Legge regionale 8 Maggio 1980, n. 46

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 08/05/2002
Interventi per l'inserimento sociale,scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap, art.2,9

Art. OMISSIS

Art. 2

Gli obiettivi indicati all’ articolo precedente si attuano favorendo: a) la permanenza e l’ integrazione dell’ handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita; b) l’ inserimento e l’ integrazione nella scuola materna e dello obbligo; c) l’ istruzione professionale e l’ accesso alla scuola superiore e universitaria nonche l’ aggiornamento culturale; d) l’ orientamento professionale e l’ inserimento lavorativo; e) la riduzione del ricorso ai ricoveri, il ridimensionamento degli istituti, il superamento di ogni forma di emarginazione. A tale scopo le usl elaborano e adottano progetti-obiettivo unitari per la gestione coordinata e integrata secondo criteri di interdisciplinarita’ degli interventi sanitari, sociali e formativi. La Regione eroga contributi per la realizzazione dei progetti- obiettivo delle USL assegnando i finanziamenti previsti dalla presente Legge in rapporto al progetto-obiettivo stesso, alle esigenze di riequilibrio territoriale degli interventi, al numero degli handicappati interessati.

Art. OMISSIS

Art. 9

L’ Unita’ Sanitaria Locale promuove indagini per la individuazione dei posti di lavoro nei settori produttivi, nonche per l’ individuazione delle capacita’ attitudinali dei singoli e delle possibilita’ di adattamento negli ambienti di lavoro degli handicappati in relazione al collocamento lavorativo degli stessi. L’ unita’ sanitaria locale che gestisce direttamente, o mediante convenzione, servizi riabilitativi per handicappati collabora con la famiglia e la scuola per l’ orientamento professionale del soggetto portatore di handicaps, avvalendosi anche dei risultati delle indagini di cui al comma precedente. Omissis