Legge provinciale 1 Luglio 1994, n. 3

  • Emanante: 4
  • Provincia: Bolzano
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 15/04/1995
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

Abstract:

La presente legge disciplina l’ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna in emilia romagna, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n.6, modificata con legge 8 marzo 1991, n.81.

Art. 1 – Oggetto della legge

1 .

La presente Legge disciplina la professione di maestro di sci e l’attivita’ delle scuole di sci.

Art. 2 – Profilo professionale del maestro di sci

1 .

E’ maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta’ richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici quali pelli di foca, corda, piccozza e ramponi.

2 .

L’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci e’ equiparato all’attivita’di maestro di sci.

Art. 3 – Categorie professionali e livelli di formazione

1 .

Per l’esercizio della formazione di maestro di sci sono previste due abilitazioni: a) maestro di sci alpino; b) maestro di sci di fondo.

2 .

Gli aspiranti maestri di sci alpino conseguono, dopo il superamento di un esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell’elenco speciale dell’albo professionale, sono ammessi, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire, nell’ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci; i maestri di sci della scuola di sci hanno precedenza occupazionale nei confronti degli assistenti di scuola di sci.

3 .

L’iscrizione nell’elenco speciale degli assistenti di scuola di sci perde automaticamente la sua efficacia con decorso dal quinto anno dalla prima iscrizione.

Art. 4 – Albo professionale provinciale dei maestri di sci

1 .

L’esercizio stabile dell’attivita’ di maestro di sci in Provincia di Bolzano e’ subordinato all’iscrizione nell’albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza dell’Assessore provinciale competente in materia, dal collegio provinciale di cui all’art. 12.

2 .

L’albo provinciale dei maestri di sci e’ suddiviso nei seguenti elenchi: a) elenco dei maestri di sci alpino e dei maestri di sci di fondo; b) elenco dei maestri di sci di II grado, ad esaurimento; c) elenco speciale degli assistenti di scuola di sci.

3 .

L’iscrizione nell’albo provinciale viene disposta dal collegio Provinciale.

4 .

L’iscrizione nell’albo ha efficacia per tre anni ed e’ rinnovata previo accertamento dell’idoneita’ ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, e a seguito di frequenza effettiva del corso di aggiornamento professionale di cui all’articolo 11.

Art. 5 – Condizioni per l’iscrizione all’albo provinciale

1 .

Possono essere iscritti all’albo provinciale dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione e dei seguenti requisiti: a) cittadinanza Italiana oppure di uno stato aderente alla ue oppure di altro stato estero, qualora il richiedente sia autorizzato a risiedere e lavorare in Italia secondo gli accordi internazionali vigenti; b) maggiore eta’; c) idoneita’ all’attivita’ agonistica a livello dilettantistico, attestata da certificato medico; d) possesso del diploma della scuola media inferiore; e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; f) residenza, domicilio o recapito in un Comune della Provincia di Bolzano.

Art. 6 – Corsi di formazione ed aggiornamento professionale

1 .

L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue attraverso l’effettiva frequenza di un corso di formazione professionale ed il superamento dei corrispondenti esami finali.

2 .

La Provincia organizza sia direttamente sia tramite il collegio provinciale dei maestri di sci, organizzazioni qualificate o associazioni di categoria, corsi teorici e pratici per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione dei maestri di sci.

3 .

I requisiti di ammissione all’esame di idoneita’, la durata, i programmi e lo sviluppo dei corsi, nonche’ i criteri ed i programmi degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale sono stabiliti nel regolamento di esecuzione, nell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 22, comma 2, della Legge 8 marzo 1991, n. 81.

4 .

I candidati possono frequentare i corsi e sostenere gli esami in lingua Italiana o tedesca. Possono essere organizzati anche corsi di formazione in lingua ladina.

5 .

Gli esami di abilitazione sono sostenuti innanzi alle commissioni d’esame previste nell’articolo 7; sono ammessi agli esami i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi.

Art. 7 – Commissioni d’esame

1 .

Le commissioni d’esame, distinte per lo sci alpino e per lo sci di fondo, sono composte: a) da un funzionario della ripartizione provinciale competente, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, con funzioni di presidente; b) da cinque istruttori per lo sci alpino o maestri di sci con particolari esperienze tecniche e didattiche nello sci alpino rispettivamente nello sci di fondo, tra cui il direttore dei corsi di formazione, designati dal collegio professionale Provinciale; c) da cinque esperti nelle materie oggetto del programma d’esame.

2 .

La valutazione tecnica e didattica dei candidati puo’ essere delegata dalla commissione d’esame ad una sottocommissione istituita dalla stessa.

3 .

La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in Provincia di Bolzano, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. Deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Per ogni membro effettivo e’ nominato un supplente.

4 .

Le commissioni d’esame sono nominate con decreto dell’Assessore provinciale competente in materia e rimangono in carica per due sessioni. I membri della commissione possono essere riconfermati.

5 .

Ai membri delle commissioni sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la normativa provinciale vigente.

6 .

Con il decreto di cui al comma 4, le funzioni di segretario effettivo e supplente delle commissioni d’esame sono affidate ad impiegati addetti alla ripartizione provinciale competente.

Art. 8 – Maestri di sci extraprovinciali

1 .

I maestri di sci, iscritti all’albo professionale dei maestri di sci di altre Regioni o della Provincia di Trento o che siano in possesso di una abilitazione rilasciata da uno stato estero, che intendano esercitare stabilmente la professione in Provincia di Bolzano, devono richiedere l’iscrizione all’albo provinciale dei maestri di sci della Provincia di Bolzano.

2 .

L’iscrizione e’ disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci, qualora il richiedente possieda i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, e abbia conseguito l’attestato di conoscenza del territorio Provinciale, per quanto attiene alla geografia dell’ambiente montano e alle condizioni climatiche della Provincia di Bolzano, nonchce’ della specifica legislazione vigente in materia di maestri e scuole di sci, previo colloquio da sostenersi innanzi alla commissione di cui all’articolo 7, comma 1 o da una sottocommissione da essa delegata.

3 .

E’ equiparata all’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci richiesta all’articolo 5, comma 1, l’abilitazione conseguita all’estero, qualora risulti compresa nell’elenco predisposto secondo l’articolo 12 della Legge n. 81/1991, dalla federazione Italiana sport invernali d’intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, comprendente i titoli equivalenti alle qualificazioni Italiane.

4 .

Il consiglio direttivo del collegio provinciale dispone d’ufficio la cancellazione dall’albo dei maestri di sci che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo professionale di un’altra Regione o della Provincia di Trento.

5 .

L’esercizio temporaneo dell’attivita’ di maestro di sci in Provincia di Bolzano, per una durata complessiva non superiore a quindici giorni all’anno, da parte di maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o della Provincia di Trento o provenienti da altri stati, e’ subordinato a preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio Provinciale, contenente l’indicazione della localita’ sciistica, della durata dell’attivita’ e del recapito in Provincia di Bolzano, nonche’ del codice fiscale. Il maestro di sci e’ tenuto a praticare tariffe non inferiori a quelle delle scuole di sci operanti nella localita’ prescelta.

6 .

L’esercizio dell’attivita’ di maestro di sci per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quindici giorni all’anno, da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri stati, Regioni o dalla Provincia di Trento, e’ soggetto all’obbligo di comunicazione alla scuola di sci territorialmente competente entro il giorno di inizio dell’attivita’. La scuola di sci deve trasmettere copia della comunicazione dei maestri di sci ospiti al collegio provinciale ed alle organizzazioni turistiche locali entro il giorno successivo.

Art. 9 – Doveri del maestro di sci

1 .

I maestri di sci, gli assistenti di scuola di sci e i maestri di sci di II grado, iscritti all’albo professionale, debbono esercitare la loro professione in modo corretto, nel rispetto delle norme di deontologia professionale e di comportamento previste dalla presente Legge, contribuire allo sviluppo turistico, nonche’ prestare soccorso in caso di incidenti sciistici.

Art. 10 – Qualificazioni e specializzazioni

1 .

I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalla Provincia o dal collegio professionale nazionale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni: a) direttore di scuola di sci; b) istruttore di maestri di sci; c) abilitazione all’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci; d) specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini; e) specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap; f) specializzazione all’insegnamento dello sci in lingue straniere.

2 .

Nel regolamento di eseuzione sono stabiliti i requisiti per il conseguimento delle specializzazioni e qualilicazioni di cui al comma 1, o di eventuali ulteriori, nonche’ i programmi dei corsi e degli esami relativi, ed i requisiti per il riconoscimento di specializzazioni o qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni.

3 .

Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre membri, scelti ai sensi dell’articolo 7, e sono nominate di volta in volta, con il decreto di indizione dei corsi, dall’Assessore provinciale competente in materia.

Art. 11 – Aggiornamento professionale

1 .

I maestri di sci, i maestri di sci alpino di II grado e gli assistenti di scuola di sci sono tenuti a frequentare almeno ogni tre anni i corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia

2 .

La validita’ dell’iscrizione all’albo professionale puo’ essere prolungata di un anno, qualora l’iscritto sia impossibilitato per cause di malattia o forza maggiore a partecipare al corso di aggiornamento. L’interessato in tal caso e’ tenuto a partecipare al corso di aggiornamento successivo.

3 .

Il superamento di un esame di formazione di grado piu’ elevato o il conseguimento di un diploma di qualifica di istruttore di maestri di sci durante il periodo di validita’ triennale dell’iscrizione, proroga la stessa di ulteriori tre anni ed esonera l’interessato dall’obbligo della frequenza del corso di aggiornamento.

4 .

E’ esonerato dalla frequenza dei corsi di aggiornamento il maestro di sci che nei tre anni precedenti la scadenza dell’iscrizione abbia partecipato almeno ad un corso tra quelli previsti dall’articolo 6, comma 2, in qualita’ di istruttore o direttore della formazione.

Art. 12 – Collegio provinciale dei maestri di sci

1 .

Il collegio provinciale dei maestri di sci e’ costituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione.

2 .

Al collegio professionale appartengono di diritto tutti i maestri di sci ed i maestri di sci alpino di II grado iscritti all’albo professionale, nonche’ i maestri di sci residenti in Provincia di Bolzano che abbiano cessato la propria attiviita’.

3 .

Sono organi del collegio: l’assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente del collegio Provinciale.

4 .

L’assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci e’ composta da tutti i membri del collegio.

5 .

Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci e’ eletto dall’assemblea tra i maestri di sci iscritti nel numero previsto dallo statuto.

6 .

Il presidente del collegio provinciale dei maestri di sci e’ eletto dall’assemblea del collegio e rappresenta legalmente il collegio.

7 .

L’Assessore provinciale competente in materia esercita la vigilanza sul collegio provinciale dei maestri di sci e ne approva lo statuto.

Art. 13 – Funzioni degli organi collegiali

1 .

L’assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci: a) approva lo statuto del collegio; b) elegge il consiglio direttivo; c) approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del collegio, predisposto dal consiglio direttivo; d) elegge i propri rappresentanti in seno al collegio nazionale dei maestri di sci; e) decide in merito a questioni di particolare rilevanza per la categoria e su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei componenti.

2 .

L’assemblea del collegio provinciale e’ convocata di diritto una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo.

3 .

Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci: a) esercita tutte le funzioni inerenti all’iscrizione all’albo professionale ed alla tenuta dello stesso; b) vigila sull’esercizio della professione e sull’osservanza delle regole di deontologia professionale ed irroga le sanzioni disciplinari; c) cura le relazioni con le associazioni professionali dei maestri di sci, con altri collegi professionali, con l’associazione nazionale dei maestri di sci e con le associazioni di maestri di sci di altri stati; d) collabora con le autorita’ Provinciali competenti e nomina i propri rappresentanti in seno alle commissioni previste dalla normativa vigente; e) stabilisce la misura dei contributi degli iscritti; f) esprime parere a richiesta della Provincia o di altre autorita’ amministrative su questioni concernenti l’ordinamento dei maestri di sci e l’attivita’ dei maestri di sci, la pratica dello sci ed il turismo invernale in generale; g) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico della Provincia delle misure di sicurezza e della prevenzione dei pericoli sulle piste da sci ed alla minimizzazione dei pericoli per l’ambiente naturale; h) nomina commissioni tecniche che, anche in collaborazione con l’associazione professionale dei maestri di sci piu’ rappresentativa in ambito Provinciale, elaborino programmi di corsi di formazione e individuino i criteri per le materie d’esame; i) propone le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali; l) adempie a tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti o delegati e intraprende ogni altra iniziativa per la promozione della categoria professionale.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari e ricorsi

1 .

I maestri di sci iscritti nell’albo professionale, gli assistenti di scuola di sci, i maestri di sci alpino di II grado, che violino le norme di deontologia professionale o quelle di comportamento previste dalla presente Legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall’albo professionale per un periodo da un mese ad un anno; d) radiazione dall’albo.

2 .

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, previa formale contestazione degli addebiti e nel rispetto dei principi di audizione e di difesa dell’interessato, che entro trenta giorni dalla notifica puo’ proporre ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale dei maestri di sci. La presentazione del ricorso sospende l’esecutivita’ della sanzione sino alla decisione del medesimo.

3 .

I provvedimenti adottati dal collegio Provinciale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge n. 81/1991.

Art. 15 – Scuole di sci

1 .

Agli effetti della presente Legge, e’ considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio Provinciale, che si avvalga dell’attivita’ coordinata di piu’ maestri di sci per l’insegnamento delle tecniche e delle conoscenze dello sci alpino e dello sci di fondo, anche con attrezzi sostitutivi degli sci, nonche’ per l’accompagnamento di clienti sugli sci.

2 .

La scuola di sci e’ tenuta a garantire un’offerta possibilmente ampia di tutti i servizi, ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

3 .

L’esercizio di una scuola di sci e’ subordinato all’autorizzazione dell’Assessore provinciale competente, rilasciata su parere della consulta provinciale per l’insegnamento dello sci, tenuto conto delle esigenze turistiche della zona sciistica interessata. Contro il provvedimento dell’Assessore e’ ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, sia da parte del richiedente che da eventuali scuole di sci della zona interessata.

4 .

Per il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di una scuola di sci devono essere date le seguenti condizioni: a) il corpo insegnante della scuola deve essere formato di regola da maestri di sci iscritti nell’elenco dei maestri di sci alpino o dei maestri di sci di fondo dell’albo provinciale in numero non inferiore a sette, salve eventuali deroghe da concedersi di volta in volta dall’Assessore provinciale competente; b) i maestri di sci costituenti il corpo insegnante devono obbligarsi ad essere a disposizione della scuola di sci per almeno sessanta giorni durante la stagione sciistica, e non possono appartenere contemporaneamente al corpo insegnante di un’altra scuola di sci. C) la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l’effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione dell’entrate derivanti dall’esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci; d) alle scuole di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione; e) la scuola di sci deve disporre di un ufficio e di uno spazio di raduno idonei, dotati di una insegna esterna, e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l’arco della stagione invernale o estiva; f) la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilita’ di confusione e deve contenere le parole: “scuola di sci”; g) la zona di competenza della scuola di sci deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste di sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni; h) le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in localita’ che consentano la pratica di tale disciplina; l’apertura e’ stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilita’ del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita; i) la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative prmozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle localita’ invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorita’ scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.

Art. 16 – Autorizzazioni all’esercizio di scuola di sci

1 .

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dall’inizio della stagione sciistica al competente ufficio provinciale corredata: a) di una copia autentica dello statuto, contenente la denominazione della scuola di sci; b) di una riproduzione in scala delle eventuali insegne, emblemi o distintivi della scuola di sci; c) dello schema dei programmi di insegnamento; d) dell’indicazione della zona di competenza desiderata; e) dell’indicazione della sede dell’ufficio o della scuola di sci e degli eventuali altri punti di iscrizione per il pubblico; f) dell’indicazione del posto di raduno; g) delle generalita’ del direttore della scuola di sci e dei maestri di sci, e relative qualifiche e specializzazioni professionali; h) dell’indicazione delle tariffe richieste.

2 .

L’autorizzazione ha una validita’ di tre anni. Le scuole autorizzate sono obbligate, entro il termine di scadenza per le nuove domande, a comunicare annualmente le eventuali variazioni al competente ufficio Provinciale.

Art. 17 – Tariffe

1 .

Le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci sono stabilite annualmente a seconda che si tratti di lezioni singole o di gruppo, su proposta del collegio provinciale dei maestri di sci, con decreto dell’Assessore provinciale competente in materia.

2 .

Le tabelle tariffarie delle scuole di sci e dei maestri di sci esercenti la loro attivita’ al di fuori delle scuole di sci devono essere esposte al pubblico nei rispettivi uffici o punti d’iscrizione ed essere esibite a richiesta dei clienti.

Art. 18 – Attivita’ esterna alla scuola di sci

1 .

Ai maestri di sci e’ consentito l’esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, sempreche’ le prestazioni professionali non vengano offerte nel quadro di un’attivita’ organizzata con altri maestri di sci, anche occasionale.

2 .

I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicare il fatto stesso almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attivita’ stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale ed all’organizzazione del turismo competente territorialmente, con l’indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e specializzazioni, del numero di codice fiscale, della sede e dei recapiti, del territorio di competenza, delle tariffe applicate e dell’avvenuta assicurazione della responsabilita’ civile per i danni alla persona e alle cose dell’allievo e di terzi.

Art. 19 – Sanzioni amministrative

1 .

L’esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di l. 400.000 ad un massimo di l. 4.000.000.

2 .

Il maestro di sci che non osservi nell’esercizio della propria professione le norme stabilite dalla presente Legge, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di l. 200.000 ad un massimo di l. 2.000.000.

3 .

L’uso indebito della denominazione di scuola di sci, l’apertura o l’esercizio di un’organizzazione simile ad una scuola di sci o l’apertura o l’esercizio di un punto d’iscrizione in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 sono passibili di una sanzione amministrativa pecunaria da l. 900.000 fino a l. 9.000.000 a carico dei gestori dell’organizzazione.

4 .

Salvo quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale, il direttore di una scuola di sci che ammetta all’insegnamento nella scuola persona non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente Legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di l. 600.000 ad un massimo di l. 6.000.000, ed incorre, in caso di recidiva, nelia sanzione accessoria della sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi piu’ gravi puo’ essere disposta anche la decadenza dall’autorizzazione della scuola di sci.

5 .

L’applicazione di tariffe superiori o inferiori a quelle consentite ed esposte e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di l. 200.000 ad un massimo di l. 600.000; inoltre l’importo introitato in eccedenza deve essere rimborsato al cliente.

Art. 20 – Vigilanza

1 .

La vigilanza sull’osservanza della presente Legge e’ esercitata dall’ufficio provinciale competente in materia.

2 .

L’amministrazione provinciale puo’ dotare gli impiegati addetti all’ufficio di cui al comma 1, di qualifica funzionale non inferiore alla quarta e in numero non superiore a tre, delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle funzioni, mediante ispezioni e sopralluoghi da effettuarsi con l’uso degli sci.

3 .

L’accertamento delle violazioni di cui alla presente Legge e’ demandato agli impiegati Provinciali di cui al comma 2 e, su richiesta del Presidente della Giunta Provinciale, agli organi di polizia dello stato e locale, nonche’ alle persone autorizzate con decreto dell’Assessore provinciale competente, tenuto conto della qualificazione per questo necessaria ed in base ai requisiti di ammissione per la quarta qualifica funzionale del personale Provinciale.

Art. 21 – Assicurazioni

1 .

Condizioni per il rilascio o per il rinnovo di un’autorizzazione per l’esercizio di una scuola di sci e dell’attivita’ di maestro di sci, di assistente di scuola di sci, di maestro di sci alpino di II grado, e’ la stipula di un’apposita assicurazione della responsabilita’ civile per i danni alla persona e alle cose degli allievi e di terzi. La misura minima della copertura assicurativa e’ stabilita dall’Assessore provinciale competente, sentito il collegio professionale Provinciale.

2 .

I componenti ed i segretari delle commissioni d’esame, gli impiegati Provinciali di cui all’articolo 20, comma 2, nonche’ i candidati agli esami ed i partecipanti ai corsi di abilitazione di cui all’articolo 6, comma 2, compresi gli istruttori e gli allievi, nell’ambito del tirocinio didattico, limitatamente alle attivita’ tecniche e pratiche, sono assicurati a cura e a spese dell’amministrazione provinciale per i danni alla persona e alle cose, proprie e di terzi, derivanti dall’esercizio delle relative attivita’.

3 .

L’Assessore provinciale competente e’ autorizzato a stipulare le polizze di assicurazione di cui al comma 2, nel rispetto dei minimali di garanzia di cui al comma 1.

Art. 22 – Consulta per l’insegnamento dello sci

1 .

La consulta per l’insegnamento dello sci e’ composta: a) dall’Assessore provinciale competente in materia o da un suo delegato, designato anche di volta in volta, con funzione di presidente; b) da un rappresentante della ripartizione provinciale turismo, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta; c) da tre rappresentanti del collegio provinciale dei maestri di sci; d) da due rappresentanti dell’associazione professionale di maestri di sci piu’ rappresentativa in ambito rpovinciale; e) da due rappresentanti delle organizzazioni turistiche della Provincia; f) da un rappresentante del collegio provinciale delle guide alpine-guide sciatori della Provincia; g) da un rappresentante dell’associazione degli albergatori piu’ rappresentativa in ambito Provinciale; h) da un rappresentante dell’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste di sci piu’ rappresentativa in ambito Provinciale; i) da un rappresentante del comitato provinciale della federazione Italiana sport invernali.

2 .

Funge da segretario della consulta un impiegato addetto alla ripartizione provinciale turismo.

3 .

La consulta esercita le competenze ad essa attribuite dalla presente Legge ed e’ organo consultivo della Provincia per ogni questione attinente all’insegnamento delle tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni.

4 .

La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in Provincia di Bolzano, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; e’ in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 23 – Agevolazioni finanziarie

1 .

Il finanziamento dei corsi di cui all’articolo 6, comma 2, e’ a carico del bilancio Provinciale. La Giunta provinciale determina l’ammontare della compartecipazione del candidato; inoltre puo’ erogare contributi e sovvenzioni al collegio provinciale dei maestri di sci per la sua attivita’ istituzionale, nonche’ ai maestri di sci, alle loro organizzazioni professionali ed alle scuole di sci, per iniziative rivolte allo sviluppo del settore.

2 .

L’erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni avviene sulla base delle spese documentate e riconosciute ammissibli, secondo le procedure stabilite dalla Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e relative norme di esecuzione, in quanto applicabili.

3 .

La Giunta provinciale e’ autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative ai sensi della presente Legge e per lo sviluppo del settore.

Art. 24 – Regolamento di esecuzione

1 .

Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita’ di presentazione delle domande per l’organizzazione e la gestione dei corsi di cui all’articolo 6, comma 2, e per l’espletamento degli esami; sono stabilite le norme di deontologia professionale dei maestri di sci, nel rispetto dei principi fissati dalla presente Legge; sono definite le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento dei meestri di sci e dei diplomi di qualificazione e di specializzazione.

2 .

Per quanto non previsti dalla presente Legge, possono essere stabiliti con norma regolamentare ulteriori criteri per il rilascio dell’autorizzazione delle scuole di sci, al fine di assicurarne l’ottimale funzionamento, in relazione alle esigenze dell’utente e a quelle turistiche e ambientali della zona.

Art. 25 – Disposizioni transitorie

1 .

In sede di prima applicazione della presente Legge, i maestri di sci alpino di I e di II grado e i maestri di sci di fondo, che siano in possesso di una valida licenza ai sensi dell’articolo 1 della Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12, sono iscritti d’ufficio nell’albo provinciale dei maestri di sci.

2 .

Le autorizzazioni per la gestione di una scuola di sci, rilasciate ai sensi dell’articolo 12 della Legge provinciale n. 12/1984, sono valide fino alla loro scadenza.

3 .

La prima assemblea del collegio professionale provinciale dei maestri di sci e’ convocata dal Presidente della Giunta provinciale tramite Avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da inviarsi alle scuole di sci e alle associazioni di categoria operanti in Provincia

4 .

Fino all’insediamento del collegio professionale nazionale dei maestri di sci, contro le decisioni del collegio provinciale dei maestri di sci in materia disciplinare e’ ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da presentarsi entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

5 .

I procedimenti amministrativi, avviati ai sensi della Legge provinciale n. 12/1984, per il rilascio della licenza di maestro di sci di II e di I grado, di maestro di sci di fondo e per il rilascio dell’autorizzazione per la gestione di una scuola di sci, sono conclusi nel rispetto delle disposizioni della presente Legge.

6 .

I maestri di sci alpino di I e di II grado ed i maestri di sci di fondo, le cui licenze siano scadute alla data di entrata in vigore della presente Legge, possono ottenere, a domanda da presentarsi entro due anni dalla data medesima, l’iscrizione nell’albo provinciale dei maestri di sci a seguito di regolare frequenza di un corso di aggiornamento professionale ai sensi dell’articolo 11.

7 .

I maestri di sci alpino di II grado iscritti nella lista speciale dell’albo provinciale possono esercitare la loro attivita’ professionale limitatamente all’insegnamento su piste da sci o su itinerari sciistici.

8 .

In sede di prima applicazione della presente Legge sono ammessi alla parte teorica dell’esame di abilitazione all’insegnamento, secondo la presente Legge, i candidati che anteriormente all’anno 1985 abbiano ottenuto l’abilitazione tecnico-pratica per l’esercizio dell’attivita’ di maestro di sci alpino di III, II e I grado e di maestro di sci di fondo da parte della fisi-coscuma. A tal fine l’abilitazione tecnico-pratica di maestro di sci alpino di II e di III grado e’ equiparata all’abilitazione tecnico-pratica di maestro di sci alpino di II grado.

9 .

In sede di prima applicazione della presente Legge, la Giunta Provinciale, su parere conforme della consulta provinciale per l’insegnamento dello sci, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci in merito ai programmi e alla durata dei corsi ed ai criteri d’esame, puo’ riconoscere i corsi di qualificazione o di specializzazione e gli esami organizzati dalle competenti organizzazioni, istituzioni e associazioni.

10.

L’archivio concernente le pratiche per il rilascio delle licenze ai sensi dell’articolo 1 della Legge provinciale n. 12/1984 e’ dato in consegna dal direttore dell’ufficio provinciale competente al presidente del collegio provinciale dei maestri di sci.

11.

I limiti edittali delle sanzioni di cui all’articolo 19, comma 5, sono ridotti alla meta’ per la durata di due anni dall’entrata in vigore della presente Legge.

Art. 26

1 .

L’articolo 5 della Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e’ cosi’ sostituito: “art. 5 – condizioni per l’iscrizione all’albo 1. Possono ottenere l’iscrizione nell’albo delle guide alpine e degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica conseguita anche all’estero, nonche’ dei seguenti requisiti: a) eta’ minima di 21 anni per le guide alpine e di 18 per gli aspiranti guida; b) idoneita’ psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’unita’ sanitaria locale del Comune di residenza; c) possesso del diploma di scuola media inferiore; d) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione; e) residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Provincia “

2 .

Il comma 1 dell’articolo 6 della Legge provinciale n. 33/1991 e’ sostituito dal seguente: “1. E’ ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell’aspirante guida, iscritta nell’albo di un’altra Regione o della Provincia autonoma di Trento, rispettivamente in possesso di abilitazione professionale conseguita all’estero, all’albo professionale della Provincia di Bolzano.”.

3 .

L’articolo 17 della leggg provinciale n. 33/1991 e’ cosi’ sostituito: “art. 17 – accompagnamento in media montagna 1. L’accompagnamento professionale di escursionisti su sentieri non innevati che non superino la quota di 2500 fino a 2800 metri s.l.m., escluse le vie ferrate ed attrezzate ed i ghiacciai, a seconda delle zone nelle quali avviene, non e’ soggetto alla presente Legge, purche’ non effettuato nell’ambito di apposite organizzazioni. 2. E’ considerato egualmente accompagnamento in media montagna quello effettuato su sentieri di normale accesso ai rifugi alpini e quello in escursioni invernali su sentieri battuti privi di pericolo di valanghe. 3. La Giunta Provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attivita’ alpinistiche, stabilisce le quote di altitudine valevoli per le singole zone della Provincia di cui al comma 1 e puo’ individuare singoli sentieri situati al di sopra delle predette quote. La relativa deliberazione e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione “.

4 .

L’articolo 21, comma 1, della Legge provinciale n. 33/1991 e’ cosi’ sostituito: “1. L’esercizio abusivo della professione, di cui all’articolo 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di l. 400.000 ad un massimo di l. 4.000.000.”.

5 .

I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie indicate nel comma 3 dell’articolo 21 della Legge provinciale n. 33/1991 sono fissati rispettivamente a l. 900.000 e l. 9.000.000, quelli del comma 4 a l. 200.000 e l. 600.000, quelli del comma 5 a l. 900.000 e l. 9.000.000 e quelli del comma 6 a l. 200.000 e l. 2.000.000.

6 .

L’articolo 25, comma 5, della Legge provinciale n. 33/1991 e’ cosi’ sostituito: “5. Nella prima applicazione della presente Legge i candidati che abbiano frequentato il ciclo di corsi di formazione dell’associazione guide alpine Italiane (AGAI) rispettivamente per aspiranti guida-guida alpina oppure siano in possesso di una qualificazione equipollente conseguita all’estero sono ammessi all’esame di licenza.”

Art. 27 – Abrogazione di norme

1 .

La Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12, e’ abrogata.

Art. 28 – Disposizioni urbanistiche

1 .

Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della Legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, aggiunto dall’articolo 56 della Legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e’ aggiunto il seguente comma 6: “6. Alle spese di cui al comma 1, lettera f), sono equiparate le costruzioni con specifica destinazione a sede di scuola di sci e ad asilo della neve, realizzate da scuole di sci od organizzazioni di maestri di sci.”.

Art. 29 – Disposizioni finanziarie

1 .

La presente Legge non comporta maggiori spese a carico dell’esercizio finanziario 1994. Per la sua applicazione sono utilizzati gli stanziamenti gia’ previsti nel bilancio di previsione per l’attuazione della Legge provinciale n. 12/1984, abrogata con l’articolo 27.

2 .

Per gli anni successivi al 1994 gli stanziamenti di bilancio sono stabiliti dalla Legge finanzaria annuale.

Art. 30 – Riconoscimento della formazione professionale

1 .

Per quanto concerne il sistema di riconoscimento della formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine di cui all’allegato c del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, si applicano comunque le norme statali e comunitarie vigenti alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

2 .

Le disposizioni di Legge non compatibili con la disposizione del comma precedente sono abrogate. La presente Legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Provincia