Circolare 19 settembre 2002, n. 9003

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 227
  • Data fonte: 27/09/2002
Modificazioni delle circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 in merito alla documentazione da produrre per la presentazione di domande di agevolazioni a valere sulla legge n. 488/1992.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Con le circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono state fornite indicazioni utili per la richiesta, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 relative, rispettivamente, ai settori industria, turismo e commercio.

Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All’A.B.I. All’ASS.I.LEA Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Alle Confederazioni artigiane

Con circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono state fornite indicazioni utili per la richiesta, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 relative, rispettivamente, ai settori “industria”, “turismo” e “commercio”. Tali circolari hanno specificato, tra l’altro, le modalita’ per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre insieme alla domanda stessa a pena di inammissibilita’ di quest’ultima. Tra i documenti da produrre entro la data di chiusura del bando, e’ obbligatoriamente previsto il business plan, nella parte descrittiva e, per i programmi di investimento superiori ad una determinata soglia, anche nella parte numerica. A tale riguardo, al fine di consentire al Ministero di condurre le necessarie verifiche sulla documentazione prodotta alle banche concessionarie, si rende necessario che la parte descrittiva del business plan venga prodotta dall’impresa, entro i termini prescritti dalle richiamate circolari in doppia copia. La produzione di una sola copia di detto documento, comportando una incompletezza della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni, comporta la inammissibilita’ della domanda stessa. In considerazione di quanto precede, deve conseguentemente intendersi modificato il primo alinea del punto 4) dell’allegato n. 11 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, dell’allegato n. 8 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e dell’allegato n. 12 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 che, dopo le parole “tale prima parte e’ obbligatoria per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/1992” viene integrato con le parole “e deve essere prodotta in doppia copia, pena l’inammissibilita’ della relativa domanda”. Le predette prescrizioni si applicano a partire dai bandi in corso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le imprese che avessero gia’ presentato una domanda di agevolazioni devono integrarla come sopra specificato entro la data di chiusura del bando. Le banche concessionarie e gli istituti collaboratori sono invitati a collaborare per la massima e tempestiva diffusione della presente circolare presso tutti i soggetti interessati.