Decisione Unione Europea 18 Dicembre 1986, n. 8614

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Data fonte: 18/12/1986
Commissariato del governo nella regione molise commissione di controllo seduta del 18 dicembre 1986. decisione n. 8614

La commissione

Presa in esame la deliberazione n. 480 in data 9 dicembre 1986(), nonche’ l’atto deliberativo n. 340 in data 29 luglio 1986 con le quali il Consiglio regionale approva il regolamento per la definizione dell’albo per gli operatori della formazione professionale; vista la decisione n. 5808 in data 21 agosto 1986 con la quale questa commissione di controllo sospendeva l’esecutivita’ dell’atto consiliare n. 340/1986 rilevando che, mentre l’art.20 della Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 prevedeva solo un albo regionale per i docenti, naturali operatori della formazione professionale, il regolamento, all’art.13, prevedeva l’iscrizione anche del personale impiegatizio non docente, senza alcun riferimento alla disposizione di Legge in base alla quale anche per tale categoria di dipendenti impiegati solo indirettamente nell’attivita’ formativa, dovesse istituirsi l’albo regionale; vista la deliberazione n. 480 con la quale il Consiglio regionale fornisce a questa commissione elementi integrativi di giudizio, nonche’ il parere della commissione consiliare e la relazione del competente settore amministrativo regionale; considerato: che l’art.20 della Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 1983, nell’istituire l’albo regionale fa chiaramente riferimento solo alla classe docente, che per specifica preparazione culturale presta la propria opera al fine di favorire la crescita della personalita’ del lavoratore; che gli artt.6,7,20,31,32,33,34 e 38 della Legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1983, richiamati dal Consiglio Regionale, non offrono alcuno spunto interpretativo che possa indurre a considerare i dipendenti amministrativi “operatori” della formazione professionale, e come tali aventi diritto ad essere inclusi nell’albo dei docenti, previsto dall’art.20 della piu’ volte citata Legge regionale; () deliberazione del Consiglio regionale 9 dicembre 1986, n. 480. Art.20 Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 definizione albo operatori formazione professionale regolamento riapprovazione. Ritenuto che l’istituzione dell’albo per i dipendenti amministrativi, sulla base della contrattazione nazionale, cosi’ come fatto per gli operatori della formazione professionale debba avvenire con Legge regionale;

Visto l’art.45 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62:

Decide

Le deliberazioni n. 480 in data 9 dicembre 1986 e n. 340 del 29 luglio 1986 approvative del regolamento dell’albo per gli operatori della Formazione professionale, sono annullate limitatamente alle parti in Cui dispongono la regolamentazione dell’albo anche per i docenti ed in Particolare agli artt.3,26,27 e 34.