DECRETO PRESIDENZIALE 21 MAGGIO 2003

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 30/05/2003
Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.

Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 “Norme per l’erogazione del buono scuola ed interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, di base e secondarie”; Visto l’art. 3 buono scuola, comma 3, della citata legge regionale, il quale prevede l’adozione di un decreto presidenziale su proposta dell’Assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, con il quale vengano determinati: “a) il limite di reddito per l’accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica e con priorita per le situazioni di maggiore svantaggio economico; b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o pia? fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a); c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono e l’eventuale franchigia da applicare; d) le procedure ed i termini d’inoltro delle istanze e le modalita di erogazione dei buoni scuola; e) le eventuali deroghe all’obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l’intero anno scolastico; f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell’art. 4.”; Visto l’articolo 2 della gia citata legge regionale, con riferimento al primo comma, che individua i destinatari degli interventi tra quelli che frequentano le scuole dell’infanzia, di base e secondarie; Visto il secondo comma del citato art. 2, il quale estende l’erogazione del buono scuola ai soggetti di nazionalita straniera, agli apolidi, ai rifugiati politici ed ai soggetti in possesso del permesso di soggiorno; Considerato doversi fare riferimento al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, che, all’art. 45, riconosce il “diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarita della posizione in ordine al soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”; Visto l’art. 6 “Interventi per il diritto allo studio” della citata legge regionale che al 3? comma prevede che con il medesimo provvedimento venga determinato “Il reddito complessivo lordo per l’accesso all’assegno una tantum”, riservato agli alunni che frequentano la scuola statale; Ritenuto, pertanto, doversi disciplinare la complessiva materia al fine, anche, di realizzare, ai sensi della legge regionale n. 6/1997, la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all’erogazione dei benefici previsti dalla legge in argomento, razionalizzando sia l’intervento delle strutture amministrative preposte allo svolgimento di detti procedimenti, che i tempi necessari all’utile fruizione dei benefici previsti; Considerato, in ultimo, opportuno definire i criteri relativi al periodo di prima applicazione della legge in argomento al fine di monitorarne l’esito, riservandosi, quindi, eventuali interventi correttivi; Vista la nota n. 821 di prot. del 21 febbraio 2003, con la quale l’ufficio di Gabinetto dell’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso all’ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione siciliana lo schema di decreto relativo alle modalita di erogazione degli interventi previsti dalla legge regionale in oggetto per l’inoltro alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana; Vista la nota n. 4222/ALCP di prot. del 5 marzo 2003, con la quale l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana ha trasmesso al presidente della V Commissione legislativa lo schema di decreto presidenziale al fine di acquisirne il parere previsto dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14; Visto, in ultimo, il regolamento interno, con particolare riferimento all’art. 70-bis; Considerato che, essendo trascorsi i termini a disposizione della suddetta V Commissione, puo procedersi alla pubblicazione del decreto de quo; Su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1

I destinatari degli interventi previsti dall’art. 2 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, sono cosa? di seguito identificati:

  • le famiglie, gli studenti e gli altri soggetti che esercitano la potesta parentale per i figli a carico, residenti nel territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole dell’infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
  • i soggetti di nazionalita straniera, gli apolidi, i rifugiati politici ed i soggetti in possesso del permesso di soggiorno, i quali, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e sue successive modificazioni ed integrazioni, assolvono all’obbligo scolastico esercitando il diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a).

Art. 2

Ai fini dell’erogazione del buono scuola di cui all’art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, compongono il nucleo familiare tutte le persone che, alla data d’inoltro dell’istanza per l’attribuzione del buono scuola, figurano nello stesso certificato dello stato di famiglia, compresi in ogni caso, ancorche non figuranti, i genitori degli studenti per i quali si chiede il beneficio, tranne che non siano legalmente separati o divorziati. Il buono scuola spetta a ciascuno studente, a condizione che la somma dei redditi complessivi netti imponibili ai fini I.R.PE.F., prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare e risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, per la quale, alla data di inoltro dell’istanza, e spirato il termine di presentazione, non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:

  1. E 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti una delle classi della scuola dell’infanzia, di base o secondaria;
  2. E 10.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare.

L’importo del buono scuola per ciascuno studente, che non puo comunque superare l’ammontare di E 1.500,00, e dovuto nella misura:

  1. del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. e pari o inferiore alla somma dei quozienti familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del 60% (prima fascia);
  2. del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. e pari o inferiore alla somma dei quozienti familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del 50% (seconda fascia);
  3. del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, per i restanti casi, sempre nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2 (terza fascia).

Art. 3

Le spese ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono scuola sono identificate in:

  1. tasse di immatricolazione e/o iscrizione;
  2. tasse di frequenza;
  3. tasse d’esami;
  4. tasse di diploma;
  5. rette e/o spese di frequenza;
  6. altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica e deliberate espressamente dagli organi collegiali dell’istituzione scolastica.

Sono, altresa?, considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dalla famiglia per il personale insegnante impegnato in attivita didattica di sostegno ai propri figli portatori di handicap, limitatamente all’attivita svolta all’interno dell’istituzione scolastica frequentata dall’alunno interessato e pagate alla stessa. Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, possono costituire oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione di volta in volta vigente. Alla complessiva spesa oggetto della richiesta di erogazione del buono scuola verra , d’ufficio, applicata una franchigia pari ad E 260,00.

Art. 4

Le procedure ed i termini d’inoltro delle istanze finalizzate all’ottenimento del buono scuola sono cosa? di seguito identificate. Gli aspiranti al beneficio potranno produrre istanza entro la data del 31 luglio di ogni anno. Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall’Amministrazione regionale, dovra essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovra essere indirizzata all’Amministrazione regionale la quale provvedera , direttamente o d’intesa con gli enti territorialmente competenti, alla sua ricezione, istruzione e conseguente erogazione del beneficio.

Art. 4/A – Modalita di partecipazione per i frequentanti le istituzione scolastiche statali

L’istanza di partecipazione conterra :

  1. i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell’infanzia, di base e secondaria;
  2. i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si e avanzata istanza (una per ogni studente);
  3. i dati identificativi dell’istituzione scolastica statale che lo studente frequenta durante l’anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l’indicazione della classe;
  4. i dati identificativi dell’istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l’anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l’indicazione della sua idoneita all’iscrizione alla classe successiva. Si omettera tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;
  5. i dati relativi all’importo complessivo annuo richiesto dall’istituzione scolastica statale frequentata dallo studente, distinto per tipologie di spesa cosa? come identificate all’art. 3.

All’istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

  • fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all’anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;
  • fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
  • certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorita sanitarie, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4/B – Modalita di partecipazione per i frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie

L’istanza di partecipazione conterra :

  1. i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell’infanzia, di base e secondaria;
  2. i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si e avanzata istanza (una per ogni studente);

All’istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

  • fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all’anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;
  • fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
  • certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorita sanitarie, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000;
  • certificato rilasciato dall’istituzione scolastica paritaria che lo studente frequenta durante l’anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l’indicazione della classe;
  • certificato rilasciato dall’istituzione scolastica paritaria che lo studente ha frequentato durante l’anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l’indicazione della sua idoneita all’iscrizione alla classe successiva. Si omettera tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;
  • certificato rilasciato dall’istituzione scolastica paritaria attestante l’importo complessivo annuo richiesto allo stesso, distinto per tipologie di spesa cosa? come identificate all’art. 3.

Art. 5

A far tempo dalle date di scadenza fissate dal precedente art. 4, l’Amministrazione regionale, direttamente o d’intesa con gli enti territorialmente competenti, procedera alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle condizioni e dei criteri fissati dal presente provvedimento. Ai sensi del terzo comma, lettera a), dell’art. 3 della legge oggetto del presente provvedimento, si procedera all’erogazione del beneficio a favore, prioritariamente, dei richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito e, successivamente agli appartenenti alla seconda ed alla terza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. L’erogazione del beneficio avverra entro il 30 settembre del medesimo anno di presentazione dell’istanza. Derogare, per qualsivoglia motivo, dall’obbligo di frequenza presso la medesima istituzione scolastica durante l’intero anno scolastico comportera , infine, la decadenza dal beneficio.

Art. 6

Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, procedera alla nomina dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti previsti dal 1? comma dell’art. 4 aventi rilievo nazionale e presenti nel territorio regionale. Alla loro nomina si procedera con le medesime modalita con le quali sono stati nominati i rimanenti membri dell’Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 7

L’intervento previsto dall’art. 6 della legge regionale in argomento “Interventi per il diritto allo studio” e rivolto esclusivamente agli alunni che frequentano la scuola statale. Detto intervento integrera quelli gia previsti:

  1. dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27, che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori ed e aggiuntivo rispetto ad analoghi interventi. I requisiti sono individuati dal medesimo D.P.C.M. che regolamenta l’attuazione della legge n. 62/2000. Il programma e finanziato dallo Stato ed e affidato ai singoli comuni, previa ripartizione da parte del M.I.U.R. a favore degli stessi;
  2. dalla legge regionale n. 57/85, che prevede l’erogazione di un contributo a favore di tutti gli alunni delle scuole medie inferiori statali e paritarie, nella misura di E 61,97 per la prima classe e di E 41,32 per la seconda e la terza classe ed e esteso a tutta la popolazione scolastica, a prescindere da requisiti di reddito. Ai sensi dell’art. 10 della legge in argomento, detto beneficio e incrementato nella misura del 30% a favore dei soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l’anno 2001 non sia superiore ad E 14.771,25;
  3. dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parita scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e dal relativo regolamento che prevede l’erogazione di borse di studio a favore delle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli. Il requisito di reddito viene individuato per mezzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L’intervento e finanziato dallo Stato;
  4. dalla vigente legislazione statale e regionale vigente in materia di: a) scambi culturali e viaggi d’istruzione; b) educazione permanente e legalita ; c) servizi di ristorazione; d) trasporti; e) obbligo scolastico e formazione.

Il reddito complessivo lordo per l’accesso all’assegno “una tantum” e costituito dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi e con le modalita previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001) ed e fissato nella misura massima di E 10.632,94. Ai fini dell’erogazione dell’assegno, le famiglie potranno avanzare istanza entro il 30 giugno 2003. Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall’Amministrazione regionale, dovra essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovra essere indirizzata all’Amministrazione regionale per il tramite delle istituzioni scolastiche statali competenti per territorio. Detta istanza conterra :

  1. i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.);
  2. i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si e avanzata istanza (una per ogni studente);
  3. i dati identificativi dell’istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l’anno scolastico 2002/2003, con l’indicazione della classe;
  4. il complessivo importo ricevuto, a copertura delle spese sostenute, ai sensi della legislazione citata dal presente art. 7.

All’istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

  • fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
  • attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001). Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, tale attestazione, previa compilazione della “dichiarazione sostitutiva unica”, potra essere rilasciata, a titolo gratuito, dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti. Tale attestazione sara riferita all’anno solare 2002 e dovra essere formalmente sottoscritta dall’ente che la rilascia.

Il dipartimento pubblica istruzione procedera , per il tramite delle istituzioni scolastiche, all’erogazione dell’assegno “una tantum” in misura pari alla differenza tra il complessivo importo ricevuto a copertura delle spese sostenute, ai sensi della legislazione citata dal presente art. 7, fino ad un tetto individuale massimo di E 750,00. In presenza di pia? soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, tale integrazione non potra superare l’importo individuale di E 500,00.

Art. 8

Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale in argomento, l’intervento annuale previsto dall’art. 3 della stessa sara di volta in volta riferito all’anno scolastico cosa? come identificato dalla vigente legislazione. Il relativo onere trovera copertura nella competenza dell’esercizio finanziario nel quale detto anno scolastico avra inizio. La materia regolamentata dal presente provvedimento sara con cadenza annuale oggetto di circolare applicativa da emanarsi a cura dell’Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.