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- Emanante: 1
- Fonte: G.U.C.E.
- Data fonte: 20/12/1985
Art. 1
Il testo dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 e’ sostituito dal testo seguente: “c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l’assunzione in posti di lavoro supplelmentari o per l’occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilita’ collettiva, nonche’ di provvidenze per la creazione di attivita’ indipendenti, escluse le libere professioni, a favore di giovani di eta’ inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata. I posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un’esperienza con un contenuto professionale che consenta di accedere al mercato del lavoro e faciliti l’assunzione o l’attivita’ indipendente in un’occupazione stabile”.
Art. 2
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande di provvidenze per la creazione di attivita’ indipendenti in applicazione dell’articolo 1, lettera c), del suddetto regolamento, devono essere introdotte anteriormente al 1 febbraio 1986 per le azioni che devono essere realizzate nel corso del 1986.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1986. Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.