito di percorsi articolati. Tale formazione si distingue dalle iniziative di selezione e di preparazione finalizzate a favorire l’inserimento dei partecipanti all’interno di uno specifico corso di formazione professionale. Tali moduli vengono cosi’ articolati:

A) l’educazione alla scelta: rivolto sia a studenti dell’obbligo, della scuola secondaria superiore e della fp, destinatari finali dell’azione, sia a soggetti intermediari significativi del processo di scelta, fra cui famiglia ed insegnanti. Tale tipologia comprende i moduli orientativi a supporto delle esperienze di studio/lavoro. Durata: di norma da 15 a 40 ore.

B) il mercato del lavoro e il sistema delle professioni: rivolto a tutti i potenziali destinatari delle azioni di orientamento. Durata: di norma da 15 a 40 ore.

C) prevenzione, recupero motivazionale e riorientamento, rivolto a: -giovani a rischio di abbandono o che hanno abbandonato la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore; -adulti disoccupati di lungo periodo. Durata: di norma da 30 a 60 ore.

D) reinserimento lavorativo: rivolto a lavoratori adulti ed in particolare a donne con caratteristiche non piu’ rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Durata: di norma da 50 a 150 ore.

E) inserimento o reinserimento lavorativo per persone con deficit di opportunita’: rivolto a soggetti con disagio psichiatrico e psicologico, disabili fisici, mentali, sensoriali, ex-tossici e tossicodipendenti in fase di recupero, immigrati o emigrati rientranti dall’estero e/o loro familiari, giovani con gravi disagi sociali e/o a rischio di provvedimenti giudiziari, ristretti e nomadi. Durata: di norma da 30 a 150 ore. Per alcuni progetti rivolti a disabili o disagio grave il periodo puo’ avere la durata di un intero anno formativo.

F) le tecniche di ricerca del lavoro: rivolto a tutte le persone in fase di inserimento o reinserimento nel lavoro. Durata: di norma da 15 a 30 ore.

G) l’orientamento all’imprenditorialita’: comprende iniziative finalizzate a sviluppare nei soggetti atteggiamenti imprenditivi rispetto al proprio progetto professionale. ^

2. Formazione iniziale

2.1 qualificazione di base post-scuola dell’obbligo

Finalita’: preparare i giovani e le giovani orientati a non proseguire gli studi ad un inserimento lavorativo qualificato, in continuita’ con la scuola media. Requisiti di accesso: assolvimento dell’obbligo scolastico. Durata: da 900 ad 2400 ore in funzione del profilo professionale di riferimento. Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale per chi supera l’esame finale di qualifica.

2.2. Qualificazione di base abbreviata

Finalita’: consentire a chi e’ gia’ in possesso di una preparazione scolastica superiore alla scuola media, o a chi ha gia’ acquisito una esperienza lavorativa pertinente, di acquisire una qualifica di base secondo un percorso abbreviato che tiene conto delle competenze e conoscenze gia’ acquisite, o di crediti formativi formalizzati gia’ acquisiti. Requisiti di accesso: eta’ superiore a 16 anni, frequenza di almeno un anno di scuola secondaria superiore o esperienza lavorativa di un anno; corso e/o colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute. Durata: da 450 a 1500 ore in funzione del profilo professionale di riferimento e delle caratteristiche del “gruppo classe”. (durata identificata dal soggetto gestore sulla base di una argomentazione dettagliata). Per l’acquisizione di qualifiche semplici relative a lavori stagionali, la durata potra’ anche essere inferiore a 450 ore. Attestato rilasciato: come per i corsi di qualifica di base (punto 2.1).

2.3 qualificazione post biennio di scuola secondaria superiore.

Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale con maggiore contenuto culturale rispetto alla qualifica di base. Requisiti di accesso: avere frequentato con successo un biennio di scuola secondaria superiore. Durata: da 600 a 2400 ore in funzione del profilo professionale di riferimento. Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale valido come credito formativo per il proseguimento degli studi (da definire nell’ambito dell’accordo con m.p.i.).

2.4. Specializzazione post-qualifica

Finalita’: completare e specializzare la preparazione professionale dei qualificati su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le imprese e per l’economia locale. Requisiti di accesso: essere titolare di una qualifica professionale di base pertinente rispetto all’area di specializzazione (qualifica ottenuta nell’ambito del sistema regionale o degli istituti professionali). Durata: da 400 a 900 ore secondo l’area di specializzazione. Le specializzazioni riferibili all’area socio-assistenziale possono derogare dalla durata sopracitata. Attestato rilasciato: certificato di specializzazione valido come credito formativo per il proseguimento degli studi (da definire sperimentalmente di intesa con m.p.i.).

2.5 formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunita’

Finalita’: le iniziative formative, che prevedono un’adeguata fase di orientamento, vogliono preparare i soggetti all’integrazione sociale e lavorativa. Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell’utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive. Requisiti di accesso: gruppi omogenei per tipologie di deficit di opportunita’. Durata a progetto: non superiore a 3 anni limitatamente ai disabili e a soggetti con grave disagio psichico. Attestato rilasciato: attestato di frequenza, certificazione delle competenze acquisite o certificato di qualifica professionale secondo i casi.

2.6 moduli di formazione professionale integrati con la scuola secondaria superiore

Trattasi, mediante percorsi di collaborazione tra istituti scolastici ed enti di formazione facenti riferimento al sistema regionale, di portare a termine, in orario scolastico, percorsi integrati che abbiano una valenza secondo i casi, orientativa e/o formativa e/o professionalizzante, con particolare riferimento alla attuazione del protocollo d’intesa recentemente firmato. Destinatari: studenti frequentanti gli istituti secondari superiori. Durata: fino a 900 ore nell’arco di 2 anni. Attestato rilasciato: certificato di competenze nei casi previsti dalle parti. Il progetto sperimentale regionale, contenente l’indicazione delle finalita’, ambiti e settori prioritari, modalita’, criteri, durata e tempi, viene demandato ad atti successivi alle presenti direttive, e sara’ formulato dalla Regione, d’intesa con le province. Nell’ambito della presente tipologia, e’ possibile attivare anche progetti di sostegno ai portatori di handicap nei percorsi di scuola secondaria superiore. Le province possono attivare autonomamente tali progetti in raccordo con i provveditorati agli studi. Deve esistere un progetto concordato tra la scuola e il centro di formazione che indichi il livello di integrazione tra le due istituzioni per il singolo partecipante.

2.7. Corsi integrativi extra curricolari

La formazione professionale integrativa extracurricolare si rivolge agli studenti di III, IV e V anno degli istituti secondari (di norma non professionali) in orario extra-scolastico, offrendo moduli professionalizzanti di interesse generale. (informatica ed office automation, tecniche della comunicazione, economia aziendale, ecc…). Tali iniziative vanno organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici. Durata: da 60 a 600 ore con possibilita’ di articolazione su un triennio. Titolo rilasciato: attestato di frequenza, certificato di competenze o qualifica professionale secondo i tipi di accordi tra le parti.

2.8 percorsi di qualificazione in alternaza tra formazione e lavoro

Tipologia di grande rilevanza che puo’ rappresentare una alternativa rispetto ai percorsi tradizionali di qualificazione iniziale. Tali percorsi sono caratterizzati da una successione alternata ed interdipendente di fasi presso un centro di formazione e fasi in azienda, per il raggiungimento di obiettivi formativi comuni. Nell’ambito di tale tipologia, il lavoro deve essere strutturato in modo tale da poter avere una valenza formativa e l’impresa deve assumere una responsabilita’ diretta nel raggiungimento degli obiettivi formativi, a fianco dell’organismo di formazione. Modalita’ particolarmente rivolta ai giovani che hanno bisogno di rimotivazione allo studio tramite una esperienza positiva inizialmente centrata sulla pratica operativa e la responsabilizzazione individuale, per “riscoprire” in modo induttivo il valore della preparazione teorica. Requisiti di accesso: diploma di scuola media o eta’ superiore a 16 anni piu’ frequenza di un corso di orientamento o colloquio individuale di orientamento. Durata: da 900 ore a 2400 ore in funzione del profilo professionale di riferimento. Di norma il percorso e’ biennale. Attestato rilasciato: certificato di qualifica professionale per chi supera l’esame finale (equipollenza ipotizzata: livello 2 europeo).

2.8.1 percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro

Tenuto conto della presenza prevalente di piccole e medie imprese con livelli elevati di dispersione dei giovani apprendisti e contrattisti, i progetti dovranno di norma ricoprire una valenza territoriale e comprendere anche significative iniziative di promozione, formazione dei formatori e formazione dei tutors aziendali. Progetti aziendali potranno tuttavia essere attivati in presenza di un numero sufficiente di partecipanti. Oltre alle azioni di promozione e di accompagnamento sopra richiamate ogni progetto dovra’ comportare una formulazione del contratto individuale di formazione, sottoscritto dal giovane, dall’impresa e dal centro di formazione. Attestato rilasciato: il tipo di attestato andra’ previsto nell’ambito del contratto personalizzato iniziale e terra’ conto del percorso formativo precedente di ogni partecipante e delle caratteristiche del percorso formativo.

2.9. Corsi di raccordo tra scuola/lavoro

Corsi rivolti a giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati o neo-assunti, finalizzati a prepararli ad un inserimento lavorativo mirato su un profilo professionale specifico corrispondente a sbocchi occupazionali gia’ identificati da parte di una o piu’ imprese, o all’avvio verso l’imprenditoria. Attestato rilasciato: certificato di competenze. Durata: da 400 a 1000 ore.

3. Formazione superiore

La formazione superiore raggruppa l’insieme delle iniziative formative professionalizzanti riservate alle persone in possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo equivalente a fini lavorativi ottenuto associando una qualificazione professionale regionale ed una prima esperienza lavorativa.

3.1. Qualificazione superiore post-diploma

Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale superiore per un inserimento lavorativo pertinente. Requisiti di accesso: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; oppure essere in possesso di una qualifica piu’ 3 anni di esperienza lavorativa pertinente. Durata: da 600 a 2400 ore. Attestato rilasciato: diploma di qualificazione superiore per chi supera l’esame finale.

3.2 qualificazione superiore post-diploma integrata con la scuola secondaria superiore

Finalita’: favorire l’integrazione tra sistema scolastico superiore, formazione professionale e lavoro, nel rispetto delle strategie e degli obiettivi programmati nell’ambito del protocollo Regione-province-Ministero pubblica istruzione-lavoro, per un mirato ed efficace inserimento lavorativo dei neo-diplomati. Requisiti d’accesso: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Durata: da 600 a 900 ore (moduli professionalizzanti). Attestato rilasciato: diploma di qualificazione superiore per chi supera l’esame.

3.3 percorsi integrati con l’universita’ diplomi universitari

Finalita’: concorrere allo sviluppo dei diplomi universitari di i livello mediante la gestione congiunta tra ateneo e sistema regionale, di moduli professionalizzanti del percorso universitario. I progetti, concordati preventivamente con l’universita’ interessata, saranno presentati da un organismo di formazione professionale. Attestato rilasciato: diploma universitario di i livello da parte dell’universita’ e certificato di competenze valido come credito formativo per l’ottenimento di un diploma regionale di specializzazione. Programmazione: piani regionali. I progetti rientranti nella programmazione regionale non possono usufruire di ulteriori finanziamenti comunitari. Durata: da 500 ore annuali a 1500 ore pluriennali.

3.4 raccordo formazione/lavoro di livello superiore

Tali iniziative sono rivolte a giovani diplomati in cerca di prima occupazione, disoccupati o neo-assunti, e sono finalizzate a prepararli ad un inserimento lavorativo mirato dipendente o autonomo su un profilo professionale superiore specifico corrispondente a sbocchi occupazionali gia’ identificati da parte di una o piu’ imprese. In funzione del tipo di sbocco occupazionale previsto, le iniziative possono articolarsi come segue: raccordo per l’inserimento al lavoro dipendente o raccordo per l’avvio alla imprenditoria giovanile, femminile o raccordo per l’avvio al lavoro autonomo professionale. In tale tipologia possono rientrare anche le iniziative preparatorie all’esercizio di professioni autonome. Attestato rilasciato: certificato di competenze, valido quale credito formativo per l’ottenimento di un diploma di qualificazione superiore.

3.5 specializzazione post diploma universitario e post laurea

Finalita’: alta professionalizzazione di giovani che hanno concluso un percorso universitario su aree complementari rispetto all’indirizzo di studi, o su aree di specializzazione attinenti all’indirizzo iniziale ritenute di particolare interesse per l’economia regionale. Requisito di accesso: essere in possesso di un diploma universitario o di una laurea (o, in alcuni casi, essere laureando in fase terminale). Tali iniziative possono essere collegate ai corsi di perfezionamento universitario, previo accordo formalizzato tra le parti. Durata: da 800 a 1600 ore. Attestato rilasciato: diploma regionale di specializzazione professionale.

3.6. Raccordo post-laurea

Rispetto alla tipologia precedente, i corsi di raccordo post-laurea sono di durata piu’ breve e strettamente finalizzati all’inserimento lavorativo su sbocchi occupazionali gia’ identificati, di natura sia dipendente che autonoma. Durata: da 300 a 900 ore. Attestato rilasciato: certificato di competenze superiori.

4. Formazione continua e permanente

La formazione continua e permanente rappresenta una offerta formativa molto flessibile adattabile alle condizioni organizzative specifiche dei partecipanti e delle partecipanti. Essa si rivolge: ai singoli lavoratori e alle singole lavoratrici, per consentire il recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione ed innovazione del lavoro; alle imprese e ai settori economici, come fattore di competitivita’ e di innovazione aziendale per adattarsi ai mutamenti e migliorare i processi, i prodotti e i servizi offerti; alle aree geografiche locali, come fattore di accompagnamento e facilitazione dei progetti territoriali di sviluppo promossi dagli enti locali. Per tutte le tipologie di formazione continua, il dialogo sociale deve rappresentare una priorita’ per la costruzione dei piani di intervento.

4.1. Qualificazione sul lavoro

Tali corsi consentono ai lavoratori che ne sono sprovvisti di acquisire, sul lavoro tramite un percorso accelerato, una qualifica professionale pertinente rispetto al ruolo professionale esercitato. Durata: da 90 ore per le qualifiche relative a lavori stagionali semplici a 400 ore da attuarsi anche su due anni per le qualifiche piu’ complesse. Per i lavoratori immigrati, tali corsi possono prevedere un modulo aggiuntivo di sostegno linguistico. Attestato rilasciato secondo i casi: certificato di qualificazione professionale; diploma di qualificazione professionale superiore.

4.2. Aggiornamento

I corsi di aggiornamento sono rivolti a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi o dipendenti ai vari livelli di professionalita’. Tali corsi consentono ai partecipanti di aggiornare e mantenere le conoscenze o le abilita’ su uno o piu’ argomenti direttamente legati alla professione svolta. Durata: da 15 a 90 ore, con possibilita’ di combinare piu’ moduli di aggiornamento in cicli ricorrenti sull’arco dell’anno. Attestato rilasciato: attestato di frequenza.

4.3. Perfezionamento/specializzazione

I corsi di perfezionamento si rivolgono ai lavoratori e lavoratrici, sia dipendenti che autonomi, gia’ in possesso di qualifiche o di una professionalita’ riconosciuta, che si propongono autonomamente di ampliare o arricchire la propria professionalita’ con finalita’ di promozione professionale o di mobilita’ lavorativa. Durata: da 100 a 300 ore secondo i casi. Le specializzazioni riferibili all’area socio-assistenziale possono derogare dalla durata sopracitata. Attestato rilasciato: attestato di specializzazione.

4.4. Riqualificazione professionale

I corsi di riqualificazione si rivolgono ai lavoratori e lavoratrici di una o piu’ aziende coinvolte in processi di innovazione aziendale che comportino l’introduzione di nuove tecnologie, modificazioni dell’organizzazione del lavoro o altre innovazioni di tipo strutturale che richiedono un adeguamento significativo della professionalita’ del personale. I corsi di riqualificazione vanno programmati nell’ambito di esplicite intese aziendali. Si rivolgono ad un gruppo di partecipanti con un livello di formazione e di esperienza professionale di partenza omogeneo. Durata: definita di volta in volta sulla base degli obiettivi e delle condizioni iniziali specifiche. Attestato rilasciato: secondo i casi: certificato di qualifica professionale – diploma di qualificazione superiore certificato di competenze.

4.5 riconversione professionale (percorsi anche individuali)

I corsi di riconversione professionale comportano l’acquisizione di una professionalita’ completa, diversa da quella posseduta. Essi si rivolgono a disoccupati di lunga durata di eta’ avanzata, ai lavoratori in cig, a lavoratori intenzionati a reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di abbandono dell’attivita’ professionale, a lavoratori/trici alla ricerca di una diversa collocazione lavorativa. Tali iniziative sono promosse da aziende, enti di formazione, associazioni di categoria, enti locali, parti sociali e attuate nell’ambito di un accordo tra le parti e l’ente pubblico finanziatore. Durata: definita di volta in volta sulla base della qualifica specifica da raggiungere e delle caratteristiche dei singoli candidati. Attestato rilasciato: da valutare caso per caso secondo le caratteristiche delle persone e del percorso. Programmazione con valutazione delle candidature dinamica, anche fuori dai bandi.

3.6 formazione a supporto di processi di innovazione aziendale

Trattasi di iniziative formative strettamente funzionali ai processi di innovazione gia’ messi in atto dalle imprese o di iniziative tese a sollecitare tali innovazioni mediante un’azione mirata di formazione, informazione ed assistenza tecnica. Tali iniziative possono essere attivate direttamente dalle imprese interessate, o da enti di formazione su esplicita commessa aziendale per le iniziative mono aziendali, o su richiesta di un soggetto promotore o di enti di formazione per iniziative interaziendali. La durata, espressa in numero complessivo di ore/partecipante, comporta di norma delle durate diversificate per ciascuno dei partecipanti. I progetti diffusi si articolano in sub-progetti/moduli, ciascuno dei quali puo’ interessare un diverso numero di partecipanti. Nell’ambito di tale tipologia possono essere candidati programmi diffusi aziendali, programmi diffusi interaziendali, programmi diffusi di formazione/informazione/assistenza tecnica, nonche’ interventi “spot” di breve durata e riservati alle imprese. Tali iniziative spot (anche relative alle emergenze occupazionali) possono essere approvate di volta in volta sulla base delle candidature avanzate dalle imprese interessate, al di fuori delle scadenze ufficiali dei bandi.

4.7. Master sul lavoro

Iniziative di perfezionamento imprenditoriale e manageriale rivolte ad imprenditori, dirigenti e quadri delle piccole e medie imprese dei vari settori. Requisiti per l’accesso: essere imprenditori o dimostrare almeno 2 anni di permanenza nel ruolo dirigenziale o di funzione quadro. Durata: da 600 a 1600 ore.

5. Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, statali e regionali

Tale categoria di interventi comprende un insieme eterogeneo e crescente di corsi che, secondo i casi, possono usufruire o no di contributi pubblici, casi che vanno di norma regolamentati e/o certificati dalla Regione sulla base di indicazioni previste dalle norme specifiche. Al fine di disciplinare in modo dinamico tale tipologia, la Regione recepira’ le normative specifiche con atti dirigenziali. Titoli rilasciati: abilitazione all’esercizio della professione attestati vari previsti dalle norme specifiche.

6. Follow up

Le iniziative di follow-up possono essere programmate come “pacchetti” di iniziative relative agli ex partecipanti di piu’ corsi, ed essere attuati in un anno formativo diverso da quello di attuazione dei corsi medesimi. Durata: da 15 a 40 ore in uno o piu’ moduli.

7. Iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento e di supporto

7.1. Percorsi individuali di formazione iniziale, superiore o permanente assistiti

Trattasi di iniziative previste dall’accordo nazionale sul lavoro del 1996, da sperimentare per valutare le condizioni alle quali risulta possibile dare una risposta organizzata a costi compatibili. Finalita’: offrire una possibilita’ di formazione professionale permanente ai cittadini e alle cittadine che, per vari motivi, non possono frequentare o non necessitano di un corso completo o collettivo (ad esempio persone gia’ in possesso di crediti formativi, persone in fase di rientro nel mercato del lavoro per motivi vari). Le candidature possono essere avanzate sia dai singoli soggetti interessati che dai soggetti gestori per conto dei richiedenti, anche al di fuori dei bandi. Durata: da sperimentare sul triennio. Titolo rilasciato: da valutare caso per caso secondo i singoli casi. N.b. Nel caso di percorsi individuali rivolti a lavoratori in cigs o iscritti nelle liste di mobilita’, tali percorsi saranno progettati e attuati secondo gli accordi fra le parti firmatarie del protocollo regionale.

7.2. Cicli di incontri seminariali di informazione e sensibilizzazione

Finalita’: attivare modalita’ diffuse di aggiornamento degli operatori economici e/o dei lavoratori sulle tematiche innovative legate alla evoluzione dei singoli comparti, sui problemi emergenti legati alla professionalita’, sullo sviluppo di una cultura della formazione continua e dello sviluppo delle risorse umane nelle imprese e nelle organizzazioni. Durata di norma non superiore a 15 ore per ciclo con partecipazione aperta registrata di volta in volta. In tale tipologia possono rientrare anche cicli di teleconferenze, preferibilmente con luoghi organizzati di ascolto e teledibattito, assistiti da formatori.

7.3. Programmi di animazione e scambi finalizzati

Iniziative rivolte agli operatori economici e amministratori locali di una area geografica di un settore o di un comparto. Trattasi di iniziative a partecipazione aperta, che possono comportare visite di studio e scambi con altre realta’ territoriali o settoriali che hanno gia’ attivato o stanno attivando le innovazioni oggetto del programma. Durata: da 15 a 50 ore.

7.4. Produzione di materiali didattici per la formazione a distanza

I progetti di produzione di sussidi didattici finanziati ad hoc nell’ambito dei vari piani di formazione professionale dovranno essere sottoposti alla commissione regionale di certificazione cerfad e circolare liberamente nel sistema formativo solo se muniti di detta certificazione. Requisiti dei progetti: rispondere alle norme di qualita’ definite da tale commissione per quanto riguarda: -la qualita’ dell’approccio metodologico; -la qualita’ dei contenuti tecnici, che dovranno essere predisposti o validati da un autore noto o da un organismo ufficiale di ricerca e sperimentazione; -la qualita’ della realizzazione tecnica; non essere ripetitivi rispetto a quanto gia’ prodotto e finanziato dall’ente pubblico (elenco ufficiale dei materiali tenuto aggiornato dall’organismo di certificazione medesimo).

7.5. Erogazione di pacchetti didattici aperti mediante fad (formazione a distanza)

Trattasi di offerta formativa integrale fad proposta tramite catalogo ad una pluralita’ di utenti singoli con percorsi differenziati. Attestato rilasciato: attestato di frequenza o certificato di competenze (quando trattasi di una erogazione non rientrante in un progetto formativo complessivo).

7.6. Dimostrazione applicata

Allestimento di campi dimostrativi, di prove permanenti di simulazione, di mostre didattiche finalizzate ad una fruizione ricorrente durante tutto l’anno da parte di utenti singoli o di gruppi in visita di studio. La fruizione non deve essere inferiore a 200 partecipanti per anno per iniziativa, con tutoraggio in loco da parte di un formatore.

7.7. Progetti di ricerca e sviluppo

Finalita’: consentire alle istituzioni e ai soggetti gestori di sviluppare una riflessione strategica relativa ai nuovi ambiti di intervento formativo e dell’orientamento alla evoluzione delle tecnologie, nonche’ di anticipare le risposte formative da dare nei confronti della innovazione nelle imprese e nei servizi. Tali progetti potranno essere accolti solo se ricoprono una valenza di pubblico interesse, cioe’ se prevedono la produzione di elaborati, supporti, risultati formalizzati trasferibili ad altri enti e ad altre strutture rispetto agli interessi del soggetto gestore. Copia di tutte le pubblicazioni prodotte in riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo finanziati ad hoc nell’ambito dei vari piani dovra’ essere consegnata alla Regione che terra’ aggiornato il repertorio di tali pubblicazioni garantendo ai vari soggetti l’accesso per la consultazione.

7.8. Produzioni di materiali di supporto per l’orientamento

I progetti dovranno: rispettare gli standard informativi, informatici e comunicativi definiti a livello regionale e nazionale nell’ambito della progettazione e realizzazione del “sistema informativo per l’orientamento”; non essere ripetitivi rispetto a quanto gia’ prodotto in ambito locale, regionale e nazionale; rispondere a norme di qualita’ quali: rispondenza dei contenuti informativi ai bisogni dell’utenza individuata; aggiornamento dell’informazione; qualita’ tecnica della realizzazione; flessibilita’ e interscambiabilita’ dei supporti tecnici.

7.9 la formazione dei formatori

Per “formatori”, si intendono qui tutte le figure professionali coinvolte a vario titolo nella ideazione, promozione, progettazione, gestione, controllo e valutazione delle attivita’, sia nell’ambito delle istituzioni che nell’ambito delle strutture formative e delle imprese che partecipano al processo formativo. Alla categoria dei formatori intesa in senso lato possono essere associate anche le figure professionali specifiche dell’orientamento e dei servizi per l’impiego. I programmi di formazione dei formatori si potranno pertanto rivolgere: ai collaboratori regionali, Provinciali e comunali incaricati per la programmazione, valutazione istruttoria, monitoraggio attuativo e controllo formale e di qualita’ delle attivita’ di formazione e di orientamento; ai dirigenti e al personale amministrativo degli enti e dei centri di formazione e di orientamento; ai progettisti, coordinatori di progetti, tutors che operano sia nell’ambito delle strutture formative che nell’ambito delle aziende; ai docenti, istruttori ed esperti che svolgono attivita’ di docenza ed attivita’ pratiche nei corsi; a tutte le figure della scuola secondaria superiore nella gestione di percorsi integrati di formazione (previo intesa con le istituzioni di riferimento); ai consiglieri e figure specifiche dell’orientamento e dei servizi per l’impiego; ai presidenti e ai componenti delle commissioni d’esame per il rilascio delle qualifiche ed altri attestati ufficiali; ai collaboratori delle associazioni di Categoria Impegnati nella promozione dei tirocini aziendali. Le iniziative di formazione dei formatori possono utilizzare le stesse modalita’ e tutte le tipologie formative rivolte all’insieme dei lavoratori, abbinando anche azioni continuative di assistenza. Attestato rilasciato: attestato di frequenza; certificato di competenze o di qualificazione secondo i casi.

7.10. Varie

Tale tipologia puo’ essere utilizzata per identificare, tra l’altro: le attivita’ di assistenza tecnica e supporto programmate dalle amministrazioni Provinciali e dalla Regione non rientranti nelle tipologie sopra citate; le azioni di accompagnamento al lavoro rivolte ai giovani al termine dei percorsi formativi; le azioni di sostegno finalizzate alla realizzazione delle iniziative di studio lavoro (borse estive, tirocini di cui al punto 8.1).

8.attivita’ di tirocinio

8.1 percorsi in alternanza fra sistema educativo e lavoro

Attivita’ ricondotte all’alternanza fra percorsi di istruzione svolti nel sistema educativo (scuola ed universita’) ed esperienze aziendali con finalita’ orientative e di socializzazione con il lavoro, quali per esempio, i progetti orientativi destinati agli studenti delle scuole medie superiori e agli studenti universitari realizzati presso enti ed aziende private e pubbliche. Tali attivita’ hanno di norma valenza extracurricolare. Sulla base di quanto indicato nelle convenzioni, possono essere attivate anche iniziative di carattere curricolare. Modalita’ di realizzazione: le attivita’ si svolgono sulla base di convenzioni o accordi fra scuole ed universita’ e i soggetti di programmazione, indicando anche la durata dell’iniziativa. Gli enti di programmazione, mediante azioni di supporto tecnico, monitoraggio e valutazione delle attivita’, assicurano il carattere formativo/orientativo delle esperienze di tirocinio. A tale fine, in attesa delle indicazioni che verranno dagli organismi di coordinamento previsti dal protocollo regionale, copia delle convenzioni saranno trasmesse alle province e ai provveditorati agli studi affinche’ tali esperienze vengano valutate all’interno del protocollo recentemente firmato.

8.2. Tirocini previsti dalla l.r. 45/96

Caratteristiche: i tirocini previsti dalla l.r. 45/96 rappresentano uno strumento innovativo delle politiche del lavoro offrendo opportunita’ di: socializzazione reCiproca e conoscenza diretta fra imprese e singoli tirocinanti; orientamento, mediando le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro; formazione, relativamente all’acquisizione di competenze professionali specifiche. Il valore originale dei tirocini e’ nello svolgimento in situazione lavorativa del percorso orientativo-formativo e nel coinvolgimento diretto dell’azienda nel sistema della formazione, assegnando un valore fondamentale al dato esperienziale nell’acquisizione di conoscenze e competenze. I tirocini previsti dalla l.r. 45/96 costituiscono in se’ un percorso formativo per l’avviamento al lavoro. Si distinguono dagli stages, (intesi come segmento aziendale delle attivita’ corsuali) e dai contratti a causa mista, poiche sono esclusive le finalita’ di formazione ed orientamento. I tirocini si connotano come accordi formativi di socializzazione con il lavoro o di orientamento regolati da una convenzione che definisce i rapporti fra i tirocinanti, le imprese presso le quali viene svolta l’attivita’, gli enti gestori ed eventuali soggetti promotori. Finalita’: le finalita’ dei tirocini sono: sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese verso giovani formati prevalentemente all’interno del sistema educativo-formativo tradizionale; produrre la socializzazione fra tirocinanti ed imprese; favorire le transizioni nel lavoro ed in particolare l’inserimento di soggetti in difficolta’, rispetto al mercato del lavoro; flessibilizzare l’offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti; favorire opportunita’ di inserimento professionale finalizzato ad esiti autoimprenditoriali, di decentramento produttivo, di trasmissione d’impresa. Destinatari: quanti (non solo giovani) hanno assolto all’obbligo scolastico e risultano in attesa di occupazione, ovvero inoccupati, disoccupati o in mobilita’. Il tirocinio e’ prioritariamente diretto allo sviluppo di percorsi individuali. Programmazione degli interventi: l’attivazione dei tirocini previsti dalla l.r. 45/96 e’ ricondotta, nella fase sperimentale, a progetti a diretta promozione regionale, prevedendo il coinvolgimento delle province al fine di incentivarne, gia’ nella fase d’avvio, l’insediamento nel territorio e di prefigurare un’ulteriore accentuazione del processo di delega programmatoria. I progetti, a promozione regionale, indicano gli ambiti di intervento, le modalita’ di attuazione, nonche’ le modalita’ di programmazione e le priorita’ per il finanziamento dei progetti.

Capo II

la certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite

II.1. Il significato nuovo della certificazione

La certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite costituisce lo snodo fondamentale per avviare il mutuo riconoscimento dei titoli professionali tra formazione professionale, scuola e universita’, e per garantire il diritto alla mobilita’ nello spazio europeo. Nella fase 1997/99 ed in carenza di un sistema nazionale compiuto di crediti formativi capitalizzabili, sara’ comunque possibile rilasciare, con procedure omogenee, una gamma di tipologie di certificazioni, che fanno riferimento sia alla legge quadro 845/79 che alla direttiva comunitaria 51/92 “secondo sistema europeo di certificazione” attivata in Italia con il dlgs n. 319 del 2 maggio 1994. In effetti, la direttiva comunitaria 51/92 sul riconoscimento dei titoli fino a due anni post-secondari costituisce una tappa fondamentale, e riguarda l’insieme dei titoli professionali che richiedono una formazione fino a due anni dopo la maturita’, IV i comprese le qualifiche professionali superiori. Con le presenti direttive, la gamma degli attestati rilasciati dalla Regione viene percio’ ampliata, con l’obiettivo di riconoscere anche i percorsi intermedi, di dare maggiore flessibilita’ al sistema delle certificazioni e di recepire normative europee, non di certo con l’obiettivo di introdurre nuove eterogeneita’ o di complicare le procedure burocratiche. Numerose certificazioni dovranno trovare un proprio valore di scambio nell’ambito del nascente sistema nazionale dei crediti formativi capitalizzabili, previsto dal patto sul lavoro del settembre 1996. Allo stato attuale ed in assenza di validazione dei percorsi e dei crediti da parte delle parti sociali, le certificazioni rilasciate non intendono garantire meccanismi automatici di riconoscimento in riferimento ai contratti collettivi di lavoro. La certificazione delle competenze acquisite attraverso l’esperienza lavorativa sara’ oggetto di sperimentazioni e messa a punto di metodologie specifiche, in particolare nell’ambito della formazione permanente, con l’obiettivo di capitalizzare l’insieme dei crediti acquisiti nella formazione professionale, nella scuola e sul lavoro. Per quanto riguarda le modalita’ di certificazione, si fa ampio riferimento agli aspetti positivi sviluppati negli ultimi anni attraverso gli esami di qualifica, prevedendo tuttavia modalita’ innovative, piu’ snelle e flessibili, che recepiscono integralmente quanto previsto dal dlgs 319/94 sulla trasparenza delle certificazioni.

Ii.2. Tipologie di certificazione

Le tipologie di certificazione rilasciabili a fronte di un percorso formativo completato e/o di una verifica formale delle competenze acquisite (nella scuola, nella formazione professionale o sul lavoro) sono le seguenti: attestati ufficiali (con valore riconosciuto per la mobilita’ nello spazio europeo e nell’ambito del sistema educativo/formativo): certificato di qualifica professionale, rilasciato dalla Regione o dalle province per i percorsi post-obbligo scolastico che consente l’esercizio di una attivita’ ben definita con le capacita’ di utilizzare i relativi strumenti e tecniche (livello 2 europeo); certificato di specializzazione rilasciato dalla Regione o dalle province per i percorsi rivolti a persone gia’ in possesso di una qualifica professionale, che corrisponde prevalentemente ad un lavoro tecnico che puo’ essere svolto in modo autonomo e/o che comporta altre responsabilita’ come quelle di programmazione operativa e coordinamento operativo (livello 3 europeo); diploma di qualificazione superiore, rilasciato dalla Regione o dalle province, a fronte di percorsi post-diploma non superiori a due anni che richiedono conoscenze e attitudini di livello superiore senza tuttavia esigere la padronanza dei fondamenti scientifici delle varie materie; queste attitudini e conoscenze permettono in particolare di assumere un lavoro di responsabilita’ nel complesso autonomo o indipendente per una attivita’ di concetto (programmazione e/o amministrazione e/o gestione) (livello 4 europeo); diploma di specializzazione, rilasciato dalla Regione, a fronte di percorsi professionalizzanti successivi ad una formazione universitaria completa che implica la padronanza dei fondamenti scientifici della professione. Riconducibile ai livelli europei 4 o 5 secondo i casi; certificato di competenze, a valere quale credito formativo, rilasciato dalla Regione o dalle province, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentono l’acquisizione di competenze relative ad una professionalita’ non compiuta (crediti a valere, secondo i casi, per l’ottenimento di un certificato di qualifica, di specializzazione, per l’ottenimento di un diploma di qualificazione superiore o per l’ottenimento di una maturita’ professionale o tecnica, sulla base di approfondimenti in sede di applicazione del protocollo con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro); attestato di abilitazione all’esercizio di una professione o di una mansione specifica, rilasciato dalle province o dalla Regione secondo le norme previste dalle singole leggi di riferimento ovvero, in assenza di esse, secondo le modalita’ regionali relative alle altre certificazioni. Attestati non ufficiali (validi nell’ambito di autodichiarazioni: curriculum e portafoglio di competenze): attestato di frequenza, rilasciato dall’organismo di formazione che gestisce l’iniziativa, che attesta, per ciascun partecipante, le caratteristiche del percorso formativo per la durata effettivamente frequentata; attestato di conformita’ agli standard formativi regionali rilasciato dalla Regione agli organismi e alle aziende che ne fanno richiesta, per iniziative formative che non rientrano nei piani Provinciali o regionali (con particolare riferimento ai corsi gestiti in attuazione della legge 626, della legge 494, del piano “amianto” o ad iniziative in attuazione di programmi comunitari). Tutti i certificati, diplomi e attestati di abilitazione vanno rilasciati nel rispetto delle procedure previste al punto 2.4. Regione e province sono tenute a registrare, tramite repertorio ufficiale, gli estremi del rilascio di tutti gli attestati ufficiali rilasciati. I “certificati di qualifica professionale”, “certificati di specializzazione” e “diplomi di qualificazione superiore” rilasciati dalla Regione e dalle province hanno valenza anche in ambito europeo, in quanto vengono rilasciati in attuazione della direttiva comunitaria 51/92, oltre che della legge nazionale 845/79. L’attribuzione sperimentale, nel 1995/96, di attestati di qualifica ai giovani che frequentano corsi di “raccordo tra scuola e lavoro” non e’ stata valutata, al termine della sperimentazione, come modalita’ idonea per rilasciare un attestato spendibile sul mercato del lavoro. Nel rispetto delle norme nazionali, che prevedono comunque la validazione formale delle competenze acquisite al termine di tutti i percorsi di media-lunga durata finanziati dal fse, per i corsi di raccordo, dal 1997 gli attestati di qualifica verranno pertanto sostituiti con attestati di competenze ufficialmente rilasciati, nel rispetto del Decreto Legislativo sulla trasparenza delle certificazioni.

Profili professionali e standards formativi

I profili professionali rappresentano la descrizione analitica delle caratteristiche comuni a piu’ figure professionali che svolgono gli stessi tipi di compiti in ambiti lavorativi analoghi. Tali caratteristiche comprendono in particolare i “profili dei compiti tipo” ed il “profilo delle competenze” indispensabili per esercitare tali compiti (competenze di base, competenze tecnico-professionali e competenze trasversali/relazionali). A ciascuna qualifica certificata corrisponde un profilo professionale tipo, profilo virtuale che puo’ essere declinato su piu’ indirizzi, tenuto conto dei vari contesti, settoriali o organizzativi, di riferimento. Per standard formativi, si intendono le caratteristiche e i requisiti minimi dei percorsi formativi che consentono l’acquisizione delle competenze previste dal profilo professionale. Gli standard formativi si esprimono in durate minime, contenuti minimi obbligatori, modalita’ attuative necessarie. L’esplicitazione degli standard formativi puo’ anche prendere la forma di un progetto formativo tipo. Nei casi in cui gli standard formativi non vengono formalizzati, si possono prendere a riferimento le competenze minime relative al profilo di riferimento, assunte come obiettivi formativi e verificate per il rilascio di una qualifica o di altri attestati. Tenuto conto della valenza europea delle certificazioni rilasciate, i “diplomi di qualificazione superiore” potranno essere rilasciati solo a fronte di profili professionali che sviluppano in modo compiuto il profilo delle competenze e che dimostrano di rispettare standard formativi accertati (a scala regionale, nazionale o comunitaria). Gli standard di competenza e formativi, una volta definiti sulla modulistica regionale, costituiscono la base Comune di competenze (per singolo profilo professionale), uguale per tutto il territorio regionale, sulla quale costruire i progetti formativi, diversamente interpretati a seconda dell’utenza, del territorio, delle strategie didattiche proprie del soggetto gestore. Tutti i profili-tipo disponibili e gli standard formativi relativi sono raccolti in collane distinte per aree professionali, il cui elenco viene adottato con atto dirigenziale, aggiornato annualmente, contestualmente al recepimento di qualifiche di nuova validazione o all’aggiornamento di quelle consolidate. La Regione fornira’ l’elenco del materiale di documentazione censito, frutto delle ricerche regionali, di materiali inerenti le misure di assistenza tecnica finanziate sull’obiettivo 4 fse e di pubblicazioni aggiornate. Tale materiale documentale e’ in grado di fornire il necessario supporto teorico ed esperienziale per la predisposizione di standard formativi relativi a figure professionali non corredate da standard ufficiali e quindi assenti dalle collane sopra richiamate.

Ii.3. Le qualifiche: definizione e validazione

Nell’ambito dei vari piani regionali e Provinciali, si e’ proceduto nel periodo 1994/97 al riordino ed alla razionalizzazione delle qualifiche professionali relative a profili rispondenti al mercato del lavoro. Le tabelle delle qualifiche adottate dalla Regione con atto separato, contengono l’elenco delle qualifiche riconosciute aggiornato al 1996, accompagnate in molti casi da indirizzi che ne mettono in risalto particolari elementi di specificita’. Si richiama che esplicitare l’indirizzo e’ una opportunita’ facoltativa, poiche’ l’applicazione del dm 12 marzo 1996 sulla trasparenza delle certificazioni richiede, sul modello di attestato, la descrizione del profilo professionale, delle competenze relative e l’esplicitazione dell’ambito specifico in cui queste vengono declinate. Le denominazioni ufficiali delle qualifiche vanno utilizzate per tutti gli atti interni al sistema formativo e nei momenti di comunicazione con l’esterno, IV i compresi i verbali di commissioni di esami. Per ogni qualifica sono stati individuati: il settore corrispondente; il comparto o la sub-area (quando pertinente); le tipologie formative alle quali e’ collegabile ogni singola qualifica; il livello corrispondente alla qualifica, sulla base degli standard formativi minimi previsti; il codice di identificazione, che non cambia in presenza di un particolare indirizzo, poiche’ le competenze di base del profilo professionale rimangono identiche, pur in presenza di una sua specificazione. L’elenco delle qualifiche riconosciute e i relativi standard formativi verranno aggiornati annualmente. In assenza di qualifiche standard definite, i soggetti istituzionali responsabili dei piani formativi potranno attivare in forma provvisoria nuove qualifiche relative: ai settori ed aree professionali che non sono ancora stati oggetto di analisi e sperimentazioni e per le quali non si dispone degli standard formativi di riferimento; a livelli di qualificazione non compiutamente esplorati e definiti relativi alle aree professionali ed ai settori gia’ oggetto di analisi e definizioni. Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

A) accertare che non vengano contraddette leggi o normative nazionali o regionali di settore che definiscono figure professionali specifiche;

B) dimostrare di avere attivato (a cura del soggetto gestore o dell’amministrazione proponente) un gruppo di lavoro composto da formatori, rappresentanti delle forze sociali ed uffici del lavoro, per la messa a punto della qualifica e la identificazione delle possibili corrispondenze con qualifiche esistenti nell’ambito della contrattazione collettiva;

C) proporre qualifiche relative a professionalita’ compiute e non a singole mansioni;

D) inviare alla Regione, contestualmente alla domanda di approvazione del corso, la richiesta di validazione provvisoria della nuova qualifica, compilando in ogni sua parte la scheda relativa ed evidenziando nella stessa gli estremi di tale trasmissione. Sara’ compito della Regione verificare la attendibilita’ di tali nuove qualifiche e dei relativi standards formativi e validarle provvisoriamente, inserendole nell’elenco delle qualifiche regionali dell’anno successivo.

A tale riguardo l’accordo di luglio del ’93 tra governo e parti sociali prevede in effetti la “definizione di standards formativi unici nazionali” predisposti e validati da un comitato nazionale di pilotaggio.

Ii.4. Applicazione del dl 12 marzo 1996 sulla trasparenza delle certificazioni: modi e tempi

Il Decreto Legislativo sulla trasparenza delle certificazioni, in fase di reintegrazione per il 1997, sancisce l’impegno a fornire agli interessati un modello di attestato omogeneo a livello nazionale, simile agli attestati rilasciati dagli altri Stati membri, che espliciti il livello e le caratteristiche del percorso formativo oggetto di certificazione e non solo la denominazione della qualifica acquisita. Tale nuova modalita’ di certificazione costituisce un elemento importante di innovazione e di trasparenza del sistema formativo. La certificazione deve documentare in modo chiaro i contenuti del progetto formativo, deve mettere in evidenza tutti i contenuti professionalizzanti, evitare le formulazioni generiche ed essere formulata con una modalita’ Comune, per offrire alle persone che utilizzano i percorsi della formazione professionale la spendibilita’ dei propri titoli e la mobilita’ sul mercato del lavoro nazionale ed europeo, rispetto alle competenze dichiarate. La certificazione trasparente consente di velocizzare le procedure di riconoscimento, in applicazione di quanto previsto dal dl 319/94, art. 13 – relativo ai titoli nei casi di attivita’ legata alla formazione professionale (legge 845/78) ed e’ lo strumento di dialogo ed interfaccia con le altre componenti educative e con le imprese. Tale tipo di certificazione risulta possibile solo se le caratteristiche del percorso formativo sono state correttamente formulate ed approvate in fase di progettazione e di programmazione. Per questo motivo, il dl 12 marzo 1996 deve essere applicato in modo progressivo, accompagnato a monte da azioni puntuali di validazione dei progetti formativi, ed in itinere da misure di sostegno e di accompagnamento (formazione dei progettisti, predisposizione di progetti tipo/di guide ecc…). L’anno 1997 verra’ dedicato alla sperimentazione del nuovo modello di attestato e alla predisposizione di tutti gli strumenti di supporto necessari.

Ii.5. Procedura per la certificazione delle competenze ed il rilascio degli attestati

Tale procedura e’ relativa al rilascio dei seguenti attestati: certificato di qualifica (di base e post-biennio); certificato di specializzazione; diploma di qualificazione superiore; diploma di specializzazione; certificato di competenze; attestato di abilitazione.

Composizione della commissione per la certificazione

Tenuto conto delle norme stabilite dalla legge 845 e dall’esperienza sviluppata negli ultimi anni, vengono stabiliti i seguenti criteri: le commissioni d’esame debbono tendere a non superare 5 componenti IV i compreso il presidente; presidenti e commissari debbono poter svolgere tale ruolo in modo qualificato e non occasionale, essere in possesso di competenza ed esperienza professionale adeguata ai percorsi e alle competenze da certificare, ed essere messi nelle condizioni di poter usufruire di una preparazione specifica al ruolo; la procedura di nomina delle commissioni d’esame deve risultare snella. Al fine di rispettare tali criteri generali, la nuova procedura prevista per la composizione delle commissioni di esame/certificazione prevede: conferma dell’elenco regionale dei presidenti di commissione d’esame, nominati con decreto dell’Assessore regionale competente, aggiornato annualmente. I presidenti di commissione vengono scelti secondo i criteri stabiliti dalla delibera di giunta 1442/93 e iscrivibili all’elenco dopo avere frequentato un corso di formazione ad hoc a cura dell’amministrazione regionale; istituzione di un elenco regionale stabile di commissari esperti, designati dalle categorie a cio’ abilitate dalla legge nazionale 845/79, e articolato per aree tematiche di competenze. Al fine di consentire la riduzione del numero dei componenti delle commissioni, si sollecita la designazione congiunta e concertata degli stessi commissari da parte di due o piu’ categorie. Gli esperti designati (congiuntamente o singolarmente) dai datori di lavoro di categoria, dai sindacati di categoria, dalle amministrazioni periferiche del Ministero del lavoro e della pubblica istruzione, o da altre componenti istituzionali (per esami relativi a particolari leggi dello stato) verranno recepiti e nominati con atto del dirigente regionale competente e potranno operare come commissari sull’insieme delle commissioni regionali e Provinciali che prevedono una procedura di certificazione. Essi sono tenuti a partecipare alle iniziative brevi di formazione al ruolo promosse dalla Regione. La commissione risulta cosi’ composta: il presidente, nominato dalla Regione per i corsi a titolarita’ regionale o dall’amministrazione provinciale per i corsi compresi nei piani Provinciali nonche’ per quelli di cui all’art. 10 della l.r. 19/79; un esperto designato congiuntamente dall’organizzazione dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (oppure due esperti in caso di designazioni non concordate), scelto/i nell’elenco regionale dei commissari nominati; un esperto designato congiuntamente dalle amministrazioni periferiche dei Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione (oppure due esperti in caso di designazioni non concordate), scelto/i nell’elenco regionale dei commissari nominati; il responsabile dell’ente o suo delegato; un formatore esperto del profilo professionale specifico, designato dall’ente di formazione. Su richiesta dell’ente di formazione, il presidente di commissione andra’ nominato almeno 20 giorni prima della data prevista per l’esame finale. Per quanto riguarda le iniziative programmate dalla Regione, e’ compito del presidente designato scegliere nell’elenco dei commissari gli esperti membri di commissione, sulla base della tipologia dell’esame, del settore professionale, degli standard di competenze che si e’ chiamati a valutare, del tipo di attestato previsto, della disponibilita’ di tempo dei singoli commissari. Il presidente comunica, almeno 10 giorni prima della data prevista per l’esame, i nominativi all’ente che provvedera’ ad assistere il presidente di commissione per dare conferma scritta ai membri componenti e comunicare il calendario delle sedute. Entro gli stessi tempi, l’ente provvedera’ ad identificare i propri commissari. La composizione finale della commissione risulta dal verbale di insediamento, a cura del presidente ufficialmente nominato. Per quanto riguarda le iniziative programmate nell’ambito dei piani Provinciali, le province potranno nominare l’intera commissione d’esame, o adottare le procedure semplificate di nomina adottate dalla Regione medesima e sopra descritte. La commissione esprime al proprio interno un membro con funzioni di vicepresidente, che potra’ firmare tutti gli atti in caso di impedimento del presidente. Per le certificazioni relative all’attuazione di particolari leggi, si fa riferimento alle stesse, laddove dispongano precise indicazioni riguardo alle commissioni d’esame, alle prove d’esame o agli attestati. In caso di piu’ corsi nello stesso ente di identica qualifica o afferenti il medesimo comparto, puo’ essere prevista la nomina di piu’ commissioni aventi lo stesso presidente e gli stessi membri esTerni, mentre possono essere diversi i formatori esperti dei singoli profili professionali. Cio’ e’ consentito se le condizioni organizzative, di spazio, di tempi, di attrezzature permettono una corretta realizzazione delle prove d’esame.

Svolgimento delle prove

All’organismo di formazione viene affidato il compito di organizzare l’insediamento della commissione, sotto la responsabilita’ del presidente almeno 5 giorni prima dell’inizio delle prove. Nel corso della seduta preliminare oltre alla formalizzazione e verbalizzazione della composizione della commissione medesima, la commissione e’ tenuta a prendere visione: del profilo professionale di riferimento; del progetto formativo complessivo e delle competenze oggetto di certificazione; delle caratteristiche dei candidati; del progetto d’esame; della adeguatezza all’esecuzione delle prove previste circa la disponibilita’ di spazi, strumenti, attrezzature, materiali; del calendario delle prove e delle modalita’ proposte per l’attribuzione dei punteggi; delle particolari modalita’ di svolgimento delle prove per i soggetti portatori di handicap. Durante lo svolgimento delle prove che per loro natura richiedono la presenza dei commissari al fine dell’espressione della valutazione, la commissione deve essere al completo. La valutazione degli elaborati scritti puo’ essere affidata ad alcuni componenti la commissione (almeno 2) con particolare riferimento a quelli maggiormente competenti sugli argomenti proposti nelle prove medesime. A correzione ultimata la commissione procede alla valutazione finale complessiva dei partecipanti secondo le modalita’ previste al punto 2.5.1. Su incarico del presidente della commissione l’ente trasmette all’amministrazione titolare del piano formativo e lo espone presso l’ente medesimo, un estratto del verbale dei lavori della commissione, relativo all’elenco dei qualificati/specializzati/abilitati. Ad ogni candidato va formalmente comunicato, a cura dell’ente di formazione, l’esito della valutazione espressa dalla commissione.

Casi particolari

Condizioni e modalita’ di sostituzione del presidente e dei commissari

In caso di impedimento del presidente (malattia con certificato o grave impedimento di natura oggettiva) l’amministrazione competente provvede alla sua sostituzione, anche in corso d’opera. In caso di impedimento di un commissario, il presidente provvede alla sua immediata sostituzione, che viene formalizzata nel verbale della commissione.

Condizioni e modalita’ di affiancamento in caso di partecipanti con handicap

E’ concesso in caso di partecipanti portatori di handicap (anche parziale e temporaneo) che questi possano essere affiancati nella prova scritta e nella simulazione da persone designate dalla commissione. E’ inoltre consentito l’uso di strumenti specifici idonei a facilitare lo svolgimento dell’esame e a meglio esprimere le capacita’ acquisite.

Modalita’ di funzionamento in caso di malattia o impedimento grave del candidato

In caso di malattia certificata o di grave impedimento di natura oggettiva documentabile si procede nel modo seguente: qualora la malattia o l’impedimento insorgano prima dell’esame ed abbiano una durata superiore ai tempi di insediamento della commissione, viene disposta una sessione suppletiva di esami, da svolgersi entro tre mesi dalla data di inizio dell’esame; se malattia o impedimento si manifestano durante gli esami e se ne prevede in tempi rapidi la risoluzione, viene concesso al partecipante di completare le prove entro i termini di conclusione dei lavori della commissione. Diversamente si ricade nel caso precedente.

Modalita’ di ammissione all’esame di qualifica per i partecipanti in possesso di credito formativo

I partecipanti che siano in possesso di un attestato riconoscibile quale credito formativo possono partecipare all’esame di qualifica previo accertamento da parte del soggetto gestore del corso – tramite una commissione di docenti interni che esamina la documentazione prodotta e effettua un colloquio con il candidato – di competenze analoghe a quelle previste dall’iter formativo per il quale si richiede di sostenere l’esame di qualifica. Tale accertamento vale come sostitutivo della valutazione del percorso formativo, deve essere espresso con la valutazione prevista normalmente per la parte teorica, mentre per lo stage fa testo la documentazione prodotta e riferita ad esperienze di lavoro coerenti al profilo o stage effettuati all’interno di percorsi formativi seguiti in precedenza e sulla base dei quali e stato rilasciato il credito; in tal modo i candidati possono sostenere l’esame, indicati in un elenco a parte rispetto ai normali partecipanti al corso. Questi candidati dovranno sostenere l’onere finanziario relativo al ticket di iscrizione al corso, al fine di compensare alla quota parte dell’esame e la domanda dovra’ pervenire all’organismo di formazione, almeno un mese prima dello svolgimento delle prove. Per tutte le questioni non espressamente definite, e’ responsabilita’ della commissione e in particolare del presidente, che tutto avvenga in modo coerente con il progetto formativo, nel rispetto della trasparenza, della legalita’, dell’equita’ e dei diritti dei partecipanti.

2.5.1. Modalita’ di svolgimento degli esami e valutazione finale

Gli esami finali verificano l’acquisizione delle competenze professionali al termine del percorso formativo oggetto di certificazione. L’esame finale si svolge in riferimento agli obiettivi formativi definiti in sede di approvazione del corso/percorso e si articola in due prove cosi’ strutturate: una prova di simulazione dei processi lavorativi piu’ significativi del profilo professionale; tale prova puo’ essere singola o per piccoli gruppi, in quest’ultimo caso garantendo la visibilita’ delle competenze dei singoli. La simulazione puo’ comprendere diverse attivita’: prove pratiche, elaborati scritti, role-playng; una prova orale significativa ai fini della valutazione delle competenze relazionali e comunicative insite nel profilo professionale, di indagine e approfondimento sulla esperienza di stage, nonche’ di altri aspetti che la commissione ritiene utile verificare. La durata delle prove non puo’ comunque superare le tre giornate complessive e deve assicurare alla commissione la possibilita’ di valutare con sufficiente precisione, per ciascun partecipante, il possesso delle competenze di base, tecnico professionali e relazionali richieste dal profilo professionale. La sede dove si svolgono le prove d’esame deve essere appositamente attrezzata presso la struttura formativa o presso strutture esterne. L’ente cura la progettazione delle prove d’esame, propone i criteri di valutazione dei risultati alla commissione che li convalida e/o li ridefinisce, se lo ritiene opportuno. La valutazione complessiva accerta il possesso o meno delle competenze richieste dal profilo professionale e tiene conto: della valutazione espressa dall’ente relativa all’intero percorso formativo; della valutazione espressa dall’impresa relativa al periodo di stage aziendale; dell’esito della prova di valutazione finale (esame). Il peso attribuito a ciascuna delle tre componenti e’ cosi’ suddiviso: 20% alla valutazione dello stage; 30% alla valutazione delle fasi d’aula (intero percorso formativo); 50% alla valutazione dell’esame finale; salvo casi particolari in cui l’ente ritenga di dover dare diversa consistenza alla valutazione dello stage o delle fasi d’aula, documentando ed argomentando le diverse opzioni da presentare come proposta alla commissione, cui spetta la decisione finale.

Modalita’ di attribuzione dei punteggi

Per la prova finale la commissione esprime la valutazione, quale accordo fra i vari membri, basato sulla valutazione globale e non la sommatoria di punteggi parziali delle diverse prove oggetto di esame. La valutazione dello stage e’ a cura dell’azienda, ed e’ effettuata sulla base delle schede di valutazione predisposte dall’ente. Per le attivita’ d’aula la valutazione del partecipante e’ a cura dell’ente, ed e’ effettuata sulla base delle verifiche intermedie di apprendimento. In alcun caso la valutazione delle attivita’ d’aula o la valutazione finale dell’esame debbono essere formulate sulla base di atteggiamenti comportamentali del candidato.

Verbale della verifica finale

Al termine dei suoi lavori, la commissione predispone il verbale, che dovra’ essere firmato in originale da tutti i componenti della commissione e trasmesso entro 8 giorni all’amministrazione responsabile del piano per la registrazione degli esiti, e trasmesso contemporaneamente in copia all’organismo di formazione per la predisposizione degli attestati. Ogni verbale deve essere predisposto secondo il modello ufficiale regionale (su supporto magnetico o in sola forma cartacea) e deve contenere: l’elenco dei componenti della commissione con relative generalita’ ed eventuali sostituzioni; il calendario dei lavori della commissione; le caratteristiche e i dati di approvazione delle iniziative formative per la quale e’ stata insediata la commissione: -estremi di approvazione della iniziativa; -denominazione ufficiale della qualifica o del profilo professionale approvato; -obiettivi formativi approvati da raggiungere al termine delle iniziative, espressi conformemente al dl sulla trasparenza delle certificazioni (con eventuali modificazioni autorizzate); elenco dei candidati con relativi dati anagrafici; copia delle prove finali; esito della valutazione finale espressa per ciascun candidato, con i relativi punteggi ottenuti; ogni altra considerazione che la commissione ritiene utile trasmettere all’amministrazione responsabile del piano.

Registrazione e tenuta del repertorio degli attestati rilasciati

Sulla base del verbale della commissione, l’ente di formazione provvedera’, entro un mese, a stampare gli attestati e a trasmetterli all’amministrazione responsabile del piano per la firma di competenza e la registrazione. Sara’ cura degli enti di formazione consegnare tempestivamente gli attestati, firmati e registrati, ai singoli partecipanti. La registrazione da parte dell’ente pubblico avviene mediante la tenuta di un repertorio, manuale o informatizzato, che risponde ai requisiti di sicurezza degli atti pubblici, e che verra’ custodito da un pubblico funzionario appositamente nominato dal dirigente come responsabile del repertorio. Nel repertorio dovranno essere registrati per ogni partecipante che ha conseguito qualifica, specializzazione, abilitazione, o certificato di competenze, i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza, anno formativo, tipo di certificazione e codice della qualifica o specializzazione conseguita, durata complessiva del corso, in ore ed anni, delibera di approvazione del corso, ente gestore e centro. Ogni iscrizione avra’ una numerazione annuale progressiva. L’amministrazione titolare del piano e’ tenuta a firmare e registrare gli attestati entro 20 giorni. La stesura dei verbali delle commissioni, la stampa degli attestati e la tenuta dei repertori avviene mediante supporti informatici messi a disposizione dalla Regione. Tali repertori possono essere consultati compatibilmente con le norme relative alla riservatezza dei dati di cui alla l.r. N. 30 del 26 luglio 198

A ciascun responsabile di repertorio competono i seguenti compiti:

1) fare riscontro dei verbali delle commissioni d’esame (stampa del verbale informatizzato, con firme in originale);

2) controllare la compilazione del repertorio;

3) convalidare l’avvenuta registrazione sui singoli attestati da rilasciare agli interessati;

4) curare la conservazione del repertorio;

5) rilasciare, a richiesta degli interessati, eventuali duplicati degli attestati.

Ii.6. La validazione delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi regionali

A titolo sperimentale, al fine di facilitare la mobilita’ dei lavoratori nello spazio europeo e di dare attuazione a prime sperimentazioni sui crediti formativi, Regione e province potranno, di Comune accordo, certificare competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi attuati sulla base delle presenti direttive. Tali casi particolari potranno riguardare ad esempio: il riconoscimento di attestati professionali o di crediti formativi acquisiti in altri Stati membri (al termine di un corso o sul lavoro), al fine di partecipare ad iniziative formative o lavorative in emilia-romagna. Tali riconoscimenti non possono abilitare all’esercizio delle professioni regolamentate dalle direttive comunitarie 48/89 e 51/92; la certificazione di competenze acquisite sul lavoro in Italia, al fine di poterla capitalizzare nell’ambito di percorsi formativi sperimentali; (ivi comprese le competenze acquisite nell’ambito di cfl e contratti di apprendistato, compatibilmente con quanto previsto dal ddl treu); la trascrizione, con le modalita’ del dl sulla trasparenza delle certificazioni, di attestati di qualifica acquisiti negli anni precedenti, per lavoratori Italiani che intendono trasferirsi in altri paesi dell’ue; la certificazione di competenze acquisite in emilia-romagna da parte di partecipanti di altri paesi membri, nell’ambito di stage transnazionali o scambi di durata significativa. Per quanto riguarda la certificazione sperimentale delle competenze acquisite sul lavoro, essa verra’ rilasciata da commissioni nominate a norma della l. N. 845, ma con modalita’ specifiche ispirate alla certificazione dei bilanci di competenze.

Ii.7. Procedura per il rilascio degli attestati di frequenza

Gli organismi di formazione e le imprese che gestiscono attivita’ di formazione approvate nell’ambito dei piani regionali e Provinciali, o attivita’ conforme agli standard formativi regionali, possono rilasciare, sotto la propria responsabilita’, attestati di frequenza mediante l’uso dei modelli regionali, per la durata effettivamente frequentata da ciascun partecipante.

Ii.8. Procedura per il rilascio di attestati di conformita’ agli standard formativi regionali

Tali attestati vengono rilasciati sulla base dell’esame documentale del progetto formativo per il quale viene richiesto l’attestato, prendendo in considerazione la sua corrispondenza o meno con: le caratteristiche della tipologia formativa corrispondente; i requisiti e/o standard formativi specifici definiti con atti dirigenziali, IV i compresi i criteri e pre-requisiti per la selezione dei partecipanti e l’accesso alle iniziative e i criteri per la selezione delle iniziative. Per il rilascio di tali attestati, la Regione potra’ avvalersi della collaborazione esterna dei presidenti e commissari inseriti negli elenchi regionali. In tale caso, il costo della prestazione e’ equiparato alle tariffe unitarie previste per le commissioni di certificazione e gli oneri corrispondenti vengono posti a totale carico dell’azienda o dell’organismo richiedente. Le iniziative formative “libere” riconosciute in base all’art. 10 della l.r. 19/79, per i quali viene richiesto il rilascio ai partecipanti di un attestato ufficiale, possono essere approvate nell’ambito dei piani formativi senza comportare oneri finanziari pubblici. In tale caso, l’organismo di formazione attuatore deve essere in possesso dei requisiti per l’accreditamento, ma non e’ soggetto ai controlli rendicontuali da parte della pubblica amministrazione.

Capo III

criteri e procedure per l’accreditamento degli organismi attuatori iniziative formative e di servizi di orientamento

Iii.1. Valenza ed ambiti di accreditamento

Come definito al punto 4.1 degli indirizzi regionali, l’accreditamento corrisponde al riconoscimento di idoneita’ dei soggetti che si candidano a gestire iniziative nell’ambito dei bandi Provinciali e regionali, dando “sufficienti garanzie” di competenze e di dotazione di risorse strumentali. Trattasi di un riconoscimento di requisiti minimi (di processo e di risultati pregressi), a prescindere dalle scelte organizzative autonome degli organismi di formazione. La procedura di accreditamento intende favorire una selezione dinamica a monte tra i soggetti che si candidano per la gestione di attivita’ formative, senza creare peraltro situazioni monopolistiche e senza disincentivare la candidatura di nuovi soggetti qualificati che intendono concorrere nell’ambito dei bandi. L’accreditamento riguarda i soggetti che gestiscono l’attivita’ formativa in regime di concessione, IV i comprese le scuole, quando esse si candidano per acquisire la co-titolarita’ diretta di progetti. Non si applica ai soggetti che svolgono prestazioni di servizi legati in particolare alle azioni di assistenza tecnica. L’accreditamento riguarda anche i soggetti che richiedono il riconoscimento di “corsi liberi” in base all’art. 10 della l.r. 19/79. Per “attivita’ formative” si intende sia le attivita’ a carattere prettamente corsuale, sia le attivita’ erogate con modalita’ “aperte” e personalizzate (formazione a distanza; open learning; coordinamento dei tirocini di cui all’art. 4 della l.r. 45; coordinamento dei percorsi individuali di formazione continua), sia lo svolgimento di singole fasi del processo formativo nell’ambito di progetti integrati. Nel rispetto delle varie forme organizzative autonomamente adottate dagli organismi di formazione (organismi regionali, organismi locali, sistemi a rete che combinano in vario modo sedi regionali e sedi locali), l’accreditamento mette l’accento sulle garanzie offerte dalla “unita’ locale” presso la quale viene realizzata la formazione, sul raccordo esplicito con il territorio per la quale tale sede formativa deve poter rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo. L’accento posto sulla sede attuativa non intende favorire una visione autarchica delle risorse umane e strumentali disponibili presso la sede locale accreditata: tale sede attuativa puo’ usufruire pienamente delle risorse messe a disposizione dal proprio sistema piu’ ampio di appartenenza, a patto che si tratti di risorse chiaramente identificate, reperibili con continuita’ presso la sede attuativa. La procedura di accreditamento costituisce una procedura complessa che deve tenere conto dei vari livelli organizzativi e dei vari livelli di responsabilita’ presenti all’interno degli organismi di formazione, e che deve altresi’ tenere conto delle peculiarita’ delle grandi categorie di interventi formativi, che non richiedono tutti gli stessi livelli di garanzie per quanto riguarda le risorse umane, le risorse strumentali e la presenza stanziale sul territorio. Le norme di seguito riportate sono ispirate a tali considerazioni generali. Per ciascuna delle proprie sedi attuative (regionale e/o locale) gli organismi di formazione potranno richiedere l’accreditamento per uno o piu’ tra i seguenti ambiti: -formazione iniziale; -formazione superiore; -contratti per causa mista (apprendistato e cfl); -formazione continua/permanente; -progetti integrati d’area. Per gestire progetti integrati che ricomprendono attivita’ formative relative a due o piu’ tra i sopra richiamati ambiti, occorre essere in possesso degli accreditamenti corrispondenti. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo, l’accreditamento e’ valido per la preparazione all’insieme delle figure professionali, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) o dal settore produttivo al quale viene rivolta la formazione. Per alcuni ambiti molto specifici, che richiedono competenze o attrezzature particolari, occorrera’ disporre di alcuni requisiti aggiuntivi. Cio’ riguarda chi intende operare: -con i portatori di handicap e con l’area del disagio sociale; -con il settore socio-assistenziale; -con i percorsi individuali di reinserimento lavorativo per disoccupati di lunga durata e lavoratori in cig. I soggetti accreditati per la formazione continua (a livello regionale o locale) potranno svolgere la propria attivita’ anche presso sedi occasionali, purche’ tali sedi siano in possesso dei seguenti requisiti: -rispondenza alle norme igenico-sanitarie e di sicurezza -locale di libero accesso per tutti gli utenti -dotazione di attrezzature didattiche “mobili” -nessuna promiscuita’ con altre attivita’ durante lo svolgimento delle azioni formative. Le imprese singole che attuano direttamente iniziative formative in modo occasionale per il proprio personale non sono tenute a richiedere l’accreditamento. Esse sono comunque tenute a rispettare i requisiti specifici di cui al punto VII,

Iii.2. Requisiti generali per l’accreditamento degli organismi di formazione

Gli organismi accreditati dovranno possedere i seguenti requisiti:

A) natura giuridica. In conformita’ con quanto previsto all’art. 7 l.r. 19/79, i soggetti dovranno dimostrare: -di avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale a titolo prevalente -di essere soggetti pubblici, oppure soggetti privati senza fini di lucro (salvo per i soggetti che chiedono riconoscimento in base all’art. 10 legge 19/79). Le imprese singole possono richiedere l’accreditamento regionale per attivita’ interne. Tale accreditamento non le abilita a svolgere attivita’ formative al di fuori delle propri esigenze.

B) situazione economica del soggetto: i soggetti accreditati sono tenuti a rendere pubblici i propri bilanci. I soggetti accreditati per l’uso di risorse pubbliche debbono dotarsi di strumenti per la valutazione dell’efficienza e economicita’ della gestione. Sono tenuti a: -redigere il bilancio di esercizio secondo lo schema CEE; -adottare un sistema di contabilita’ analitica conforme a quanto indicato nel regolamento per la “rendicontazione attraverso il bilancio”; -fornire alla pubblica amministrazione le informazioni ed i quadri di raccordo previsti dal suddetto regolamento.

C) locali dedicati alla formazione: i locali utilizzati dal soggetto accreditato dovranno risultare idonei rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

D) dotazione minima di personale: l’accreditamento e’ legato al possesso di risorse umane minime indispensabili per esercitare in modo qualificato e continuativo le funzioni strategiche, senza peraltro compromettere la flessibilita’ organizzativa. Nelle funzioni strategiche rientrano direzione e/o responsabilita’ amministrativa, progettazione e coordinamento didattico, promozione e reperimento dei partecipanti, rapporti con le imprese, facilitazione e valutazione dell’impatto occupazionale. Per esercizio continuativo di funzioni si ricomprendono tutti i rapporti di lavoro continuativo (piu’ di due anni) che identificano in modo nominativo le persone incaricate, prevedendo una loro disponibilita’ di almeno 30% del proprio tempo presso la sede accreditata. Inoltre, il personale che presta in modo continuativo la propria attivita’ presso la sede accreditata deve coprire almeno il 30% e non piu’ del 70% del budget complessivo di personale necessario lo svolgimento delle attivita’ presso detta sede.

E) applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo delle categorie di riferimento.

F) garantire competenze generali sufficienti per il personale che opera presso o a supporto della sede accreditata: direzione: -dimostrare di possedere almeno 5 anni di responsabilita’ significative nel campo della formazione/educazione e/o nel campo dei servizi alle imprese; -preparazione personale/esperienza significativa in materia di gestione delle ru, gestione dei sistemi qualita’, organizzazione aziendale; -titolo di studio di livello superiore. F) progettisti/coordinatori/valutatori del processo formativo: -titoli di studio di livello superiore (con almeno 50% laureati); f) -almeno 50% dei collaboratori con piu’ di 5 anni di esperienza come docenti/tutor/coordinatore/progettista/valutatore; -almeno 50% dei collaboratori con una formazione metodologica/didattica generale (fatti salvi i normali casi di turn-over). Docenti (cioe’ personale che svolge docenze per piu’ di 30 ore nell’ambito dei singoli corsi/attivita’): -almeno 50% con esperienza di lavoro professionale o lavoro presso le imprese (salvo criteri piu’ stretti per ambiti specifici); -almeno 50% con preparazione metodologica sul processo di insegnamento/apprendimento. F) tutors: -disponibilita’ di tutors con formazione metodologica alla conduzione dei gruppi in formazione; -disponibilita’ di almeno un tutor con esperienza/competenze sulla erogazione fad. F) esperti: -tutti con almeno 5 anni di esperienza lavorativa pertinente (da curriculum). Direzione amministrativa: dimostrare di possedere almeno 2 anni di esperienza significativa nella gestione amministrativa di fondi pubblici.

Iii.3. Requisiti e specifiche da rispettare per ambiti specifici

In aggiunta ai requisiti generali di cui al precedente punto 3.2, per ciascun ambito di accreditamento vengono richiesti i seguenti requisiti specifici: formazione iniziale:

A) locali ed attrezzature didattiche adeguate: disporre (direttamente o in collaborazione con terzi) di: -aule spaziose, arredate in modo piu’ vicino possibile agli ambienti professionali; -1 o piu’ laboratori di informatica con almeno 1 pc per 2 partecipanti; -tanti laboratori specifici per esercitazioni specifiche quanti sono gli indirizzi di studio proposti in modo ricorrente; -postazioni pc multimediale adeguate per studio individuale ad accesso libero (lingue straniere ed open learning); -1 biblioteca sufficientemente dotata con area per lo studio individuale; -possibilita’ di accesso a strutture di carattere sportivo e/o ricreativo pubbliche o private.

B) competenze del personale: in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3.2, dimostrare di disporre (direttamente o in collaborazione con terzi): -di uno psicologo/psicopedagogista (per seguire i singoli partecipanti e per consulenza ai formatori); -un esperto di orientamento professionale; -di organizzare incontri ricorrenti di coordinamento e formazione psicopedagogica per i formatori.

C) dimensioni minime di intervento: -proporre una gamma di indirizzi di formazione iniziale ampia e diversificata (anche in collaborazione tra piu’ organismi di formazione).

D) affidabilita’: tasso di attuazione >>90% (ore/partecipanti rendicontate – ore/partecipanti programmate) tasso di abbandoni <10%, tasso di occupazione proseguimento studi >>70%

In sede di valutazione per il rilascio dell’accreditamento, una particolare attenzione verra’ posta alle oggettive maggiori difficolta’ incontrate dagli organismi prevalentemente impegnati nella formazione delle figure professionali necessarie, ma non piu’ ambite sul piano sociale (conservazione di mestieri tradizionali o altri).

E) qualita’ e solidita’ del sistema delle relazioni: -numero cospicuo di imprese utilizzate in modo ricorrente per stages aziendali (di cui almeno 50% da piu’ di due anni); -collaborazione diretta con le principali associazioni imprenditoriali/sindacati/ enti bilaterali dell’area provinciale o locale (specificare tipo e modalita’ di collaborazione); -collaborazione con le scuole secondarie superiori dell’area (specificare tipo e modalita’ di collaborazione); e) -collaborazione con rete provinciale di orientamento (specificare tipo e modalita’); -dimostrare di organizzare incontri ricorrenti di informazione e confronto con le famiglie dei partecipanti (incontri singoli e collegiali).

Formazione superiore:

A) locali ed attrezzature didattiche adeguate. Disporre (direttamente o in collaborazione con terzi) di almeno: -2 aule arredate in modo piu’ vicino possibile agli ambienti professionali; -laboratorio di informatica con pc multimediali collegati in rete (1 pc per due partecipanti di norma); -collegamento internet e collegamento con centri risorse per la didattica fad; -1 biblioteca specializzata utilizzabile sia per la consultazione individuale che per il lavoro di gruppo; -laboratori applicativi corrispondenti agli indirizzi di studio proposti con maggior frequenza.

B) competenze del personale (a livello della sede attuativa accreditata): -almeno 50% dei docenti laureati; -almeno 90% dei docenti (interni/esterni) con almeno 2 anni di esperienza lavorativa pertinente in impresa o a livello professionale (ivi compresi stages e tirocini finalizzati); -tutor fad con preparazione metodologica specifica.

C) affidabilita’ (a livello dell’ente per la formazione superiore) -tasso di attuazione: -corsi attivati/corsi approvati >>90% -partecipanti iscritti/partecipanti approvati >>85% -tasso di abbandoni <15% -tasso di occupazione >>70% -tasso di occupazione pertinente >>50% -tasso di efficienza >>80% (importi rendicontati/importi approvati) -tasso di sperimentazione adeguato nb: come per formazione inziale.

D) qualita’ e solidita’ del sistema delle relazioni -disporre un archivio delle imprese convenzionate per stages significativo a livello territoriale, rapportato ai settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di studio (di cui 50% con tutor aziendale identificato e specificatamente preparato); -disporre di un archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca applicata e da esperienze aziendali significative; -collaborazione con le universita’ e con organismi produttori di know how professionale (specificare tipo e modalita’); -collaborazione diretta con le principali associazioni imprenditoriali/sindacati di categoria/enti bilaterali Provinciali e regionali relative alle aree tematiche di intervento (specificare tipo e modalita’).

Contratti per causa mista (cfl e apprendistato) in assenza di definizione delle condizioni di attuazione dei cfl e dell’apprendistato riformati secondo quanto previsto dall’accordo sul lavoro del settembre 1996, le attivita’ formative corrispondenti rientreranno nell’ambito di progetti sperimentali regionali e Provinciali e non prevedono, per ora, forme prestabilite di accreditamento degli organismi.

Formazione continua/permanente:

A) locali ed attrezzature didattiche adeguate. Disporre (direttamente o in convenzione con terzi) di almeno: -n. 1 aula arredata in modo confacente alla formazione di adulti (per consentire massima interattivita’ ed espressione individuale dei partecipanti); -attrezzature multimediali adeguate; -n. 1 laboratorio con pc multimediali ad accesso anche individuale per fad (almeno 8 postazioni); -disporre di una raccolta di materiali didattici formalizzati (almeno 15 titoli); -disporre di una raccolta di esercitazioni/casi di studio preparati e didatticamente programmati; -collegamento con almeno un centro per la didattica fad.

B) competenze del personale: -almeno 90% dei docenti (interni/esterni) con almeno 2 anni di esperienza lavorativa in impresa a livello professionale; -almeno 10% degli esperti con preparazione didattico/metodologica.

C) affidabilita’ (a livello dell’ente per la formazione continua): -tasso di attuazione: -iniziative attuate/iniziative approvate >>70%; -partecipanti iscritti/partecipanti approvati >>70%. C) -tasso di efficienza: >>85% (importi rendicontati/importi approvati).

D) qualita’ e solidita’ del sistema delle relazioni: -collaborazione diretta con le associazioni di categoria, sindacati di categoria (provinciale e/o regionale) relative alle aree tematiche di intervento (specificare tipo e modalita’); -disporre di un archivio docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca applicata e da esperienze aziendali significative; -collaborazione con le universita’ e con organismi produttori di know how professionale (specificare tipo e modalita’); -collaborazione con centri di servizi alle imprese (specificare tipo e modalita’).

Progetti integrati d’area:

Disporre dei requisiti specifici relativi agli ambiti di formazione che compongono il progetto integrato. Inoltre, per essere soggetto gestore “capo fila” di un progetto integrato d’area in emilia-romagna, dimostrare di possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

A) competenze del personale: disporre di un progettista/coordinatore con competenze socio-economiche e con competenze metodologiche sulla progettazione integrata formazione/sviluppo socio economico.

B) solidita’ del sistema di relazioni e radicamento sul territorio: -conoscere l’area mediante una esperienza precedente significativa e qualificata di intervento di almeno un anno nell’area; -collaborazione diretta e formalizzata con gli enti locali responsabili dello sviluppo sociale ed economico dell’area (specificare oggetto e modalita’).

Ambiti “speciali” con accreditamento “aggiuntivo”:

Formazione rivolta ai portatori di handicap ed altre utenze “speciali” (tossicodipendenti – ristretti – migranti – giovani “a rischio”). In aggiunta rispetto ai requisiti generali e ai requisiti per i singoli ambiti di accreditamento, si richiede: competenze del personale: disporre di almeno 1 coordinatore didattico e 2 docenti con preparazione metodologica specifica (acquisita nell’ambito dei progetti sperimentali regionali, dell’universita’, di esperienze lavorative equivalenti). Sistema delle relazioni: dimostrare di fare parte di una o piu’ reti locali finalizzate per il supporto all’inserimento lavorativo delle persone in difficolta’ (con enti locali, associazioni imprenditoriali, sindacali, associazioni del volontariato, altre associazioni di tutela di singole categorie, laboratori per il reinserimento lavorativo ecc.).

Settore socio-assistenziale

Competenze del personale: tutto il personale didattico (progettisti, coordinatori, docenti) deve essere in possesso di una preparazione contenutistica e di una formazione metodologica e psico-pedagogica adeguata. In particolare, i docenti dovranno possedere accertata esperienza nell’ambito dei servizi sociali e sanitari. Percorsi individuali di reinserimento lavorativo per disoccupati di lunga durata (art. 9 legge 45/96) e per lavoratori in cig. In aggiunta rispetto ai requisiti generali e ai requisiti per la formazione continua, si richiede: competenze del personale: disporre di almeno un esperto in bilanci di competenze e funzioni di tutoring ad adulti in fase di reinserimento. Area informazione, consulenza e formazione orientativa competenze del personale: i soggetti che intendono candidare progetti nelle aree dell’orientamento devono poter disporre di personale le cui competenze professionali rispondano ai requisiti definiti nei documenti della Regione emilia-romagna: analisi della professionalita’ dei servizi di orientamento (1996); unita’ formative e capitalizzabili per l’orientamento (1997). Sistema delle relazioni: dimostrare rapporti di collaborazione con la rete dei servizi di orientamento di emanazione Provinciale, regionale e nazionale e con la rete dei servizi per l’impiego.

Aree coperte da scuole regionali specializzate

Per i settori nell’ambito dei quali operano scuole specializzate (“ristorazione”, “polizia municipale”, ecc..) l’eventuale accreditamento di altri organismi formativi al di fuori delle scuole medesime potra’ avvenire, previo confronto tra i soggetti interessati (Regione emilia-romagna, scuola specializzata, amministrazione provinciale interessata) ed esclusivamente per particolari fabbisogni formativi tali da richiedere una presenza territoriale strutturata. In ogni caso va salvaguardata l’esigenza di un raccordo forte ed organico tra le scuole specializzate e gli eventuali ulteriori organismi che venissero accreditati nello stesso settore. Da tale regolamentazione fanno eccezione i soggetti accreditati per l’area “utenze speciali” e “percorsi individuali di reinserimento lavorativo per disoccupati di lunga durata” che potranno operare sui profili medio-bassi del settore ristorazione senza specifica abilitazione generale su tale settore.

Iii.4. Casi speciali

L’accreditamento rappresenta una procedura “ordinaria” per abilitare i soggetti che intendono candidarsi regolarmente sui bandi Provinciali e regionali o che intendono candidarsi sui bandi comunitari dotati di un riconoscimento di idoneita’ da parte della Regione emilia-romagna. Soggetti coinvolti occasionalmente dalla Regione e dalle province per l’attuazione di iniziative sperimentali altamente innovative o per progetti particolari in attuazione di nuove norme o nuovi programmi, possono essere incaricati anche in assenza di accreditamento. In tale caso, l’accertamento dei requisiti avviene di volta in volta in concomitanza con la valutazione dei progetti. Gli organismi misti (gestori di poli integrati tra formazione/servizi alle imprese/ricerca) possono scegliere di farsi accreditare secondo una delle seguenti formule: accreditamento complessivo del soggetto “misto” che opera quale polo integrato (a patto che svolga l’attivita’ di formazione senza finalita’ di lucro) oppure: accreditamento limitato all’organismo di formazione che gestisce la formazione nell’ambito del polo integrato (a patto che la formazione venga erogata esclusivamente dall’organismo di formazione all’interno di detto polo integrato). Come gia’ specificato, le imprese non sono tenute a richiedere l’accreditamento.

Iii.5. Procedura per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento

Il gap esistente ora tra l’insieme dei requisiti richiesti per l’accreditamento e la situazione attuale di buona parte delle sedi attuative consiglia l’adozione di tempi ragionevoli (periodo transitorio) lasciati ai soggetti gestori per adeguare le proprie strutture, prima che l’ottenimento dell’accreditamento diventi condizione indispensabile. Dalla data di esecutivita’ delle presenti direttive, gli organismi di formazione interessati potranno comunque inoltrare alla Regione richieste di accreditamento, facendo pervenire la documentazione specifica prevista. Tale richiesta potra’ essere formulata anche in piu’ fasi successive, relativamente a piu’ sedi operative e/o per piu’ ambiti specifici di accreditamento. La complessita’ della valutazione per il rilascio dell’accreditamento non puo’ essere ridotta ad un insieme di requisiti oggettivi, essa richiede una valutazione accurata in loco ed una assunzione di responsabilita’ da parte di chi valuta. Tramite bando specifico, la Regione identifichera’, tra gli organismi ufficialmente riconosciuti da sincert per la certificazione dei sistemi qualita’ nell’area dei servizi, (con particolare riferimento ai servizi formativi) non piu’ di 4 organismi esterni specializzati incaricati di coadiuvare la Regione nelle funzioni di auditing in loco e di valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti. Tenuto conto dell’esame documentale e del parere di merito rilasciato da tali organismi, gli uffici regionali competenti formulano la proposta di accreditamento all’Assessore. Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta di accreditamento, la Regione rispettera’ la legge sulla privacy. Gli organismi di formazione valutati positivamente entreranno a fare parte dell’elenco regionale degli organismi accreditati, con specificazione delle sedi operative accreditate e dei relativi ambiti di accreditamento. Tale elenco verra’ aggiornato in modo ricorrente e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione. Agli organismi che non superano positivamente la valutazione verra’ rilasciato un documento con l’indicazione dei punti specifici sui quali l’organismo non risulta in possesso dei requisiti richiesti. Tale organismo si potra’ ricandidare successivamente. Gli organismi che intendono candidarsi potranno usufruire, nel periodo transitorio, di azioni di sostegno messe in campo dalla Regione (con particolare riferimento alla formazione dei formatori) compatibilmente con le risorse disponibili.

Iii.6. Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per gli organismi di recente Costituzione

Per periodo transitorio, si intende il periodo che intercorre tra l’approvazione delle presenti direttive e la prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco degli organismi accreditati. Tale periodo transitorio e’ previsto orientativamente sino al 31 dicembre 1998. Per i bandi pubblicati in data anteriore alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell’elenco dei soggetti accreditati, si fara’ riferimento a quanto previsto al punto VII,3. Delle presenti direttive. Al termine del periodo transitorio, l’accreditamento costituira’ requisito obbligatorio per l’accesso ai bandi regionali e Provinciali (salvo casi speciali di cui al punto 3.5). Per gli organismi di recente Costituzione, che risultano in possesso dei requisiti fondamentali senza tuttavia disporre delle serie storiche sufficienti per dimostrare i propri livelli di efficienza attuativa ed efficacia occupazionale, la Regione riconoscera’ un accreditamento provvisorio per la durata di un anno rinnovabile per un massimo di tre anni durante i quali attivera’ una verifica annuale della efficienza ed efficacia dei primi risultati raggiunti. Durante la fase transitoria (1997 e 1998) la Regione agevolera’ l’accesso, da parte dei soggetti interessati, alle iniziative di formazione dei formatori promosse quali “azioni di sistema” nell’ambito dei piani e progetti che lo consentono; cio’ affinche’ i soggetti candidati all’accreditamento possano adeguarsi ai mutamenti del mercato della formazione, conformemente alle nuove esigenze di accreditamento.

Iii.7. Durata di validita’/perdita/revoca dell’accreditamento

L’accreditamento ha di norma validita’ per 3 anni dalla data del rilascio. Gli organismi accreditati che modificano nel frattempo proprie caratteristiche (statuto, locali ed attrezzature, personale) sono tenuti a darne comunicazione alla Regione, che valutera’ il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l’ottenimento dell’accreditamento. Gli organismi accreditati perdono l’accreditamento nei seguenti casi accertati: mancanza di rispetto delle norme per l’accesso dei partecipanti ai servizi formativi (scarsa pubblicizzazione, procedure di selezione non idonee); modificazioni organizzative interne (statuto, personale, locali, attrezzature) non conforme ai requisiti richiesti; carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme contabili ed amministrative; carenze gravi riscontrate relativamente alla qualita’ del processo formativo (in sede di verifiche in itinere e verifiche finali di merito); calo del livello di efficienza attuativa al di sotto della soglia fissata; calo del livello di efficacia occupazionale al di sotto della soglia fissata per ciascun ambito specifico; condanna da parte della magistratura. Gli organismi che perdono l’accreditamento per una parte o per la totalita’ degli ambiti di accreditamento potranno anche ricandidarsi in fase successiva. In tale caso verranno trattati in modo analogo rispetto agli “organismi di recente Costituzione” di cui al punto 3.7. Per il rinnovo allo scadere dei tre anni, si procede mediante un riesame di tutti i requisiti previsti.

Iii.8. La certificazione iso 9001: linee-guida, effetti della certificazione e relativi incentivi

La certificazione iso 9001 rappresenta una procedura molto impegnativa per gli organismi di formazione, centrata sulle garanzie date attraverso l’esistenza di un “sistema qualita’” aziendale adeguato alla norma europea, mentre la procedura di accreditamento regionale e’ centrata sul possesso di caratteristiche strutturali e strumentali e sui risultati pregressi. Per quanto riguarda le garanzie sostanziali richieste dalla Regione, la certificazione iso 9001, anche se diversa nei contenuti e nelle modalita’, offre garanzie maggiori rispetto al semplice accreditamento regionale; essa garantisce in particolare l’esistenza di una struttura organizzativa di ente articolata e finalizzata alla produzione di servizi formativi di qualita’. Per questo motivo e con l’obiettivo di incentivare la diffusione della certificazione europea, gli organismi certificati iso 9001 secondo la interpretazione regionale non dovranno sottoporsi alla doppia procedura di certificazione e di accreditamento, e verranno iscritti automaticamente nell’elenco dei soggetti che possono partecipare ai bandi regionali e Provinciali assieme agli organismi accreditati. Tenuto conto delle specificita’ del processo formativo richiamate al punto 4.1 degli indirizzi 1997/99 ed al fine di non introdurre elementi di non coerenza all’interno del sistema formativo regionale, sono state predisposte linee-guida che interpretano la norma iso 9001 alla luce dei criteri di qualita’/efficienza/efficacia della formazione adottati in Emilia Romagna, in armonia con la norma iso 9001/2. Tale interpretazione e’ da intendere come Parte Integrante del contratto tra Regione o province e organismo di formazione; l’organismo di formazione e’ pertanto tenuto a rispettarla e a consegnarla all’organismo di certificazione. Gli organismi certificati iso 9001 secondo quanto sopra richiamato sono anch’essi tenuti a fornire i propri indicatori di efficienza ed efficacia, da inserire nella banca dati regionale. Al fine di sostenere l’attivita’ autonoma degli organismi di formazione certificati in base alle norme iso 9001 (e successive), la Regione potra’ contribuire al finanziamento dei costi straordinari occasionati da tale procedura. Il sostegno finanziario, che rientra a tutti gli effetti nelle azioni di assistenza tecnica per il miglioramento del sistema qualita’ e per l’adeguamento del processo, costituisce un sostegno “una tantum” e potra’ coprire:

A) il rimborso delle spese vive sostenute dall’organismo di formazione per farsi certificare (ad esclusione degli oneri per il tempo di lavoro prestato dal personale dipendente dell’organismo certificato e della relativa quota di spese generali);

B) i costi vivi per la formazione interna del personale necessaria per accompagnare il processo di certificazione;

C) il costo dello start-up per l’adeguamento della propria struttura relativo alle funzioni continuative di autovalutazione dei risultati formativi ed occupazionali (a patto che tale funzione non abbia usufruito in precedenza di altri incentivi pubblici).

Tale sostegno finanziario, relativo ad uno o piu’ tra i punti precedenti, non potra’ comunque superare l’importo complessivo di 50 milioni per ciascun organismo certificato, e potra’ essere erogato anche in piu’ tranches in corrispondenza con piu’ ambiti specifici successivi per i quali l’organismo chiede la certificazione. Per “organismo certificato” si intende la sede/le sedi specifiche di svolgimento della formazione oggetto della certificazione, e non l’entita’ giuridica di appartenenza. Inoltre, ai progetti formativi candidati da soggetti certificati potra’ essere attribuito un riconoscimento in sede di valutazione dei progetti.

Capo IV

criteri per la valutazione e per la selezione delle attivita’ e dei progetti di formazione e di orientamento

Per poter accedere alla fase di valutazione, i progetti candidati sui singoli bandi debbono essere in possesso dei requisiti formali, ed in specifico: essere candidati da un soggetto accreditato per l’ambito/gli ambiti specifici, o da una impresa quando trattasi di formazione aziendale gestita direttamente dalla impresa o da un organismo specializzato di servizi per le azioni di anticipazioni/assistenza tecnica (salvo periodo transitorio); essere completo e formulato secondo le regole previste dal singolo bando; essere pervenuto entro il termine previsto. Ogni progetto in possesso dei requisiti formali verra’ valutato sulla base dei criteri definiti al punto 4.1 degli indirizzi 1997/99. Alla valutazione verra’ associata un punteggio globale frutto della valutazione dei singoli criteri. Tutti i progetti che superano la soglia di punteggio minimo indicata dai singoli bandi (progetti idonei) potranno accedere alla fase di selezione che, oltre al rispetto della qualita’ globale espressa dai punteggi, dovra’ tenere conto: del grado di sovrapposizione dei progetti sullo stesso territorio; della distribuzione dei progetti rispetto ai vari settori produttivi e dei servizi; di tutti gli altri fattori di possibile sovrapposizione previsti dal singolo bando. In ogni caso, i progetti sovrapposti o ripetitivi verranno selezionati sulla base della qualita’ globale piu’ elevata espressa, e percio’ sulla base del punteggio piu’ elevato ottenuto.

Iv.1. Criteri generali e loro “declinazione” per ambiti specifici

I criteri generali di valutazione dei progetti specificati al punto 4.1 degli indirizzi 1997/99, andranno declinati in corrispondenza degli ambiti che sono stati individuati anche per l’accreditamento degli organismi di formazione. I nuclei di valutazione incaricati a livello regionale e provinciale attiveranno alcuni seminari congiunti di confronto per scambiare le proprie metodologie e per giungere alla formulazione di un vademecum Comune condiviso da utilizzare come riferimento per tutti i piani di intervento (entro l’anno 1997). Gli elementi di valutazione previsti a livello nazionale dai p.o. F.s.e. Dovranno trovare riscontro nel vademecum o nei requisiti per l’accreditamento. I pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione andranno definiti nell’ambito dei singoli bandi.

Capo V

norme per il finanziamento delle attivita’

V.1. Norme generali

Ogni singola azione non puo’ godere di finanziamenti pubblici assegnati attraverso piu’ piani. Nel caso di mancata realizzazione delle attivita’ secondo il progetto approvato, il corrispettivo si intende revocato. Nel caso di parziale realizzazione delle attivita’ rispetto al progetto approvato, il corrispettivo pattuito per le attivita’ e’ soggetto a riduzioni legate all’effettivo svolgimento della attivita’.

V.2. Parametri di costo

Il parametro ora/partecipanti si ottiene dividendo il totale dei costi richiesti a preventivo per il numero delle ore complessive della attivita’ e per il numero dei partecipanti. Costo complessivo (quote pubbliche e private)/ore attivita’ X numero partecipanti il parametro ora/partecipanti riconosciuto in fase di approvazione determina il finanziamento pubblico accordato al progetto. I parametri ora/partecipanti massimi per la progettazione e l’approvazione dei progetti sono i seguenti:

A) per le iniziative di orientamento e per la formazione iniziale: 17.500;

B) per la formazione superiore: 23.000;

C) per la formazione continua: 40.000.

Tali parametri massimi potranno essere superati solo in casi particolari, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle iniziative (alta sperimentalita’, transnazionalita’, ecc …). Il finanziamento e’ pieno se i partecipanti effettivi sono almeno il 70% dei partecipanti approvati. Per partecipanti effettivi si intendono coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore approvate. In caso contrario il finanziamento verra’ ridefinito sulla base dei partecipanti effettivi.

V.3. Voci di spesa ammesse e articolazione dei preventivi

Tenuto conto di quanto stabilito all’art. 3 del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988, al fine di garantire la comparabilita’ dell’analisi e lettura dei dati finanziari su scala provinciale e regionale, nonche’ al fine di poter predisporre le statistiche e gli indicatori di efficienza richiesti dallo stato e dalla comunita’, i preventivi e i consuntivi di tutte le iniziative di formazione e di orientamento debbono essere articolati secondo i seguenti aggregati e con esclusivo riferimento alle seguenti voci, in fase di progettazione il preventivo puo’ essere richiesto in forma semplificata.

Aggregato 1. Spese dirette dell’attivita’

Voci di spesa preparazione comitato di progetto/pubblicizzazione e bandi indagine preliminare progettazione formativa promozione, orientamento e selezione partecipanti produzione di materiale didattico coordinamento e tutiraggio (coordinamento organizzativo e didattico) formatori voci retribuzioni, oneri e spese docenti interni (ivi comprese liberta’ sindacali) corrispettivi e spese per collaborazioni professionali docenti ed esperti esTerni. Retribuzioni, corrispettivi, oneri e spese per tutoraggio (fad – tutors aziendali – altri tutors) sostegno handicap (coordinamento e docenze) formatori aggiuntivi ad hoc per tecnologie avanzate interpreti e collaborazioni aggiuntive per moduli transnazionali fase post-corso di supporto all’inserimento. Uso locali e attrezzature finalizzate locazione/leasing/uso sedi formative ammortamento e manutenzione sedi locazione/leasing/ammortamento attrezzature (ivi compreso software). Materiali di consumo materiale didattico in uso individuale o collettivo materie prime e materiali per esercitazioni e per funzionamento laboratorio e attrezzature. Commissione d’esame formazione personale docente

Aggregato 2. Spese generali

Quota direzione, amministrazione e segreteria retribuzioni oneri e spese personale non docente collaborazioni professionali a carattere generale pubblicita’/marketing soggetto gestore ricerca e sviluppo quota per mobili ed immobili a carattere generale ammortamenti e quote manutenzione straordinaria manutenzione ordinaria beni mobili e immobili affitto sede fissa affitto e leasing attrezzature generali quota oneri generali di gestione utenze varie (illuminazione, forza motrice, acqua, ecc …) riscaldamento telefono spese postali cancelleria e stampati; biblioteca e abbonamenti; assicurazioni varie. Oneri fiscali a carico dell’ente IV a indetraibile. Altri costi di personale a carattere generale retribuzioni, oneri e spese per attivita’ formative non imputabili direttamente -personale di progettazione -personale di coordinamento -personale docente. Solo le spese dell’aggregato 2 sono soggette al limite del 35% del costo complessivo accertato del corso. Le voci: 2.4. “oneri fiscali a carico dell’ente” e 2.5. “altri costi di personale a carattere generale” sono utilizzabili esclusivamente per le iniziative formative realizzate negli anni 1996 e 1997 dai soggetti gestori che sperimentano il sistema di “rendicontazione attraverso il bilancio”. Tali soggetti sono tenuti ad applicare il “regolamento” in merito alla contabilita’ ed al bilancio di esercizio, nonche’ ai relativi allegati di raccordo con le rendicontazioni.

Aggregato 3.

Spese legate ai partecipanti indennita’ partecipanti e costi accessori

Indennita’ di frequenza ai disoccupati indennita’ e oneri personale in cel/apprendistato retribuzione e oneri personale in formazione mancato reddito lavoratori autonomi assicurazione inail partecipanti spese servizi di custodia e personale a carico. Residenzialita’ e trasporti partecipanti vitto/alloggio partecipanti spese trasporti individuali (ivi compreso accompagnamento portatori di handicap) spese speciali per transnazionalita’ e visite guidate personale di convitto per attivita’ residenziale. Gli importi relativi ai servizi resi da parte delle sedi regionali alle proprie sedi decentrate rientrano nelle voci di spesa ammesse di cui al presente punto V,3. La variazione fino al 20% in diminuzione o in aumento puo’ avvenire all’interno delle singole voci di spesa e tra le voci stesse, per cui l’aumento di una voce di spesa comporta necessariamente la diminuzione di un’altra voce di spesa. Puo’ altresi’ avvenire fino al 20%, tra gli aggregati 1 e 2. Non esiste possibilita’ di flessibilita’ dell’aggregato 3 agli altri aggregati. Le variazioni superiori al 20% debbono essere preventivamente autorizzate.

Giustificativi di spesa

In conformita’ a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 1994, dall’1 gennaio 1994 gli importi dovuti ai soggetti gestori relativamente alle attivita’ vanno documentati mediante note o fatture. Eventuali anticipazioni sui finanziamenti concessi vanno garantiti mediante fidejussioni bancarie o assicurative. In conformita’ alle direttive nazionali sull’utilizzo dei finanziamenti nazionali e comunitari e fino al loro superamento, le spese dovranno essere supportate da idonei giustificativi relativi ai costi sostenuti dai soggetti gestori. Anche dopo tale superamento, l’importo fatturato relativo alle spese legate ai partecipanti di cui alla voce 3, deve corrispondere ai costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore. Le causali delle note o fatture riepilogative a saldo emesse dai soggetti gestori dovranno riportare in modo analitico la natura e l’entita’ delle prestazioni rese, o le spese debitamente documentate per le quali si richiede il rimborso, in corrispondenza con le voci del preventivo ammesse in sede di approvazione. Non sono ammesse alla rendicontazione spese documentate con scontrini fiscali (escluso i rimborsi ai dipendenti o spese sostenute in paesi che non prevedono il rilascio di fatture). In ogni caso, non potranno essere superati i seguenti massimali o fatturate all’ente pubblico le prestazioni a tariffe superiori a quanto di seguito stabilito.

1.spese generali

Le spese generali con esclusione delle spese 2.4 e 2.5 non possono superare il 35% del costo complessivo accertato. Per l’imputazione delle quote di spese generali e’ applicabile il meccanismo di imputazione detto “margine di contribuzione”.

2. Docenze, esperti, componenti commissioni di certificazione

Le prestazioni professionali e assimilate dei docenti ed esperti non potranno superare le seguenti tariffe orarie: lire 120.000/ora per la prestazione junior; lire 200.000/ora per la prestazione senior. Tali tariffe potranno essere superate previa autorizzazione solo per esperti di chiara fama nazionale o per esperti stranieri chiamati ad intervenire nell’ambito delle iniziative avanzate sempre all’interno del preventivo complessivo approvato. Per la tipologia 4.6 “formazione a supporto di processi di innovazione aziendale” le tariffe costituiscono il valore di riferimento medio/massimo per l’insieme delle docenze utilizzate. Il costo di docenza del titolare d’impresa, per corsi di formazione presso la propria impresa non e’ ammissibile. Per casi particolari e giustificati, puo’ essere concessa autorizzazione. In tal caso il compenso non puo’ superare la retribuzione degli altri docenti. Il compenso per le commissioni di esame viene stabilito come segue: al presidente spetta un gettone di presenza forfettario di lire 300.000 per ogni giornata (ivi compresa la seduta di insediamento); ai commissari spetta un gettone forfettario di lire 200.000 per ogni giornata (ivi compresa la seduta di insediamento della commissione). Detti compensi andranno liquidati direttamente alle persone o ai rispettivi enti di appartenenza secondo quanto concordato e nel rispetto delle norme vigenti. Le tariffe e i compensi di cui sopra sono da intendersi onnicomprensivi; pertanto non sono ammissibili rimborsi per le spese di vitto, alloggio e trasporti. Sono altresi’ da intendersi al netto di oneri contributivi e fiscali e di IV a.

3. Vitto alloggio e trasporti

In riferimento al rimborso delle spese legate ai partecipanti, si adotteranno i seguenti massimali: vitto: e’ rimborsabile un pasto al giorno nel caso di attivita’ formativa con frequenza giornaliera di almeno 6 ore, svolte con un breve intervallo per il pranzo ed un rientro pomeridiano, fino a lire 15.000. Nel caso di visite guidate ovvero nelle giornate di trasferimento durante gli stages all’estero, non si tiene conto del vincolo delle 6 ore giornaliere minime di attivita’ formativa per il rimborso del pasto. Nei casi di residenzialita’ dei partecipanti e’ previsto il rimborso anche per il pasto serale, fino a lire 15.000. I costi del vitto debbono essere documentati con giustificativi di spesa, oppure con ricevuta del singolo partecipante all’attivita’ formativa che attesti il numero delle giornate e dei pAsti. Alloggio: e’ rimborsabile nel caso di residenzialita’. I costi debbono essere documentati con giustificativi di spesa oppure con ricevuta del singolo partecipante all’attivita’ formativa, che attesti il numero delle giornate e dei pernottamenti. La residenzialita’ deve essere prevista nel progetto. Trasporti: durante l’attivita’ formativa ordinaria non e’ previsto alcun rimborso, tranne il caso di distanza elevata e condizioni di forte disagio geografico: in cui si prevede il rimborso del costo del proprio mezzo di trasporto. Tale rimborso, la cui spesa deve essere documentata e motivata da parte dei partecipanti e’ previsto nella misura di 1/5 del costo della benzina super. Durante lo svolgimento di visite guidate o di periodi di stage e’ previsto il rimborso del mezzo pubblico per il raggiungimento del luogo di svolgimento (treno II classe, corriera, nave, metropolitana, aereo classe turistica) a fronte di apposito giustificativo di spesa. E’ escluso l’utilizzo di taxi e autonoleggio. Tuttavia, in casi particolari motivati e documentati e’ riconosciuta la spesa per l’utilizzo di taxi o autonoleggio, specie nei casi di reale impossibilita’ a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede dell’attivita’ formativa. E’ sempre riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali richiesti dai portatori di handicap. Le spese di residenzialita’ dei cfp convittuali sono spese ad hoc legate ai partecipanti. Per quanto riguarda i costi relativi al diritto allo studio ammessi al cofinanziamento europeo, questi sono riconosciuti a partire dall’esercizio ’97 e rendicontabili all’interno del preventivo dei costi, anche se non espressamente esplicitati in preventivo. Non sono invece ammissibili le seguenti tipologie di spesa: il riscatto di attrezzature in leasing e gli oneri amministrativi, bancari e fiscali ad esso legati (compreso il software di base ed applicativi); i costi di attrezzature nel caso di progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione volte all’assunzione presso l’azienda, anche mediante contratti di formazione lavoro; le spese relative alle quote associative ad organizzazioni nazionali od estere; le spese bancarie, gli interessi di prestiti e fidejussione bancaria o assicurativa; altre spese finanziarie, quali gli oneri derivanti da rapporti con societa’ finanziarie; commissioni, indennita’ extra contrattuali concesse al personale. Sono da intendersi per “commissioni e indennita’ extra contrattuali” quelle spese non conseguenti ad accordi ai vari livelli tra le parti sociali, ovvero quelle spese che esulano da decisioni formali da parte degli organismi decisionali dell’ente in riferimento alle politiche retributive del personale dipendente dello stesso; costi totali di costruzione o di acquisto di attrezzature ammortizzabili. Rimangono ammissibili i costi di acquisto di attrezzature di importo fino a lire 1.000.000 da intendersi piu’ IV a se ed in quanto la stessa costituisca un costo; spese di rappresentanza del soggetto gestore; multe, penali di qualsiasi tipo anche per ritardati pagamenti. Vanno considerate entrate da dedurre dai costi totali presentati a contributo il ricavato delle vendite dei prodotti realizzati nel corso della formazione, le quote di partecipazione finanziaria o altri emolumenti versati dagli utenti.

V.4. Il finanziamento degli incentivi per la qualificazione del sistema formativo

Tali incentivi potranno essere erogati dalle amministrazioni Provinciali con propri criteri in attuazione dei programmi Provinciali per quanto concerne l’incentivazione degli enti che operano nell’ambito dei piani Provinciali di formazione e di orientamento; nonche’ dalla Regione per quanto concerne gli enti che operano nell’ambito dei piani fse a diretta titolarita’ regionale. In attuazione del punto 4.1. Degli indirizzi 1997/99 e compatibilmente con le risorse disponibili, la Giunta regionale potra’ attivare programmi di sostegno allo sviluppo del sistema qualita’ degli organismi di formazione, mediante:

A) sostegno finanziario agli organismi certificati iso 9001, come specificato al punto 3.8 delle presenti direttive;

B) promozione e diffusione della cultura della qualita’, mediante progetti finalizzati allo sviluppo della comunicazione;

C) l’allestimento di sedi formative in grado di ospitare enti neo-associati aventi come finalita’ la formazione professionale e l’orientamento;

D) il contributo per l’abbattimento del 50% del costo del leasing (o altre forme contrattuali di nolo con riscatto finale) di attrezzature didattiche (con particolare riferimento all’uso delle tecnologie educative, alla formazione a distanza, ai laboratori e aule esercitative) nonche’ di attrezzature informatiche finalizzate alla gestione amministrativa, all’editing, alle reti di comunicazione interne e esterne all’ente.

Beneficiari: possono presentare progetti gli organismi di formazione (e/o i loro associati) che:

1) operano in modo continuativo sui piani regionali fse (da almeno 3 anni escluso quello in corso) ed hanno la propria sede legale in emilia-romagna;

2) dimostrano limitatamente al punto c) di avere recentemente modificato o essere in fase di modificazione della propria natura giuridica, per confluire in una forma gestionale associata o per accentuare il carattere imprenditoriale della propria gestione;

3) presentano un progetto di miglioramento della propria struttura operativa finalizzato alla qualita’ del processo formativo e/o all’efficienza gestionale. Percentuali o quote di finanziamento inferiori possono essere previste anche a soggetti diversi da quelli di cui sopra, sempre che, con i propri statuti, VI siano finalita’ formative prevalenti.

Entita’ del sostegno finanziario:

Lettera a):

Il finanziamento sara’ erogato a certificazione avvenuta. Sono calcolati in modo inversamente proporzionale alla capacita’ di bilancio o volume d’affari del soggetto richiedente; e’ previsto l’utilizzo della nuova voce di spesa b.5 “altri costi di personale a carattere generale” per tutte le funzioni interne all’ente non previste dal c.c.n. l. (r e s, marketing, sistema informativo, ecc..) che contribuiscono in processi di certificazione.

Lettera b):

Finanziamenti di seminari e convegni

Lettera c):

Contributo fino ad un massimo di lire 200 milioni per ampliamento, ripristino e manutenzione di locali o edifici ed acquisto attrezzature; dotazione di beni, arredi, strumenti didattici di laboratorio. Limitazione fino ad un massimo di lire 40 milioni per acquisto attrezzature.

Lettera d):

Riconoscimento fino al 50% del costo del contratto di leasing. L’abbattimento del costo del leasing e’ riferibile ad un periodo non superiore ai tre anni in relazione al periodo di tempo durante il quale il bene viene utilizzato in percentuale della sua vita economica.

Modalita’ procedurali:

L’Assessore regionale, in base alle disponibilita’ finanziarie, emette Avviso pubblico per le richieste di finanziamento sugli incentivi anche parzialmente per le singole voci fra quelle individuate. Indica tra l’altro requisiti e condizioni di accesso nonche’ determina priorita’ di finanziamento. Nomina altresi’ il gruppo di valutazione dei soggetti e progetti idonei all’ottenimento dei benefici. La mancata attuazione del progetto di miglioramento comporta la revoca del finanziamento eventualmente accordato.

V.5. Quota di partecipazione finanziaria

In relazione alle proprie condizioni lavorative e di eta’, i partecipanti alle diverse tipologie di attivita’ formative dovranno contribuire mediante una quota di partecipazione finanziaria. A) le quote di partecipazione finanziaria. A) tutti coloro che si inseriscono nelle iniziative di formazione iniziale e formazione superiore dovranno contribuire mediante una quota di partecipazione finanziaria minima cosi’ definita:

-lire 100.000 per la formazione iniziale;

-lire 200.000 per formazione superiore post-diploma;

-lire 300.000 per la formazione superiore post-laurea. A) sono esenti da tale quota di partecipazione finanziaria:

-gli utenti degli assi 1 3 e 4 per la programmazione fse 1994/99;

-i giovani rientranti nella categoria del disagio sociale segnalati dalla usl o dalle autorita’ penitenziarie (portatori di handicap fisico e mentale, detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti) emigranti immigrati, nomadi, adulti disoccupati in eta’ avanzata.

I lavoratori dipendenti ed autonomi che si iscrivono ad attivita’ di formazione continua non promosse dalla propria impresa e a corsi abilitanti dovranno contribuire (direttamente o tramite la propria impresa) nella misura minima di: -lire 150.000 per i corsi di perfezionamento e di qualificazione sul lavoro; -lire 250.000 per i percorsi individuali di riqualificazione e riconversione professionale; -lire 50.000 per i corsi finalizzati al rilascio dei presidi sanitari in agricoltura (dpr 424/75); -lire 250.000 per i corsi abilitanti al rec; -lire 250.000 per la abilitazione alla fecondazione artificiale bovina e suina (legge 74/74). La quota di partecipazione a carico dei singoli partecipanti deve corrispondere ad un importo fisso stabilito in sede di iscrizione escludendo di conseguenza quote percentuali aleatorie sul costo complessivo dell’attivita’. Sono esenti da tale quota di partecipazione finanziaria: -i formatori che operano nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale nel caso in cui siano partecipanti di un corso di “formazione dei formatori”; -gli adulti cig-cigs e liste di mobilita’. Le quote di partecipazione finanziaria a carico dei partecipanti vanno versate al soggetto gestore all’atto della ammissione all’iniziativa ed accertate mediante idoneo giustificativo. Le imprese che promuovono o usufruiscono di progetti aziendali o interaziendali di formazione debbono contribuire al finanziamento di tali iniziative e nella misura minima del: -10% per progetti rivolti ad aziende con interventi di cigs; -20% per i progetti aziendali.

B) gli assegni di frequenza

-in attuazione della l.n. 118/71, ai giovani e adulti non occupati portatori di handicap, che frequentano corsi di orientamento e formazione verra’ riconosciuto un assegno di frequenza nella misura di lire 2.000 per ogni ora frequentata; su richiesta degli interessati e d’intesa con le loro associazioni, le province potranno convertire gli assegni previsti in servizi di accompagnamento; -agli immigrati extracomunitari disoccupati che frequentano i corsi di formazione professionale verra’ riconosciuto un assegno di frequenza nella misura massima di lire 3.000 per ogni ora frequentata; -ai giovani che frequentano iniziative di alternanza scuola/lavoro di durata superiore a 50 ore o che svolgono stages e tirocini aziendali con finalita’ orientative o professionalizzanti non ricomprese nei corsi sopra citati potra’ essere corrisposto da parte dell’azienda o dell’ente pubblico ospitante un assegno di frequenza/borsa di studio di entita’ non superiore a lire 4.000 per ogni ora frequentata.

V.6. Ricorso ai contratti di prestazione d’opera intellettuale

Il ricorso da parte dei soggetti gestori al “terziario della formazione” viene indicato dai regolamenti comunitari 1994/99 come condizione organizzativa indispensabile per progettare e gestire i processi formativi specie nell’area della formazione continua. Anche per le istituzioni (Regione o province) tale ricorso al terziario della formazione rappresenta una esigenza operativa ed una condizione irrinunciabile e per governare un sistema formativo di qualita’ ed in grado di diffondere l’innovazione. I contratti di prestazione d’opera intellettuali a scala provinciale come regionale, dovranno in particolare consentire: -raccordo con le fonti di innovazione (servizi alle imprese, poli tecnologici, imprese di punta, universita’, ecc …); -la flessibilita’ organizzativa e l’efficienza gestionale interna; -la tempestivita’ delle risposte richieste a Regioni e province da parte del sistema imprenditoriale e da parte dei soggetti gestori di attivita’ formative. Tenuto conto degli obiettivi specifici da raggiungere e compatibilmente con quanto previsto dalla Legge Finanziaria nazionale, le istituzioni titolari dei vari piani formativi, cosi’ come i soggetti gestori pubblici e privati potranno pertanto utilizzare le risorse comunitarie, nazionali e regionali specificatamente dedicate alla formazione professionale e all’orientamento per attivare in via ordinaria contratti di prestazione d’opera intellettuale ad integrazione delle risorse umane proprie. Tale modalita’ da attuarsi in sintonia con le leggi e normative nazionali e regionali in materia nonche’ con gli esiti della contrattazione decentrata, dovranno tenere conto dei seguenti criteri: -dare la precedenza alla valorizzazione delle competenze specializzate gia’ presenti nell’ambito degli enti di formazione professionale che operano sul territorio regionale, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilita’; -rispettare le tariffe unitarie previste al precedente punto V,3. Per quanto concerne le docenze ed interventi assimilati.

V.7. Norma per la vendita dei materiali didattici fad, materiali prodotti dall’attivita’ cofinanziati con risorse pubbliche

Gli organismi che producono materiali didattici fad debbono liberarsi a monte di tutti i diritti patrimoniali degli autori. Nel rispetto delle norme vigenti, e’ intenzione della Regione attivare una funzione unificata no profit per la promozione, valorizzazione e distribuzione (anche in via telematica) di tutti i materiali fad certificati prodotti nell’ambito del sistema regionale. Ogni prodotto scaturente dall’attivita’ formativa:

1) deve essere mantenuto presso la sede dell’ente;

2) puo’ essere dato in dotazione ai partecipanti quale risultato dell’attivita’ formativa, qualora il materiale non possa essere riutilizzato;

3) venduto e il ricavato deve essere posto a scomputo dei costi della formazione.

Capo VI

procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei piani (Provinciali e regionali)

Premessa

Le procedure definite in questo capitolo delle direttive intendono avviare una concreta modalita’ innovativa per la costruzione del quadro regionale di programmazione fondato sul partnerariato programmatico fra Regione e province. Le procedure individuate fanno riferimento ad alcuni principi di carattere generale fissati negli indirizzi 1997/99, che di seguito si richiamano: -la conferma dell’approccio “bottom up” secondo cui il quadro regionale di programmazione e’ costruito a partire dai programmi Provinciali, che costituiscono altresi’ la base per la elaborazione di nuove proposte programmatiche per l’avvio dei negoziati con la commissione della ce, per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo; -la predisposizione e l’utilizzo di procedure comuni per la valutazione dei risultati e dell’impatto globale dei piani e delle politiche formative; -l’adozione di procedure di assegnazione e di concreta erogazione delle risorse finanziarie che corrispondano il piu’ possibile alle effettive esigenze di cassa ed ai tempi di erogazione dei soggetti titolari dei piani; -la completa realizzazione di un sistema omogeneo di monitoraggio dei piani che ne consenta il coordinamento e il governo in itinere in sede di comitato di sorveglianza.

Programmi poliennali Provinciali e modalita’ di rilascio della conformita’ agli indirizzi regionali

I programmi Provinciali rappresentano lo strumento tramite il quale le province recepiscono gli indirizzi regionali e stabiliscono le scelte programmatiche a scala locale, sulla base delle esigenze socioeconomiche del proprio territorio, tenuto conto della situazione e dei risultati del sistema provinciale di formazione. I programmi Provinciali hanno un carattere operativo e fissano tutte le scelte necessarie per la successiva adozione dei piani di attivita’.

A)processo di costruzione dei programmi poliennali

Gli indirizzi programmatici regionali e il quadro di programmazione risultante dai documenti unitari di programmazione e dai programmi operativi vigenti per l’utilizzo sul territorio regionale nel triennio 1997-99, delle risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo, costituiscono il quadro di riferimento per la Regione e le province per la programmazione poliennale delle attivita’. L’applicazione dei nuovi indirizzi programmatici regionali, approvati dal Consiglio regionale con atto 487 del 21 novembre 1996, ha aperto un processo di verifica programmatica che dovra’ portare, nel triennio, alla costruzione di un nuovo quadro di riferimento programmatico che tenga conto delle modificazioni sociali ed economiche in atto sul territorio regionale, ed aggiorni il sistema formativo regionale alle annunciate profonde riforme del quadro normativo nazionale in materia di organizzazione scolastica e per l’attuazione del patto per il lavoro fra governo e parti sociali. Nel periodo di vigenza degli indirizzi 1997/99, la Regione, di concerto con le province, dovra’ inoltre predisporre nuove proposte programmatiche per l’avvio dei negoziati con l’Unione Europea per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse fse per la formazione professionale e gli aiuti all’occupazione. In questa prospettiva, la Regione si impegna alla costruzione del quadro regionale programmatico con modalita’ che prevedano il pieno utilizzo e la valorizzazione degli elementi specifici e generali della programmazione poliennale che verra’ attivata dalle province delegate in adeguamento ai nuovi indirizzi programmatici regionali. Saranno quindi concordate fra gli assessori Provinciali e regionale, modalita’ per fasi di confronto programmatico da organizzarsi sia in fase di predisposizione dei piani che in fasi successive. Le province sono comunque tenute ad attivare, con modalita’ proprie, analoghe a quelle previste dagli indirizzi regionali, un processo ampio di consultazione e concertazione con le parti sociali ed economiche a livello locale, attivando in particolare un tavolo di concertazione con le parti sociali e coinvolgendo attivamente gli enti locali e il mondo della scuola.

B)contenuti minimi della programmazione poliennale provinciale

Al fine di garantire la confrontabilita’ a scala regionale dei programmi Provinciali e ferma restando l’autonoma determinazione delle forme e delle modalita’ di pianificazione, nonche’ l’autonomia statutaria di ogni ente che puo’ prevedere diversita’ nel riparto delle competenze, viene qui di seguito definita l’articolazione tipo dei programmi Provinciali.

1) l’analisi di contesto.

Si richiede la descrizione della situazione locale, in termini di ricostruzione del contesto socio-economico e delle prospettive nell’arco di tempo assunto nella programmazione finanziaria, in particolare: l’analisi deve essere supportata da indicatori di situazione (tavole statistiche con indicazione della fonte) relativamente all’andamento dei principali fenomeni sociali ed economici, del mercato del lavoro e della situazione scolastica nel territorio Provinciale. Al fine di una lettura trasversale dei programmi a livello regionale l’analisi di contesto dovra’ essere corredata almeno da una serie di indicatori di situazione, a livello Provinciale, (tavole statistiche di dati) concordata, fra l’Assessorato regionale e le province. La Regione, previo confronto con le province, adotta gli indicatori, i criteri e le procedure per l’analisi di contesto. Le province potranno utilizzare, oltre agli indicatori come sopra concordati, altri indicatori piu’ specifici a supporto delle strategie e priorita’ espresse nel programma.

2) verifiche di impatto occupazionale, lavorativo e socio-economico

Si richiede la descrizione dei risultati attesi e la valutazione dell’impatto socio-economico della programmazione precedente, relativamente alle verifiche effettuate sui risultati dei piani formativi in termini di impatto occupazionale, lavorativo, sociale ed economico. L’analisi sara’ corredata pertanto da una analoga griglia di indicatori di risultato a livello provinciale e regionale. La Regione adotta la griglia degli indicatori di risultato previo confronto con le province.

3) gli obiettivi e le strategie di intervento per il triennio (piano delle attivita’)

-quantificazione degli obiettivi che ci si propone in via di massima di raggiungere nel triennio per ciascuna delle principali aree di intervento (con allocazione previsionale delle risorse); -previsioni quali/quantitative dei fabbisogni di qualificazione per percorsi integrati scuola/formazione professionale; -innovazioni necessarie per rispondere alle esigenze del territorio.

4) le azioni strutturali e le misure di accompagnamento per il miglioramento della qualita’ del sistema Provinciale

Esplicitazione delle linee di intervento che si intendono portare avanti per il riordino del sistema provinciale di fp per l’assetto della rete dell’orientamento, e per sviluppare la qualita’ del sistema, con relativa quantificazione delle risorse che si intende dedicare a ciascuna azione. Tali azioni continuative possono riguardare: -incentivi per il miglioramento della qualita’ del sistema; -azioni di supporto e servizi alla formazione; -azioni di riordino strutturale.

5) linee guida e priorita’ per la definizione successiva dei criteri e procedure che la Provincia intende adottare per la valutazione della qualita’ dei progetti e la selezione delle richieste di finanziamento.

6) linee guida per l’attivazione di strumenti, intese e accordi con altre istituzioni per l’attuazione del programma.

C)parere di conformita’ regionale sui programmi Provinciali

I programmi Provinciali poliennali dovranno essere inviati al servizio regionale competente, possibilmente utilizzando strumenti informatici, al fine del rilascio del parere di conformita’. Il parere di conformita’ regionale sui programmi poliennali Provinciali e sulle loro eventuali successive modificazioni verra’ dato sulla base dell’idoneita’ del processo di programmazione agli indirizzi e direttive vigenti stabilito mediante la: verifica della pertinenza e della significativita’ della analisi di contesto e dell’analisi di impatto; verifica del rispetto degli indirizzi regionali e comunitari e dei vincoli riguardanti gli obiettivi quantitativi di triennio; verifica della reale consistenza delle procedure di concertazione con le forze sociali adottate, conformemente a quanto previsto dagli indirizzi; verifica del rispetto dei criteri previsti per l’accesso ai fondi. La Regione si impegna a svolgere la relativa istruttoria, anche affidandola a singoli responsabili di procedimento, entro un mese dal ricevimento del programma, completo di tutti gli atti ed elaborati richiesti, da parte della Provincia. Il parere di conformita’ regionale viene rilasciato, con procedure d’urgenza, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all’art. 17 della l.r. 19/79. Il parere positivo di conformita’ e’ condizione per l’impegno, da parte della Regione, della spesa prevista nel tetto provinciale del primo anno di attivita’ oggetto della programmazione poliennale esaminata, con le modalita’ di cui al successivo punto “tempi, modalita’ e procedure di erogazione alle province dei finanziamenti annuali assegnati”. Nel caso l’istruttoria del programma poliennale provinciale evidenzi elementi di parziale non conformita’, l’Assessore regionale al lavoro e formazione professionale potra’ invitare la Provincia interessata a proporre proprie controdeduzioni od a modificare le parti ritenute non conformi, prima dell’adozione della delibera di Giunta regionale di proposta al consiglio.

Vi.2. Contenuti minimi dei bandi

I bandi emanati dai soggetti titolari di piani di formazione professionale e di orientamento dovranno riportare:

A) le tipologie di azioni finanziabili;

B) le caratteristiche e i requisiti dei destinatari finali delle azioni finanziabili;

C) le caratteristiche e i requisiti dei soggetti promotori e dei soggetti attuatori di tali azioni;

D) i criteri specifici di valutazione dei progetti e i loro pesi rispettivi, con riferimento alle finalita’ e alle priorita’ rispetto alle esigenze del territorio di riferimento, e con indicazione del punteggio minimo per ottenere l’idoneita’;

E) l’importo complessivo messo a bando e sua eventuale articolazione interna;

F) la eventuale dimensione finanziaria massima dei progetti candidabili;

G) il termine di scadenza del bando (almeno 20 giorni dalla pubblicazione) e le modalita’ di presentazione delle candidature.

Vi.3. I piani annuali delle attivita’

L’attuazione dei programmi poliennali Provinciali, dei documenti unici di programmazione (docup) a livello regionale avviene mediante l’approvazione di piani delle attivita’ programmati da parte degli organi amministrativi competenti all’interno delle amministrazioni titolari dei piani stessi. Ogni piano deve contenere: il riferimento al documento relativo alla programmazione ed in particolare agli obiettivi e le strategie a cui il piano da’ attuazione; il richiamo al rispetto dei criteri e delle procedure adottate per la valutazione dei progetti e delle procedure di selezione delle richieste di finanziamento; il richiamo al rispetto delle procedure di monitoraggio del piano previste dalle direttive e dal programma; fac-simile del documento attestante l’impegno delle parti (amministrazione pubblica e soggetto gestore) con riferimento a quanto previsto al cap. 7 delle presenti direttive con particolare riferimento ai criteri e le procedure per l’assegnazione dei finanziamenti a soggetti gestori delle attivita’; l’elenco delle attivita’ (di formazione e di orientamento) e delle azioni di accompagnamento (che consistono nell’affidamento di incarichi e assegnazione di incentivi ad enti, societa’ di servizi e persone),per la loro attuazione anche in piu’ soluzioni; le quote di finanziamento previste e relativi impegni di spesa. Ogni piano deve assumere un carattere dinamico, puo’ essere adottato in piu’ tranches successive nell’arco dell’anno e prevedere modalita’ che consentono la modificazione o il reimpegno rapido degli importi qualora non corrispondessero piu’ alle necessita’ inizialmente identificate. L’azione regionale di sorveglianza sui piani Provinciali di attivita’ verra’ attuata in itinere mediante l’accesso ai dati del sistema informativo regionale che ogni Provincia e’ tenuta a mantenere continuamente aggiornato. Nello specifico ogni soggetto titolare di piano inviera’ al sistema informativo formazione professionale della Regione l’archivio delle attivita’ approvate complete di tutte le informazioni acquisite mediante l’istruttoria e previste dalla modulistica standard utilizzata. Con atto del dirigente del servizio regionale competente vengono fissati gli standard informativi e le modalita’ di trasmissione delle informazioni e successive modificazioni. L’azione regionale di sorveglianza sulle azioni per il miglioramento qualitativo del sistema provinciale potra’ essere attivata sia in itinere che in fase finale e riguardera’ il merito dei progetti e i risultati raggiunti.

Vi.4. Articolazione delle risorse assegnate alle province

I budget finanziari assegnati alle Provincie per l’anno 1998 (ad esclusione delle risorse ob. 2 fse) di cui alla tabella allegata, sono composti da:

A) fondi regionali per attivita’ non cofinanziate dal fse;

B) fondi regionali per attivita’ cofinanziate dal fse;

C) fondi nazionali;

D) risorse fse

Tenuto conto che il costo del personale regionale dei cfp pubblici (l.r. 54/95), utilizzato nell’ambito dei progetti cofinanziati dall’fse concorre al cofinanzamento regionale in quanto parte del costo di tali progetti. Le province dovranno programmare e finanziare, in via prioritaria attraverso l’uso integrato delle risorse finalizzate, tutte le iniziative rientranti nell’ob. 3/asse 3 del fse (soggetti a rischio di esclusione). Le province potranno altresi’ programmare e finanziare, attraverso l’uso integrato delle medesime risorse, ulteriori iniziative, purche’ coerenti con gli orientamenti e i vincoli posti dalle decisioni ue. La Giunta regionale vista l’approvazione da parte dell’ue del docup ob. 2 per il periodo 1 gennaio 1997 – 31 dicembre 1999, provvedera’ per gli anni 1997, 1998 e 1999 alla ripartizione delle risorse in parti uguali fra le province territorialmente interessate. Le province cosi’ individuate dovranno programmare e finanziare, tramite l’uso integrato delle risorse finalizzate, interventi di formazione con esclusivo riferimento ai comuni e alle circoscrizioni dell’area ob. 2 e dovranno operare secondo quanto stabilito dal docup 1997/99. L’uso integrato delle risorse nazionali e comunitarie richiede il rispetto a livello di piano delle seguenti quote: obiettivo 3 -45% a carico del fse; -55% a carico delle risorse nazionali e regionali. Obiettivo 4 -45% a carico del fse; -20% a carico privati, IV i comprendendo il mancato reddito dei partecipanti; -35% a carico delle risorse regionali e nazionali. Le province potranno utilizzare le assegnazioni di cofinanziamento regionale e nazionale con criteri di flessibilita’ nel rispetto delle misure finanziate (55% o 35%) e modulando l’importo a seconda della concreta imputazione al cofinanziamento del costo del personale regionale (l.r. 54/95) impegnato nei progetti formativi. Le province potranno altresi’ programmare iniziative cofinanziate dal fse per le quali la quota del 55% a carico dei pubblici poteri Italiani non viene impegnata sul tetto provinciale messo a disposizione dalla Regione, ma viene messa a disposizione da altri enti pubblici (scuola di stato per i percorsi integrati, usl, Camera di Commercio, enti locali, ecc …). In tale caso, le province, all’atto di approvazione del piano delle attivita’, dovranno approvare l’intero costo della iniziativa indicando entita’ e provenienza delle risorse pubbliche aggiuntive messe a disposizione. L’utilizzo delle risorse di fnr e di cofinanziamento assegnate dalla Regione e’ vincolato all’impiego della corrispondente quota di fse assegnata. In mancanza, le quote non utilizzate devono essere restituite alla Regione. Le amministrazioni delegate sono tenute ad osservare quanto stabilito dalla l.r. 31/77 in materia di contabilita’ regionale in ordine ai capitoli di spesa da utilizzare per i fondi assegnati, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di contabilita’ degli enti locali. Al fine di garantire su base regionale il rispetto degli importi assegnati dalla unione europea, nonche’ al fine di garantirne il loro pieno utilizzo, la Regione provvedera’, d’intesa con le province, ad indicare l’articolazione di massima per assi e sub-assi degli importi di riferimento per la programmazione Provinciale, nonche’ a monitorarne gli eventuali scostamenti. I singoli importi potranno comunque essere superati, esclusivamente in presenza di un accordo scritto con la Regione. Le province sono considerate ai sensi dei regolamenti comunitari beneficiarie finali dei finanziamenti comunitari e come tali sono tenute a comunicare alla Regione, ogni 3 mesi, lo stato di attuazione degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati relativi sia alle risorse fse che a quelle di cofinanziamento, secondo lo schema all’uopo predisposto dalla Commissione dell’Unione Europea, articolato per obiettivi e assi di intervento. La Regione rimane responsabile della correttezza dell’utilizzo delle risorse comunitarie assegnate, riassunta complessivamente nei certificati annuali di saldo con riferimento anche ai fondi gestiti per delega dalle province. A tal fine la Regione esercita la vigilanza sulla interpretazione ed applicazione dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, e potra’ disporre controlli specifici od a campione sulle singole attivita’ o piani. Entro sei mesi dalla scadenza (giugno 2000) dei programmi operativi in corso per l’utilizzo dei fondi comunitari la Regione dovra’ presentare alla ce la rendicontazione dei piani realizzati fino al 31 dicembre 1999. Le modificazioni normative e strutturali intervenute nel corso della realizzazione dei programmi hanno peraltro causato ritardi e difficolta’ di attuazione che devono essere recuperati con uno sforzo straordinario e Comune di tutti i soggetti pubblici titolari dei piani, rivolto a concludere le operazioni di rendicontazione arretrate, e con l’obiettivo di completare, entro il primo semestre 1998, la rendicontazione dei piani annuali approvati fino al 1996, entro il primo semestre 1999 quella dei piani approvati nel 1997, ed entro il primo semestre 2000 le attivita’ concluse entro il 31 dicembre 1999. Le province sono impegnate a rispettare le scadenze sopra indicate, mobilitando le risorse interne disponibili di personale, tuttavia la mole quantitativa dell’arretrato accumulato, e l’esigenza di assicurare omogeneita’ alle procedure di controllo rendicontuale, impongono l’adozione di strumenti straordinari di intervento. La Regione autorizza pertanto le province delegate ad utilizzare i fondi liberi regionali assegnati sui tetti Provinciali, oltre naturalmente alle dotazioni complessive assegnate per l’espletamento delle funzioni delegate, al fine di acquisire, anche sul mercato, i servizi tecnici e operativi indispensabili alla preparazione dei rendiconti ed alla fase istruttoria, che comunque dovra’ svolgersi e concludersi sotto la diretta responsabilita’ dell’amministrazione titolare del piano, la quale dovra’ inoltre operare controlli a campione ed un’adeguata verifica del lavoro di preparazione e collaborazione istruttoria svolto dagli organismi di servizio incaricati.

Assegnazione finanziaria complessiva alle province per l’anno 1998 (con esclusione delle risorse ob. 2 fse)

La conformita’ ottenuta dai programmi Provinciali, la disponibilita’ poliennale delle risorse sui programmi operativi e docup della ue, e sui finanziamenti nazionali, e regionali, costituiscono il quadro di riferimento poliennale nell’ambito del quale le province, fermo restando il rispetto dei vigenti ordinamenti contabili, possono operare la propria programmazione, anche in termini di previsioni di massima poliennali. La tabella seguente evidenzia il complesso delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione per la programmazione provinciale per l’anno 1998 distinte per fonti di finanziamento.

Tempi, modalita’ e procedure di erogazione alle province dei finanziamenti annuali assegnati.

Gli indirizzi regionali approvati con delibera consiliare 487/96 fissano il principio dell’assegnazione minima costante di risorse alle province nel triennio di vigenza sulla base dei tetti definiti per l’anno 1997 con delibera di Giunta regionale 2011/96. Eventuali fonti aggiuntive di finanziamento saranno oggetto di specifiche assegnazioni alle province delegate sulla base dei criteri di ripartizione definiti negli specifici atti di programmazione operativa, negoziati con le singole province delegate anche sulla base della valutazione dei risultati raggiunti nell’attuazione dei piani ordinari. Il servizio regionale competente provvede con atto del dirigente all’impegno ed alla contemporanea liquidazione dei fondi spettanti a ciascuna Provincia con le seguenti modalita’: il primo acconto, pari al 60% delle risorse spettanti ad esecutivita’ della delibera regionale di approvazione della conformita’ dei programmi Provinciali ed a condizione della verifica dell’andamento delle erogazioni nell’anno precedente tale che la Provincia abbia raggiunto almeno il 60% di erogazione sull’impegnato; il saldo 40% a dimostrazione, mediante i rapporti del monitoraggio finanziario, dell’avvenuto impegno di una quota delle risorse assegnate pari all’ammontare del primo acconto, e dell’avvenuta liquidazione di almeno il 60% dell’impegnato. Il saldo, a partire dal 1998 sara’ altresi’ condizionato alla presentazione degli atti formali che attestino l’avvenuto controllo da parte della Provincia dei rendiconti degli enti gestori per tutte le attivita’ facenti capo alle risorse assegnate nel penultimo esercizio finanziario rispetto a quello in corso. Nel caso in cui l’operazione di controllo dei rendiconti evidenzi una differenza fra l’importo impegnato e quello da liquidare, la Provincia dovra’ restituire la differenza alla Regione; al fine di contenere le restituzioni le province sono invitate ad individuare modalita’ di pagamento che individuano delle quote da pagare a seguito delle verifiche rendicontuali. L’importo assegnato nel tetto provinciale annuale deve essere integralmente impegnato nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento. Non e’ ammesso lo slittamento di fondi non impegnati all’esercizio successivo. In casi eccezionali l’importo eventualmente non impegnato, evidenziato dal monitoraggio finanziario, sara’ defalcato dal tetto delle risorse da assegnare per l’anno successivo, previo esame e proposta in sede di comitato di sorveglianza.

Vi.5. Monitoraggio/controllo di gestione sullo stato di avanzamento dei piani

La Regione secondo gli indirizzi comunitari e regionali e’ tenuta a servirsi di un sistema di monitoraggio di tutte le attivita’ (formazione, orientamento ed altro) relativamente alle fasi del processo dell’attivita’ di fp delegata e non. Il monitoraggio si realizza mediante la rilevazione sistematica delle informazioni riguardanti l’attuazione degli interventi, i risultati e gli effetti da essi prodotti. La costruzione di una base dati ha una funzione fondamentale ai fini di conoscenza per la decisione perche’ deve essere in grado di trasformare le informazioni elementari, che derivano dalla programmazione e attuazione dei singoli interventi.

Monitoraggio fisico e finanziario (indicatori di realizzazione) dei piani.

I soggetti titolari dei piani devono comunque disporre e, nel caso delle province, fornire alla Regione tutte le informazioni relative agli interventi (progetti ed azioni), approvati con i rispettivi piani. A livello Provinciale, nel 1996 e’ stato introdotta una rilevazione degli indicatori di realizzazione mediante la sperimentazione di nuovi sistemi di monitoraggio fisico e finanziario dei piani 1996. Tale sistema potra’ essere modificato ed aggiornato sulla base dell’andamento dello sviluppo del sistema informativo regionale. Sulla stessa base, saranno adottati gli standard informativi relativi agli indicatori di realizzazione a livello regionale.

Vi.6. Verifiche globali di efficienza e di impatto dei piani

Controllo di gestione

Obiettivo prioritario per la Regione e’ la informatizzazione integrale delle procedure, finalizzata in primo luogo al “controllo di gestione”. La Provincia concorre, mediante il trasferimento delle informazioni relative alle fasi di programmazione e attuazione dei piani Provinciali, come precedentemente indicato, alla realizzazione della attivita’ di “controllo di gestione” a livello regionale dell’attivita’ formativa, di orientamento e di inserimento al lavoro. Gli indirizzi regionali e quelli comunitari richiedono la predisposizione di procedure di valutazione dei risultati dell’attivita’ programmata, sulla base del confronto in termini di efficacia ed efficienza, fra gli obiettivi prefissati nei programmi e le risultanze effettive al termine del periodo. A tal fine e’ essenziale la costruzione concordata di un sistema informativo unitario di controllo della gestione, e l’adozione di adeguate procedure di controllo in itinere dello stato della realizzazione, per consentire all’intero sistema regionale di provvedere alle modifiche ed alle integrazioni indispensabili. Numerose province sono dotate di sistemi di valutazione ex post dell’efficacia degli interventi, e la Regione sta attivando a sua volta un sistema di valutazione sui piani regionali. La Regione intende inoltre, come prevedono gli indirizzi programmatici, acquisire, con modalita’ che verranno definite in modo sperimentale e concertate con le province delegate, valutazioni periodiche delle politiche e degli interventi complessivamente attuati sul territorio regionale, da parte di valutatori esterni e indipendenti dall’amministrazione. La modalita’ ordinaria di valutazione in itinere dell’attuazione dei piani e programmi regionali e Provinciali, e’ attuata dalla Giunta regionale avvalendosi del comitato di sorveglianza di cui al capitolo i – ruoli e apporti per il governo del sistema, degli indirizzi programmatici regionali.

Vi.7. Le presenti direttive si intendono automaticamente modificate in conseguenza di variazioni alle normative statali e comunitarie di riferimento, fin dal momento della loro notifica ai soggetti titolari dei piani.

Capo VII

standard procedurali ed informativi finanziamento delle scuole specializzate

E’ stata predisposta una apposita modulistica per la candidatura, la gestione e il controllo delle attivita’, alla quale occorre fare riferimento. Come richiamato negli indirizzi per la formazione professionale, al capitolo VI “le azioni regionali”, sono attivate o sono in via di attivazione alcune scuole regionali specializzate finalizzate a garantire alti livelli di qualificazione ed economie di scala, per ambiti ristretti che necessitano di investimenti strutturali, di metodologie e attrezzature didattiche particolari. Le aree di specializzazione nelle quali si sta attualmente intervenendo sono la “ristorazione” e la “polizia locale”; per quanto riguarda la “ristorazione” e’ gia’ operante la sede di serramazzoni per l’area territoriale emilia nord-occidentale, mentre si sta procedendo alla realizzazione di una struttura per l’area romagnola. Nell’area “polizia locale” sono invece in fase d’esame da parte degli enti risultati idonei al bando di selezione delle candidature, i progetti per la gestione della scuola, proposti alla Regione entro marzo 1997. Nuove ipotesi di intervento in altre aree di specializzazione potranno essere prese in considerazione attraverso le analisi di specifiche “aree di nicchia”, che potranno emergere da ricerche e lavori in corso di elaborazione.

Procedure per la scelta dei soggetti

I candidati alla gestione delle scuole regionali specializzate sono selezionati attraverso bandi pubblici predisposti dalla Regione e ammessi, se in possesso dei requisiti richiesti, a presentare i progetti attuativi. Le proposte pervenute vengono esaminate da appositi “nuclei di valutazione”, composti da funzionari regionali ed eventuali esperti esterni del settore, che individuano il soggetto piu’ idoneo alla gestione della scuola regionale specializzata, sulla base dei criteri indicati nel bando e nelle linee guida del settore.

Procedure per la gestione dell’attivita’ delle scuole regionali specializzate

La gestione delle scuole regionali specializzate viene affidata al soggetto, individuato dal nucleo di valutazione, attraverso apposita convenzione, stipulata con la Regione, che dovra’ definire, sulla base del progetto attuativo approvato, i seguenti aspetti: sede della scuola e ambito territoriale di riferimento; ambiti di intervento con particolare riferimento a: -analisi quali/quantitativa dell’area di riferimento; -messa a punto e tendenze dei profili professionali dell’area; -progettazione formativa in relazione a specifici fabbisogni; -produzione di materiali didattici con particolare riferimento alla fad; -iniziative di comunicazione diffusione e trasferibilita’ delle metodologie e delle strumentazioni, tese, in collaborazione con l’Assessorato, alla validazione dei prodotti didattici e delle sperimentazioni; -attivazione della scuola e programmazione dell’attivita’ formativa e delle azioni di supporto alla didattica; -monte ore massimo di formazione e modalita’ di finanziamento delle attivita’ oggetto della convenzione; -impegni reCiprocamente assunti dal soggetto gestore e dalla Regione; -durata della convenzione; -verifiche periodiche sugli effetti indotti dall’attivazione della scuola; -verifiche specifiche sulla qualita’ del processo organizzativo e gestionale della scuola, in rapporto agli obiettivi del progetto di fattibilita’.

Attuazione dell’attivita’

La programmazione delle attivita’ delle scuole regionali specializzate potra’ essere di competenza regionale o Provinciale, a seconda di quanto previsto in sede di stipula della convenzione, alla quale parteciperanno eventualmente anche le province interessate; resta comunque fondamentale il coinvolgimento delle province dell’ambito territoriale di riferimento nelle diverse fasi di programmazione, attuazione e verifica finale delle attivita’. Qualora si tratti di programmi finanziati con fondi di diretta competenza regionale le province dell’ambito territoriale di riferimento dovranno comunque essere sentite sui programmi di attivita’ presentati dal soggetto gestore della scuola. Per quanto riguarda l’attuazione delle attivita’ corsuali e, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei profili e delle qualifiche, la scelta delle tipologie corsuali, le durate, i parametri finanziari, la gestione e la rendicontazione, si fara’ riferimento alle normative generali, indicate nelle presenti direttive. I singoli progetti di attivita’ corsuale e non corsuale, ricompresi nei programmi annuali di riferimento, verranno sottoposti all’approvazione da parte della Giunta regionale sulla base: del giudizio di conformita’ al programma e alla convenzione con la scuola, espressa dal servizio sviluppo dei sistemi formativi; della valutazione tecnica dei singoli corsi, espressa dal nucleo di valutazione dell’Assessorato, sulla base dei criteri ordinari utilizzati, e tesa ad assicurare la rispondenza qualitativa dei progetti alla normativa generale. Durante lo svolgimento delle attivita’ formative potranno essere effettuate verifiche in itinere, secondo le norme specificate nelle presenti direttive; saranno invece definite all’interno delle singole convenzioni, le modalita’ specifiche per le verifiche ex post e per la valutazione di efficienza e impatto dell’attivazione delle singole scuole specializzate.

Vii.2. Proposte di attivita’ da parte dei soggetti gestori

Con bando specifico, l’amministrazione responsabile di un piano formativo stabilisce i termini entro il quale vanno presentate le candidature e le eventuali condizioni specifiche da soddisfare (punto 6.2 delle presenti direttive). In attuazione dell’art. 3 l.r. 19/79, la Regione si riserva inoltre la facolta’ di promuovere e programmare iniziative formative sperimentali e/o iniziative a particolare specializzazione di diretto interesse regionale facendo riferimento alle norme regionali vigenti. Le iniziative formative che costituiscono risposta a casi significativi di emergenza occupazionale possono essere candidate anche al di fuori dei bandi. Il soggetto che si candida per la gestione di attivita’ formative o di orientamento deve presentare, di norma su supporto magnetico secondo gli standarts informatici-informativi regionali:

1) nella fase transitoria in attesa di accreditamento o per i soggetti non sottoposti ad accreditamento

– modulistica relativa al “soggetto proponente” (con identificazione e caratteristiche del formatore al quale l’impresa affidera’ la responsabilita’ del progetto quando il richiedente e’ un’impresa). Se la documentazione di cui al punto 1 e’ gia’ stata depositata presso gli uffici regionali o Provinciali puo’ essere fatto riferimento alla medesima specificando l’ufficio presso il quale e’ depositato.

2) modulistica relativa ai progetti per i quali il soggetto proponente si candida;

3) per ciascuna attivita’ proposta: -apposito formulario “attivita’”; -eventuali dichiarazioni allegate richieste dal bando specifico; -eventuale materiale aggiuntivo a discrezione del soggetto gestore.

Il soggetto di programmazione e’ tenuto a numerare progressivamente tutte le richieste e a darne tempestiva comunicazione ai soggetti. Per i progetti inviati per posta fa fede la data del timbro postale salvo altra disposizione prevista dal bando.

Vii.3 istruttoria tecnica e valutazione ex-ante dei progetti e dei soggetti

La procedura di istruttoria e valutazione deve contenere i seguenti punti:

1) verifica preliminare del possesso dei requisiti: -verifica di iscrizione del soggetto nell’elenco dei soggetti accreditati, oppure 1) -verifica documentale dei requisiti del soggetto gestore (fase transitoria e aziende). Per le aziende titolari di progetti, si richiede l’indicazione nominativa del formatore che sara’ responsabile del progetto, con specificazione del suo curriculum professionale. Controlli ex ante sulle attrezzature e sulle strutture dei soggetti verranno svolti a campione dall’ispettorato del lavoro sulla base di una programmazione trimestrale effettuata dal soggetto titolare del piano; -verifica dei requisiti formali dei progetti. 1) prima di essere valutati, i progetti andranno verificati per quanto riguarda: -il rispetto dei termini di presentazione; -il rispetto dei requisiti specifici fissati dai singoli bandi; -la presenza dei dati essenziali di merito e finanziari richiesti. In assenza dei requisiti sopra citati, i progetti non potranno essere ammessi all’istruttoria. Il titolare del piano potra’ chiedere al soggetto gestore di completare i dati sui progetti attivando supplementi di istruttoria.

2) valutazione ex-ante dei progetti

Tale valutazione andra’ espressa e firmata da almeno un funzionario dipendente dall’ente pubblico soggetto di programmazione. Si raccomanda l’attivazione di nuclei di valutazione. Tali nuclei possono essere allargati a persone esterne, purche’ non rappresentanti dei soggetti che candidano progetti. Il tecnico istruttore o il nucleo di valutazione hanno facolta’ di richiedere una audizione al soggetto gestore, o di accogliere una richiesta di audizione da parte di esso per disporre di maggiori elementi di valutazione. Per tutti i progetti che possiedono i requisiti formali e per i quali il soggetto gestore risulta in possesso dei necessari requisiti, la valutazione della qualita’ globale e’ espressa secondo i criteri ed indicatori previsti al cap. Iv validi per tutti i piani. L’esito dell’istruttoria tecnica e della selezione deve essere pubblico e motivato. Nel caso di un progetto accolto con modifiche richieste dal soggetto di programmazione, il soggetto gestore e’ tenuto a ripresentare la modulistica relativa a tali modifiche.

Vii.4. Gli impegni delle parti

L’atto di approvazione regionale e la lettera di impegno, in quanto costituiscono vincolo reCiproco tra ente pubblico e soggetto gestore, sono assimilabili alla convenzione prevista dalla legge 845/78, art. 5 sub b.

A) gli impegni a carico della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione con l’atto di approvazione delle attivita’, garantisce al soggetto gestore: -l’assegnazione del corrispettivo pattuito delle prestazioni, alle condizioni e con le modalita’ previste nell’atto di approvazione medesimo; -nel rispetto e con le condizioni legate allo sblocco dei finanziamenti il pagamento del corrispettivo di norma nel termine di 60 giorni dall’assolvimento delle medesime condizioni; -il riconoscimento di idoneita’ del soggetto gestore a svolgere l’attivita’ formativa oggetto di approvazione (nella fase transitoria in attesa di accreditamento). B) gli impegni a carico del soggetto gestore. B) il soggetto gestore si impegna ad attuare l’attivita’ approvata secondo quanto previsto dalle presenti direttive e nell’atto di approvazione. Il soggetto gestore si impegna a rispettare gli standards informativi e informatici del sistema informativo regionale. C) impegni nei confronti del sistema informativo entro 10 giorni dalla effettiva approvazione del piano o di ciascun “stralcio” di esso, ogni soggetto titolare di un piano dovra’ garantire il riversamento dei dati sul sistema informativo regionale della formazione professionale, secondo gli standards informativi e informatici che regolano lo stesso sistema. Ai fini della conoscenza diffusa di tutte le informazioni utili per l’analisi dell’offerta e per la programmazione a livello locale, la Regione si impegna a trasmettere alle province negli stessi tempi i dati in suo possesso per tutta l’attivita’ formativa approvata e per le relative misure di accompagnamento (piani Provinciali, piani regionali, piani europei) ricadente su quel territorio.

Vii.5. Variazione in corso d’opera

Vanno recepite con specifico atto, le variazioni relative a: titolarita’ del soggetto gestore; completamento, ampliamento o variazione di progetto che comporti una variazione in aumento dell’importo complessivo dello stesso a carico della pubblica amministrazione; tipo di attestato rilasciato se relativo ad un attestato ufficiale. Potranno essere autorizzati dall’amministrazione titolare del piano, slittamenti dell’attivita’ sull’anno successivo, a condizione che i corsi siano gia’ iniziati e svolti per la maggior parte nell’anno di approvazione, che lo slittamento sia motivato, che la richiesta venga formalizzata dal soggetto gestore entro l’anno di approvazione, infine, che il corso termini comunque entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di approvazione. Per l’attivita’ che si realizza in un arco temporale pluriennale, i dati di approvazione sono da intendersi come programmatici ed indicativi, in relazione ai singoli esercizi di riferimento, costituendo vincolo il totale poliennale delle ore approvate ed il finanziamento complessivo previsto fermo restando che la conclusione dell’attivita’ stessa dovra’ avvenire entro il 31/12 dell’ultimo esercizio di riferimento. Tutte le altre variazioni possono essere autorizzate con semplici atti d’ufficio.

Vii.6. Pubblicizzazione delle attivita’ approvate e regole per l’iscrizione e la selezione

Per la pubblicizzazione delle attivita’, i soggetti gestori possono utilizzare tutte le forme verbali e scritte consentite dalla legge (depliants, manifesti, locandine, inserzioni sulla stampa, radio, tv, ecc …). Il telemarketing utilizzato da solo non viene considerato una forma di pubblicizzazione sufficiente per garantire equita’ di accesso alla formazione da parte dei potenziali candidati. I partecipanti a progetti formativi finanziati dalla pubblica amministrazione, devono essere adeguatamente informati dal soggetto gestore del finanziamento pubblico di cui gode l’iniziativa. In particolare nel caso di un finanziamento comunitario, occorre dare adeguata informazione sulla natura della fonte finanziaria e sulle regole di riferimento. La pubblicizzazione delle attivita’ deve obbligatoriamente riportare: gli estremi di approvazione dell’iniziativa ed, in caso di attivita’ cofinanziata dal fse, la presenza di tale caratteristica; in assenza di atti formali di approvazione, il soggetto gestore e’ tenuto, sotto la propria responsabilita’, a citare gli estremi della richiesta di finanziamento; i requisiti di accesso e gli eventuali criteri di selezione previsti; l’attestato rilasciato al termine; il trattamento economico previsto (quota a carico dei partecipanti, assegni di frequenza, rimborsi spese previsti, ecc …). Inoltre, per le attivita’ formative finalizzate all’occupazione, la pubblicizzazione deve riportare chiaramente: la descrizione sintetica del profilo professionale oggetto dell’iniziativa; l’indicazione del tipo di sbocchi occupazionali previsti. In caso di mancata pubblicizzazione, o pubblicizzazione volontariamente errata, i soggetti gestori possono incorrere nel non riconoscimento del finanziamento. I soggetti gestori che citano in modo indebito Regione o province per pubblicizzare attivita’ formative che non rientrano nell’ambito dei piani sono passibili di denuncia agli organi competenti. L’accertamento dei requisiti di accesso alle attivita’ cosi’ come la selezione in caso di candidature superiori al numero dei posti disponibili debbono avvenire esclusivamente sulla base dei criteri oggettivi e/o soggettivi previsti in fase di pubblicizzazione e nel progetto approvato. In nessun caso, la selezione dovra’ impedire, in rapporto ad obiettivi di inserimento e di utilizzo anche parziale del contributo formativo, l’ingresso nei corsi a partecipanti portatori di handicap. All’atto dell’iscrizione, i candidati sono tenuti a fornire al soggetto gestore le proprie generalita’ ed i dati informativi minimi.

Vii.7. Monitoraggio attuativo sulle attivita’ approvate

Vengono cosi’ regolamentati i rapporti informativi: 1) documentazione da inviare all’amministrazione titolare del piano: -modulistica relativa alla fase di avvio dell’attivita’; -fatture per l’erogazione dell’acconto eventualmente previsto in fase di avvio. Durante l’attivita’: -fatture per eventuali ulteriori pagamenti secondo le disposizioni stabilite dal titolare del piano; -eventuali richieste di variazioni in corso d’opera. Vanno formulate per scritto e devono recare adeguata motivazione le seguenti richieste di variazioni: -variazione della durata dell’attivita’; -variazioni di merito rilevanti relative ai contenuti del progetto e alle modalita’ attuative; -variazioni del preventivo approvato se superiore al 20% delle voci previste, se connesse a modifiche del progetto e comunque prima dello svolgimento del 50% dell’attivita’; -qualora il numero dei partecipanti effettivi all’avvio delle attivita’ raggiungesse la soglia minima va richiesto al titolare del piano l’autorizzazione a proseguire l’attivita’. Se non viene formulata nessuna risposta o richiesta di approfondimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la stessa e’ da intendere come accolta. La risposta alle richieste non accolte va formulata per scritto da parte dell’amministrazione responsabile. -altre comunicazioni; -comunicazione tempestiva di eventuali variazioni del calendario e della sede dell’attivita’; -comunicazione dell’inserimento in itinere di partecipanti diversi da quelli previsti in origine per la formazione diffusa aziendale; -comunicazione delle aziende presso le quali vengono attuati gli stages aziendali con relativi indirizzi, referenti aziendali ed abbinamento tra partecipanti ed imprese; -comunicazione di variazione della durata e del numero dei partecipanti dei singoli sub-progetti nel rispetto dell’entita’ e delle finalita’ delle attivita’ complessivamente approvate per la formazione diffusa aziendale; -comunicazione dello stato di avanzamento fisico con eventuale richiesta di successivi acconti (per le attivita’ di durata medio lunga); -dichiarazione di fine attivita’; -eventuale richiesta di nomina del presidente o della commissione di esame per il rilascio della certificazione prevista; -verbale dell’esame di qualifica (se previsto); -relazione analitica di merito e tecnico finanziaria con relativa richiesta di saldo. 2) la documentazione da tenere agli atti presso la sede di svolgimento dell’attivita’: -la registrazione delle presenze. Tale registrazione puo’ essere tenuta manualmente, in forma informatizzata (badge magnetico) o in forma mista. Prima dell’avvio dell’attivita’, il soggetto gestore avra’ cura di fare vidimare il registro o i fogli computerizzati o le “schede partecipante” della formazione diffusa aziendale presso un pubblico ufficiale che dovra’ obbligatoriamente rilasciare ricevuta inerente il tipo e il numero di documenti vistati (n. Registri, n. Schede), ricevuta che dovra’ essere disponibile per i controlli in itinere. Per ogni giornata di attivita’ tale registro deve contenere: -la registrazione delle entrate e uscite per ciascuna unita’ di lavoro (firma autografa o registrazione magnetica); -la firma del o dei docenti intervenuti; -il visto del referente dell’ente responsabile del corso. Per le ore svolte presso sedi diverse e con modalita’ individuali (stage aziendale, tutor e formazione a distanza), la registrazione delle presenze andra’ svolta su moduli riepilogativi individuali che riportano gli stessi dati rispetto al registro delle presenze. Anche tali moduli individuali andranno vidimati prima dell’inizio della attivita’ fuori sede con le stesse modalita’ dei registri. Il registro delle presenze dovra’ contenere un riepilogo finale delle ore complessive svolte da ogni singolo partecipante. In caso di vidimazione successiva alla partenza effettiva dell’attivita’, la decorrenza reale dell’attivita’ riconosciuta sara’ quella della data di vidimazione del registro. Se un soggetto gestore decide sotto la propria responsabilita’ di avviare una attivita’ con registro vidimato, cio’ non significa in modo automatico il riconoscimento delle attivita’ effettivamente svolte. 3) la documentazione da tenere presso la sede amministrativa dell’ente: -la documentazione di merito: -progetto di dettaglio dell’attivita’ frutto dell’attivita’ preparatoria con progetto di stage; -calendario effettivo delle attivita’; -materiali relativi alla pubblicizzazione progetto di ricerca allievi e progetto di selezione; -materiale didattico prodotto/elaborati usati; -relazione finale di merito; -la documentazione contabile e amministrativa: -giustificativi di spesa e/o fatture relative alle spese dirette delle attivita’; -quadro complessivo di imputazione delle spese indirette sostenute dall’ente per l’insieme delle attivita’ svolte; -delibere degli organi decisionali o dei dirigenti degli enti pubblici; -libri contabili IV a; -bilanci approvati dai propri organi statutari; -documentazione contabile relativa agli introiti (ticket partecipanti, quote imprese, vendita di prodotti di esercitazioni, ecc …). La mancata trasmissione dei dati e della documentazione richiesta al punto 1 comporta la non erogazione degli acconti. La incompleta o scorretta tenuta dei documenti previsti ai punti 2 e 3 non consente il controllo rendicontuale e la relativa erogazione del saldo, e puo’ comportare la riduzione o la revoca del finanziamento.

Vii.8 visite ispettive e controllo qualita’ in itinere

Le funzioni ispettive e le verifiche di merito sono svolte, negli ambiti di rispettive competenze, dalla Regione e dalle amministrazioni Provinciali, d’intesa con gli organi di vigilanza statali e comunitari, secondo criteri e metodologie omogenee su tutto il territorio. I soggetti titolari dei piani formativi sono tenuti ad attivare in modo organico controlli e verifiche in loco formali e di merito sulle attivita’ approvate, entrando in una logica di valutazione continua.

Visite ispettive in itinere

I controlli in itinere di carattere formale per quanto attiene le attivita’ cofinanziate dal fse, sono effettuati a campione nell’ambito della vigente intesa fra direzione regionale del lavoro e la Regione, utilizzando la modulistica regionale predisposta.

Finalita’:

Accertare il regolare svolgimento delle attivita’ stesse e la regolare utilizzazione dei fondi pubblici, attraverso la trasparenza della gestione, per assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (contabilizzazione delle spese, registro delle presenze, ecc.); prevenire le eventuali irregolarita’ amministrative, correggendo comportamenti amministrativi e formali non corretti; fornire elementi di conoscenza e di valutazione per la definizione delle regole future relative alla valutazione ex-ante dei preventivi; recuperare finanziamenti pubblici in caso di abusi o negligenze; fornire informazioni e dati integrativi agli uffici preposti alla gestione, ai controlli ex post ed ex ante.

Sanzioni

L’accertamento in sede di verifica in itinere della mancata realizzazione delle iniziative formative secondo quanto previsto dal progetto approvato comporta la adozione di sanzioni commisurate alla scala di gradazione delle irregolarita’ riscontrate. Tali sanzioni possono essere definite in sede di programmi Provinciali.

Controllo qualita’ in itinere

I criteri per lo svolgimento delle attivita’ di verifiche di qualita’ sono i seguenti: esistenza di una modalita’ di selezione pertinente e corretta; mezzi messi in atto per rendere lo stage formativo; coerenza dei contenuti effettivamente trasmessi con gli obiettivi formativi e con il progetto approvato; esistenza di una reale funzione di coordinamento didattico- pedagogico; consistenza e finalizzazione della formazione pratica e suo grado di integrazione con la formazione teorica; grado di soddisfazione dei partecipanti; grado di integrazione tra scuola e fp, o tra universita’ e fp (nel caso di percorsi integrati). Tali verifiche in itinere di qualita’ vanno effettuate a campione su tipologie corsuali identificate dai responsabili dei piani in riferimento all’esigenza di monitorare e confrontare modalita’ di realizzazione per ottimizzare il processo formativo.

Finalita’:

Accertare le modalita’ di effettiva “realizzazione” dell’attivita’ e la coerenza con progetto formativo approvato; fornire elementi di conoscenza e di valutazione per le verifiche successive e per le regole future della valutazione. Le verifiche di qualita’ hanno consolidato una metodologia di valutazione con propri criteri ed indicatori, gia’ sperimentati sulle tipologie formative di livello superiore e sui diplomi di laurea. Nell’anno 1997 sara’ sperimentato l’impianto di verifiche di qualita’ sull’obiettivo 4 (formazione aziendale) cio’ al fine di consentire un sistema di controlli quale punto nodale del processo di monitoraggio qualitativo.

Vii.9. Rendicontazione

I soggetti gestori sono tenuti a rendicontare l’attivita’ e i fondi utilizzati per la medesima con la modulistica informatizzata predisposta dalla Regione. La rendicontazione va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attivita’ ed in ogni caso entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui l’azione si e’ conclusa. Per gli anni 1997 e 1998 si applica ancora in via sperimentale il “regolamento per la rendicontazione attraverso il bilancio dei soggetti privati gestori di attivita’ formative”, adottato dalla Regione. I soggetti gestori effettuano la rendicontazione collegata al bilancio di esercizio redatto nelle forme previste dal dlgs 127/92. La nota integrativa al bilancio esplicita i collegamenti con la contabilita’ analitica per centri di costo. I soggetti gestori che partecipano alla sperimentazione per l’anno 1997 rendicontano le loro attivita’, anche realizzate all’interno dei piani Provinciali, con le modalita’ della sperimentazione. Tali soggetti effettuano la rendicontazione in corso d’anno, entro il termine di 60 giorni dalla data di termine delle attivita’, in via provvisoria. La rendicontazione definitiva avviene secondo le modalita’ di cui al regolamento, in concomitanza con la presentazione del bilancio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’azione si e’ conclusa. Dall’anno 1998 il “regolamento” di cui sopra si applica a tutti i soggetti gestori di attivita’ formative approvate e finanziate, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla Regione emilia-romagna, che hanno tra le finalita’ del proprio statuto l’esercizio della formazione professionale e delle attivita’ ad essa connesse. I soggetti gestori che chiedano di essere esonerati dall’applicazione del regolamento rendicontano entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attivita’ e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui l’azione si e’ conclusa.

Vii.10. I controlli di carattere economico-finanziario

Sono effettuate su tutte le attivita’ finanziate, utilizzando l’apposita modulistica informatizzata elaborata dalla Regione, valida per tutti i soggetti con esclusione di quelli che aderiscono alla nuova modalita’ di rendicontazione collegata al bilancio. In sede di controllo ex-post economico-finanziario, l’amministrazione titolare del piano dovra’ accertare: la congruenza degli importi complessivi fatturati a saldo con l’entita’ e la qualita’ delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto gestore incaricato, nonche’ fino al superamento della norma nazionale di riferimento, la verifica dei giustificativi delle spese sostenute secondo quanto previsto al punto 3.3 delle presenti direttive; la regolarita’ delle procedure ed il rispetto delle norme formali alle quali il soggetto gestore e’ sottoposto. Quando il soggetto gestore e’ una pubblica amministrazione la stessa deve presentare esclusivamente l’atto di approvazione del rendiconto accompagnato dalla certificazione delle spese sostenute. Le verifiche di carattere economico finanziario e di merito possono essere effettuate anche in piu’ fasi in funzione delle scelte organizzative della amministrazione responsabile. Per i soggetti destinatari del “regolamento” i controlli di carattere economico-finanziario avvengono in qualsiasi momento principalmente sul bilancio e documenti allegati, sulla contabilita’ analitica e sui raccordi tra questa e la contabilita’ generale, nonche’ su tutti gli altri documenti previsti dalla normativa civilistica e fiscale. Il riscontro delle registrazioni contabili rispetto ai documenti di spesa nonche’ nel merito della congruita’ e pertinenza degli stessi viene effettuato su un campione significativo. In sede di verifica ex-post vengono altresi’ effettuati i seguenti controlli: verifica delle effettive presenze dei partecipanti, a campione; verifica della regolare tenuta del registro delle presenze; verifica, sulla base di autocertificazioni rilasciate dal soggetto gestore, dei requisiti dei partecipanti; verifica, sulla base di certificazione dei soggetti gestori, dell’esito occupazionale dei progetti rivolti a disoccupati e giovani in cerca di occupazione rilevata a 6 mesi dal termine del progetto.

Vii.11. Irregolarita’ nell’uso dei fondi comunitari

La pubblica amministrazione titolare di un piano e’ tenuta ad osservare il regolamento comunitario 1681/94 segnalando le irregolarita’ riscontrate direttamente oppure da altra autorita’. Tale segnalazione va effettuata utilizzando l’apposita modulistica, ogni volta che si manifesta la medesima irregolarita’. La stessa deve poi fare oggetto di aggiornamenti, qualora gli stessi si manifestino.

Vii.12. Norme generali

Ciascun titolare di piano formativo e’ tenuto ad attivare verifiche ex-post sulle attivita’ (anche mediante campione statisticamente validato) relativamente ai criteri e agli indicatori stabiliti al punto 4.4. Degli indirizzi, e a comunicare al competente servizio regionale gli esiti di tali verifiche nei tempi e nei modi che verranno concordati. Ciascun titolare di piano formativo e’ abilitato ad attivare autonomamente verifiche ex-post esclusivamente sulle attivita’ di cui e’ direttamente titolare. Le amministrazioni titolari di piani formativi potranno avvalersi, per le verifiche ex-post della collaborazione esterna di altri enti pubblici o di strutture private qualificate, purche’ non si tratti di soggetti gestori oggetto della verifica medesima. In attuazione dell’art. 19 della l.r. N. 2 del 16 gennaio 1997 la pubblica amministrazione titolare di piano e’ autorizzata ad esternalizzare funzioni di gestione, secondo i criteri individuati nella medesima legge. Al fine di ricercare le maggiori sinergie possibili, la Regione individua i soggetti cui affidare fasi di istruttorie di interesse anche per le amministrazioni Provinciali, con particolare riferimento alle istruttorie per le analisi ex-post di carattere economico-finanziario sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti gestori privati.