Circolare Ministeriale 13 Agosto 1984

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 13/08/1984
Ministero del lavoro e della previdenza sociale lettera circolare n. oapl/ii/6445/7 del 13 agosto 1984 agli organismi pubblici e privati f.s.e.. presentazione domande di contributo per l'anno 1985.

La Commissione CEE ha reso noto che gli orientamenti per la gestione del Fondo Sociale Europeo adottati il 21 dicembre 1983 non sono modificati per gli esercizi dal 1985 al 1987.

La relativa comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee c/126 del 12 maggio 1984, richiamata anche la risoluzione del Consiglio del 23 gennaio 1984 (G.U. CEE L/346 dell’8 dicembre 1983) relativa alla promozione dell’occupazione dei giovani che va ad aggiungersi alla lista delle risoluzioni indicate al punto II degli orientamenti (priorita’ alle azioni corrispondenti agli obiettivi comunitari).

Nella stessa comunicazione viene ipotizzata per la commissione la possibilita’ di apportare taluni adattamenti agli orientamenti in questione qualora l’esperienza acquisita nella gestione del fondo per l’esercizio 1984 lo rendesse necessario.

Tali orientamenti vanno tenuti presenti dagli operatori in indirizzo per la predisposizione delle domande di contributo F.S.E. Concernenti azioni da realizzare nel corso dell’anno 1985 sia in conformita’ dell’art.3 paragrafo 1 che dell’art.3 paragrafo 2, della decisione CEE 83/516.

Le domande redatte sull’apposito formulario predisposto dalla commissione CEE integralmente compilato in ogni voce e dattilografato devono pervenire a questo Ministero (dir. Gen. Oapl div. II) per il tramite delle Regioni interessate in quattro esemplari entro il 15 settembre 1984 onde consentirne il successivo inoltro ai servizi comunitari nei termini di cui al regolamento 2950/83.

Le Regioni, come di consueto, provvederanno a: corredare le domande di cui trattasi con le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa nazionale (art.24 legge 845/78); sottoscrivere, in quanto di loro competenza, la dichiarazione di cui al punto 21 del formulario di presentazione.

Per quanto concerne la materiale compilazione di detto formulario si reputa opportuno richamare l’attenzione degli operatori interessati sulla scrupolosa osservanza dell’apposita decisione CEE 83/673 del 31 dicembre 1982.

In particolare va ricordato che: una specifica domanda di contributo va fatta distintamente per ciascun tipo di azione di cui all’art.1, paragrafo 2, della decisione 83/516 nonche’ per ciascuna delle categorie di persone di cui all’art.4 di detta decisione;

Ogni domanda deve contenere indicazioni distinte per Regioni o zone interessate dall’azione, quali definite dall’art.7, paragrafo 3, della decisione 83/516 e dagli orientamenti di gestione (cfr.lista allegata a detti orientamenti);

La domanda puo’ riferirsi esclusivamente ad un unico punto degli orientamenti, in virtu’ del quale viene determinata la priorita’ dell’azione; qualora la stessa azione riguardi giovani e adulti occorrera’ presentare domande separate. In tale ipotesi si suggerisce di inserire al punto 8.1 del formulario di ciascuna delle due domande un’annotazione che faccia riferimento all’altra domanda presentata per la stessa azione onde consentire ai servizi comulnitari di valutare nel suo complesso l’iniziativa programmata;

Il contributo per le azioni di cui all’art.3, paragrafo 1, della decisione 83/516 non puo’ essere chiesto per un periodo superiore ad un esercizio finanziario CEE (1 gennaio 31 dicembre). Qualora si tratti di azione pluriennale, al fine di agevolare l’istruzione della domanda da parte dei servizi CEE, occorre farne menzione al punto 8.1 del formulario.

Se trattasi di proseguimento di un’azione iniziata nell’anno o negli anni precedenti occorrera’ riportare i riferimenti della domanda o delle domande gia’ accolte dal fse. Parimenti dovra’ segnalarsi allo stesso punto 8.1 se e’ previsto che l’azione vada oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, fornendo i dati finanziari; il contributo per le azioni di cui all’art.3, paragrafo 2 (azioni specifriche a carattere innovativo) puo’ essere concesso, al massimo, per un triennio;

Non sono accettabili allegati illustrativi ma solo, eventualmente, brevissime note da contenere in pagine intercalari del formulario medesimo.

Al fine di fornire elementi utili per una corretta compilazione delle domande di contributo attraverso un’estatta interpretazione dei vigenti orientamenti di gestione, si ritiene opportuno inviare in allegato le osservazioni che al rigukardo e’ stato possibile acquisire presso i servizi del F.S.E. Per i programmi formativi di portata nazionale o quantomeno pluriregionale promossi dagli enti di diritto pubblico, peraltro anch’essi soggetti all’autorizzazione di ciascuna Regione per la parte di programma di propria competenza territoriale, lo scrivente potra’ realizzare, d’intesa con l’operatore interessato, raggruppamenti delle richieste per stesso tipo di azione sempreche’ debitamente autorizzate dagli organi regionali.

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle istruzioni di cui alla presente circolare, indispensabile per il buon esito delle domande di contributo che potranno essere inoltrate al F.S.E. Osservazioni raccolte presso i servizi comunitari del F.S.E. In ordine a problemi concernenti la presentazione delle domande di contributo per il 1984 e l’interpretazione di alcuni punti degli attuali orientamenti di gestione.

1. I formulari sono stati ideati per offrire alle autorita’ competenti un supporto logico e per permettere ai servizi della commissione di valutare l’ammissibilita’ ed il carattere prioritario delle domande, senza obbligarli a ricorrere a un’indagine complementare.

Le modalita’ amministrative imposte dalla decisione 83/673/CEE sono intese ad evitare domande supplementari di informazioni e segnatamente scambi di note e telex tra la commissione e gli Stati membri e parimenti a consentire al Comitato del fondo di dedicarsi pienamente al suo compito di assistere la commissione nella gestione del fondo medesimo.

Si attira l’attenzione sulla necessita’ di verificare i dati contabili contenuti nelle domande, per eliminare le gravi perdite di tempo occasionate dalla correzione dei conti. Si rammenta che se i conti non sono esatti il trattamento informatico delle pratiche e’ considerevolmente rallentato.

2. Importo del contributo per le spese di aiuti all’assunzione e all’occupazione:

L’art.2 del regolamento (CEE) n. 2950/83 prevede che per le spese di aiuti all’assunzione e all’occupazione il contributo del fondo sia concesso a concorrenza del 15% del salario medio lordo degli operai dell’industria dello Stato membro interessato.

I servizi della commissione si sono chiesti se il contributo del fondo concesso per tali aiuti sia un importo forfettario secondo l’art.5, paragrafo 4 della decisione 83/516/CEE o se invece si applichi la norma generale di finanziamento dell’art.5 paragrafo 1 della medesima decisione (50% 50%).

Hanno concluso che:

Gli importi di contributo sono forfettari, in applicazione dell’art.5, paragrafo 4, recante deroga alla prima regola dell’articolo 5, paragrafo 1;

Gli importi sono a carico del fondo purche’ i pubblici poteri dello Stato membro contribuiscano a concorrenza di un importo almeno pari, in applicazione della seconda norma dell’art.5, paragrafo 1. Di conseguenza, se il contributo nazionale e’ inferiore al forfait, il contributo del fondo e’ ridotto ad un importo pari al contributo dello Stato membro;

Nelle Regioni a tasso d’intervento maggiorato, l’importo a carico del fondo sociale e’ maggiorato, del 10% e quello dello Stato membro ridotto del 10%, in virtu’ dell’art.5, paragrafo 2. Quanto alle modalita’ di applicazione dell’aliquota maggiorata alle Regioni aventi diritto, i servizi della commissione ritengono che per l’applicazione dell’art.5, paragrafi 1 e 2 della decisione 83/516/CEE il calcolo debba essere effettuato su base del 55% delle spese ammissibili ad onere del fondo e 45% ad onere dei pubblici poteri dello Stato interessato; il calcolo effettuato previa deduzione dei contributi privati e degli utili ricavati dall’azione finanziata. Se il contributo dello Stato membro supera pero’ il 45% non puo’ essere ridotto ed il contributo del fondo e’ calcolato in modo da evitare ogni rischio di finanziamento in eccesso.

Le azioni di aggiornamento consistenti nel recupero di nozioni scolastiche, non accompagnate da elementi di formazione professionale non possono essere considerate ammissibili (art.1, paragrafo 2 della decisione 83/516/CEE).

3. Sono prioritarie per il contributo del fondo le azioni che si iscrivono in operazioni che prevedono il concorso di piu’ strumenti finanziari della comunita’. Per l’applicazione di tale priorita’ e’ indispensabile verificare che esista un collegamento effettivo e diretto fra gli interventi finanziari della comunita’ ed i programmi presentati dal fondo sociale.

4. Formazione professionale e occupazione dei giovani (punto 2.2. C degli orientamenti).

Le azioni realizzate nel quadro di contratti di apprendistato vengono considerate ai sensi del punto c1 solo quando si tratti di una formazione di base impartita in un centro. In questo spirito solo la fase iniziale della formazione puo’ essere presa in considerazione per un finanziamento del fondo, e cio’ per un periodo nel quale la formazione nel centro e l’esperienza professionale abbiano la stessa durata. D’altra parte, sono considerate prioritarie le azioni nelle quali l’esperienza di lavoro e’ acquisita al di fuori del periodo approvato.

Nel caso di una formazione di base all’interno di un centro pubblico, solo il periodo di formazione teorica viene considerato prioritario: ai sensi del punto c2, le azioni realizate nel quadro dei contratti di apprendistato possono essere considerate prioritarie quando ricorrano le condizioni previste, vale a dire quando si tratti di persone provenienti dal mercato del lavoro e che hanno gia’ ricevuto una formazione o che hanno gia’ svolto un lavoro; cio’ vale per esempio per la ripresa di un contratto di apprendistato dopo una interruzione per motivi economici;

Il contratto di apprendistato non puo’ essere considerato prioritario ai sensi del punto c3;

I posti di apprendistato supplementari creati all’interno delle imprese, sono considerati prioritari ai sensi del punto e3 per la loro capacita’ di creare nuova occupazione.

Punto c1

La priorita’ fissata nel punto c1 mira a risolvere problemi specifici di giovani che non hanno ricevuto, ai termini della scuola dell’obbligo a tempo pieno, una formazione ne’ hanno svolto un lavoro. Benche’ non venga fissato un limite di eta’ inferiore ai 18 anni, senza pero’ escludere i giovani di eta’ superiore che si trovano nella situazione descritta piu’ sopra.

Fatto salvo quanto segue a proposito del punto e2, l’esame delle domande presentate dagli Stati membri viene fatto in base agli orientamenti seguenti:

Concentrazione del punto c1 di tutte le azioni rivolte ai giovani che dopo la scuola dell’obbligo non hanno ricevuto alcuna formazione ne’ occupato alcun posto di lavoro;

Allineamento del periodo di esperienza professionale sul periodo di formazione di base nel centro;

La valutazione delle reali prospettive di occupazione stabile viene fatta con una certa elasticita’;

La verifica verra’ effettuata dopo il primo anno di finanziamento delle varie azioni;

Viene rivolta particolare attenzione alla durata della partecipazione di ogni persona alle azioni proposte per un contributo al fondo, in modo da eliminare le azioni che prevedono un numero d’ore molto limitato distribuito su un periodo che supera i sei mesi.

Punto c2

Questo punto riguarda i giovani che hanno ricevuto una formazione, occupato un posto di lavoro o che essendo minacciati di disoccupazione a causa di insufficienti qualifiche, hanno bisogno di una formazione supplementare per aumentare le loro conoscenze professionali e adeguarsi alle esigenze del mercato del lavoro;

L’esame delle domande viene fatto sulla base degli orientamenti seguenti:

Vengono considerate prioritarie le azioni realizzate a favore di giovani la cui eta’ sia compresa in linea di massima tra i 19 e i 25 anni, e che rispondano alle caratteristiche piu’ sopra descritte;

I servizi concentreranno la loro attenzione sulle prospettive di occupazione elencate nelle domande riservandosi il diritto di valutare l’aspetto della formazione alle nuove tecnologie al termine deol primo anno di applicazione degli orientamenti;

A questo Titolo Vengono considerate prioritarie numerose azioni, in funzione della loro possibilita’ di creare nuova occupazione, in particolare nell’ambito della formazione dei giovani alla creazione di cooperative per l’esercizio di professioni indipendenti.

Punto c3

Ai sensi del punto c3 non prevede limitazioni di tipo regionale, i servizi del fondo considerano prioritarie le azioni che:

Sono identificate quali azioni di formazione professionale e che vengono gestite in quanto tali;

Che riguardano imprese citate esplicitamente nella domanda;

Che rientrano in misure globali adottate a livello di uno Stato membro o di una Regione

5. Riconversione e ristrutturazione industriali e settoriali trasformazione tecnologica (punto 2.2. D degli orientamenti)

Punto d1

Le domande che riguardano gli impiegati dei servizi pubblici sono considerate prioritarie se gli Stati membri interessati hanno affermato che le persone interessate sarebbero minacciate da disoccupazione qualora non seguissero un nuovo tipo di formazione in vista della riconversione o ristrutturazione.

Le azioni rispondono a questo tipo di priorita’ solo se rigulardano operazioni di riconversione o di ristrutturazione. Qualora nella domanda venga citata una situazione di tipo generale e non specifico o qualora la riconversione o la ristrutturazione non risultino possibili, la domanda non e’ considerata rispondente ai requisiti degli orientamenti.

La maggior parte delle azioni di questa categoria riguardano persone che hanno bisogno di un aggiornamento delle conosenze per mantenere il posto di lavoro in imprese sottoposte a ristrutturazione o riconversione. Anche le persone che perdono il posto di lavoro a causa di queste trasformazioni vengono considerate prioritarie in questa categoria, in considerazione di quanto detto al paragrafo precedente.

Punto d2

Questo punto riguarda solo la formazione di persone occupate in piccole e medie imprese (inferiori a 500 unita’) e pertanto le domande che riguardano la disoccupazione non possono essere considerate prioritarie.

Non vengono considerate prioritarie le domande che, pur riguardando persone occupate, non risultano inequivocabilmente collegate con piccole e medie imprese. Parimenti non vengono considerate prioritarie le domande non rispondenti ai requisiti definiti in questo punto:”l’introduzione di nuove tecnologie che modifichino in misura sostanziale le tecniche di produzione o di gestione”.

Punto d3

Va sottolineato il carattere marcatamente specifico di questo punto degli orientamenti al fine di evitare l’esclusione delle domande che, in particolare, sono direttamente destivate a favorire la ricerca applicata o lo sviluppo di nuovi prodotti, in stretto collegamento con occupazioni determinate in piccole e medie imprese.

Le osservazioni formulate in merito al punto d2 valgono anche per il punto d3.

Punto d4

Per questo punto le domande vengono considerate prioritarie solo se collegate con i settori di cui al punto d3.

6. Sviluppo del mercato del lavoro (punto 2.2. E degli orientamenti)

Punto e1

La priorita’ di questo settore richiede che le prospettive di occupazione stabile vengano migliorate mediante la formazione e si limita agli adulti disoccupati da almeno un anno.

Punto e2

Questa priorita’ riguarda le “persone disoccupate, minacciate di disoccupazione o sottoccupate”, nelle Regioni che beneficiano di un tasso di intervento maggiorato (Mezzogiorno), la definizione delle categorie dei beneficiari e’ quella di cui all’art.4, paragrafo 2 della decisione 83/516/CEE per quanto riguarda le persone di eta’ superiore ai 25 anni. Non e’ da escludere che le azioni oggetto di domande ai sensi di questa priorita’ comprendano persone di et’ inferiore ai 25 anni. Tuttavia, quando si tratta di azioni destinate specificatamente ai giovani, in particolare dopo la scuola dell’obbligo, senza che gli interessati abbiano ricevuto una formazione o occupato un posto di lavoro, l’esame della domanda deve poter essere effettuato alla luce delle priorita’ stabilite al punto c.

Punto e3

Questo punto, riservato ai giovani di eta’ inferiore ai 25 anni e alle persone disoccupate da oltre 12 mesi, e’ volto ad incoraggiare l’assunzione in posti di lavoro produttivi e il collocamento in iniziative di utilita’ collettiva.

Ai sensi della prima categoria sono considerate prioritarie: l’assunzione in nuovi impieghi derivanti dall’ampliamento di imprese esistenti o dalla creazione di muove imprese;

I posti di apprendistato supplementari offerti nelle imprese mediante premi versati dai poteri pubblici (cfr. Punto 4, piu’ sopra);

Le misure generali a livello nazionale o regionale volte a mettere a disposizione dei giovani un numero crescente di posti di lavoro grazie a premi forfettari versati dai poteri pubblici (cfr. Punto c3).

Ai sensi delle iniziative di utilita’ collettiva, sono considerate prioritarie:

Alcune creazioni di occupazione nelle amministrazioni pubbliche locali per la soluzione di problemi specifici;

Le iniziative temporanee di collocamento, in particolare di giovani, quando dette iniziative presentino un sicuro contenuto professionale.

Punto e4

Le domande vengono considerate non rispondenti ai requisiti se riguardano l’attivita’ di servizi di consulenza e di agenti di sviluppo e non la loro formazione o la loro assunzione. Il funzionamento dei servizi di consulenza non e’ compreso fra le attivita’ per le quali sia possibile un contributo del fondo ai sensi dell’art.1 del regolamento (CEE) n. 2950/83. (il consiglio ha tuttavia chiesto alla commissione di esaminare se il fondo possa contribuire a finanziare l’attivita’ degli agenti di sviluppo; tale esame non e’ ancora stato effettuato).

Premesso che “le autorita’ possono svolgere un ruolo chiave in quanto animatori e catalizzatori del potenziale locale, dati i loro stretti contatti con l’economia e la popolazione locale”, le azioni di creazione di posti di lavoro da parte della autorita’ possono pertanto essere considerate rispondenti a tale priorita’ purche’ le categorie di popolazione interessate partecipino attivamente alla gestione e alla pianificazione; di norma il gruppo a beneficio del quale le azioni in questione sono realizzate dovrebbe far parte di tali categorie.

Analogamente, le azioni realizzate da associazioni a beneficio di categorie svantaggiate possono reclamare la priorita’ soltanto se comportano un cambiamento rispetto alle loro attivita’ tradizionali, ad esempio se si integrano in un programma locale piu’ generale che raggruppi un certo numero di associazioni allo scopo di realizzare il medesimo ampio obiettivo.

Queste considerazioni non significano che l’assunzione o la formazione di agenti addetti allo sviluppo per aiutare le iniziative locali debba essere effettuata dai responsabili stessi di tali iniziative, per beneficiare della priorita’.

Punto e6

La priorita’ di cui al pu nto e6 riguarda azioni di promozione dell’occupazione femminile per favorire maggiormente il carattere misto in professioni in cui le donne sono sottorappresentate.

7. Inserimento socioprofessionale di talune categorie di persone (punto 2.2.f. Degli orientamenti).

Punto f1

Questa circostamza si verifica praticamente in ogni formazione e il termine “persone sottoccupate” di cui all’art.4, paragrafo 2 a) della decisione 83/516/CEE, si riferisce a persone sottoccupate in termine di tempo di occupazione.

Per questo punto, condizione fondamentale di priorita’ e’ che le azioni promuovano il carattere misto dell’occupazione nelle professioni in cui le donne sono sottorappresentate. La priorita’ non e’ riconosciuta nei casi di occupazione in cui le donne sono piu’ numerose (ad esempio nel trattamento di testi), anche se sono sottorappresentate nel settore nel suo complesso.

Punto f2

La priorita’ e’ subordinata all’esistenza di condizioni congiunte di formazione professionale o apprendimento della lingua dello Stato membro.

Le domande possono essere considerate non ammissibili se consistono soltanto in un aggiornamento delle conoscenze senza contenuto di formazione professionale.

In molte azioni rientrano che rientrano in questa rubrica la formazione offerta ha soltanto carattere propedeutico e potrebbe essere in futuro utilmente rafforzata se si vuole rendere piu’ effettiva l’integrazione professionale dei migranti.

Punto f3

La riabilitazione funzionale, contrariamente alla situazione risultante dalla regolamentazione precedente, e’ considerata ammissibile soltanto in quanto parte di un’azione di adattamento o riadattamento professionale; come in passato, le spese mediche sono escluse.

Si ritiene che il termine “posto di lavoro” copra nel contempo anche i posti di formazione.

8. Azioni specifiche a carattere innovatore e rispondenti agli obiettivi comuntitari (punto 3 degli orientamenti).

Occorre avere la massima attenzione affinche’:

Le iniziative proposte rispondano alle disposizioni dell’art.1, par.2, della decisione 83/516/CEE, ovvero all’art.1 del regolamento (CEE) n. 2950/83;

Le stesse iniziative rivestono un carattere innovatore conformemente all’art.3, par.2, 1 trattino della decisione 83/516/CEE;

Si realizzi una stretta partecipazione delle parti interessate, comprese le parti sociali, alla preparazione e allo svolgimento dell’azione specifica che, in ogni caso, non puo’ riguardare piu’ di 100 persone.

A Titolo Informativo si comunica che le domande ritenute idonee ai fini del contributo sono state classificate per il 1984 in dodici categorie per temi, onde rendere piu’ facile la comparazione e individuare le linee direttrici delle azioni previste per il finanziamento:

Occupazioneformazione per i giovani;

Qualificazione dei giovani dopo la fine della scuola dell’obbligo a tempo pieno;

Creazione di posti di lavoro riservati ai giovani;

Creazione di posti di lavoro non riservati ai giovani;

Impatto delle nuove tecnologie sulle piccole e medie imprese (pmi);

Reintegrazione delle persone slocialmente sfavorite nella popolazione attiva;

Iniziative locali per la creazione di posti di lavoro;

Miglioramento delle possibilita’ di occupazione mediante la riduzione del tempo di lavoro;

Formazione per favorire l’integrazione dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

Miglioramento dell’accesso alla formazione e dell’inserimento professionale dei minorati.

Sono state inoltre accettate anche altre operazioni, non classificate tra i temi suddetti ma anch’esse ispirate a risoluzioni adottate dal consiglio (riqualificazione dei lavoratori, formazione per poter tener conto dell’impatto delle nuove tecnologie nelle grandi imprese, formazione imprenditoriale, valutazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo).

Dall’esame delle domande e’ risultato che le operazioni piu’ interessanti erano quelle in cui convergevano piu’ temi di azioni;

Cosi’ e’ stato possibile identificare i seguenti gruppi operazionali: formazioneconsulenza ai giovani promotori di progetti di attivita’ economiche;

Qualificazione dei giovani sfavoriti alle nuove tecnologie;

Nuove professioni;

Creazione di posti di lavoro in strutture di supporto delle piccole e medie imprese;

Occupazioneformazione e creazione di posti di lavoro per persone minacciate da emarginazione;

Introduzione e adattamentodelle muove tecnologie nelle piccole e medie imprese;

Posizione di responsabilita’ delle donne in particolare nel settore delle nuove tecnologie;

Inserimento socio professionale delle donne sfavorite o immigrate;

I posti di lavoro per i minorati nei settori delle nuove tecnologie in particolare della telematica.

9. Considerazioni sulle “osservazioni finali” degli orientamenti

(punto b)

Il fatto che le azioni di semplice informazione e di riciclaggio non siano considerate azioni di formazione professionale ai fini del contributo del fondo, ha indotto a fissare una soglia, a partire dalla quale e’ possibile prendere in considerazione per il finanziamento alcuni programmi. La soglia e’ fissata in linea di massima al livello di 100 ore per persona.

10. Gli indicatori statistici per l’applicazione della riduzione ponderata alle domande dell’anno 1984 sono calcolati sulla base del tasso di disoccupazione e del prodotto interno lordo per abitante e riferendo tali indicatori a una media comunitaria per ciascun Stato membro interessato.

Il tasso di disoccupazione viene calcolato sulla base dei disoccupati 1983 (media annuale) e della popolazione attiva 1982 (stima dell’eurostat) per i seguenti Stati: Belgio, Danimarca, R.F. Di Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia escluso il Mezzogiorno e infine il Regno Unito senza Irlanda del Nord.

L’indice del tasso di disoccupazione e’ il rapporto tra il tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro e la media del tasso di disoccupazione di questi otto Paesi, vale a dire tutti tranne l’Irlanda e la Grecia.

Il prodotto interno lordo per abitante, al tasso di cambio corrente (PIL/AB.) viene calcolato per gli otto Paesi di cui al punto 2 includendo il Mezzogiorno per l’Italia e l’Irlanda del Nord per il Regno Unito.

L’indice PIL/AB. E’ il rapporto tra il prodotto interno lordo per abitante di ciascuno di questi otto Stati membri e la media dei prodotti interni lordi per abitante dei dieci Stati membri. Dividendo l’indice del tasso di disoccupazione per l’indice PIL/AB. Si ottengono gli indicatori di riduzione ponderata che per il 1984 sono:

Belgio 1,54; Danimarca 0,84; R.F. Di Germania 0,68; Francia 0,78;

Italia 1,13; Lussemburgo 0,15; Paesi Bassi 1,31; Regno Unito 1,23.