DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 1998, N. 19

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 109
  • Data fonte: 13/05/1998
Criteri per il finanziamento di patti territoriali e contratti d'area.

Abstract:

Vengono stabiliti i criteri per il finanziamento dei patti territoriali ed i contratti d’area. il totale delle risorse viene ripartito per l’80 per cento alle iniziative localizzate nei territori dell’obiettivo 1, il restante ammontare e’ riservato alle iniziative localizzate nei territori dell’obiettivo 2, 5 b) e 92,3 c).

Visto l’art. 2, comma 203, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, che disciplina la programmazione negoziata; Visti gli articoli 4, 5 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che reca disposizioni volte ad incentivare l’occupazione e benefici fiscali agli investimenti; Vista la propria deliberazione adottata in data 21 marzo 1997 “Disciplina della programmazione negoziata” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 1997) con la quale sono state dettate, tra l’altro, le modalita’ per l’approvazione dei patti territoriali e dei contratti d’area; Viste le proprie deliberazioni in data 12 luglio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1996), 8 agosto 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 21 ottobre 1996) e 23 aprile 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 luglio 1997) con le quali sono stati assegnati – a valere sulle risorse destinate alle aree depresse – lire 1.700 miliardi al finanziamento dei patti territoriali e lire 1.000 miliardi al finanziamento dei contratti d’area; Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 1996, 23 aprile e 26 giugno 1997 (pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 140 del 18 giugno 1997, n. 177 del 31 luglio 1997 e n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997) con le quali sono stati approvati dodici patti territoriali; Considerato che le procedure per la stipula delle convenzioni per l’istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d’area e per l’assistenza tecnica ed amministrativa ai patti territoriali si sono concluse e che nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1998 sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti convenzionati; Considerato, altresi’, che in attesa che spiri il termine di novanta giorni assegnato alle banche convenzionate per la conclusione dell’istruttoria, occorre fissare dei criteri di riparto dei fondi disponibili al fine di ottenere la massima resa in termini di equilibrio territoriale; Ritenuto opportuno, anche in considerazione della limitata disponibilita’ di risorse, formulare criteri per l’approvazione dei patti territoriali e dei contratti d’area che tengano conto delle assegnazioni gia’ effettuate con le citate deliberazioni;

Delibera:

Il complesso delle risorse destinate dal CIPE al finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d’area e’ in via temporanea attribuito secondo i sottoindicati criteri:

1. l’80 per cento delle somme individuate con le deliberazioni richiamate in premessa e’ destinato alle iniziative localizzate nei territori obiettivo 1, il restante ammontare e’ riservato alle iniziative localizzate nei territori dell’obiettivo 2, 5 b) e 92, 3 c);

2. in caso di esaurimento dei fondi disponibili, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prende atto della positiva conclusione dell’istruttoria effettuata dai soggetti convenzionati approvando il patto ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Qualora si verificasse la necessita’ di procedere ad un’ulteriore selezione delle richieste pervenute, che verranno istruite con cadenza semestrale, si provvedera’ ad emanare criteri di priorita’ al fine di individuare le iniziative di patto territoriale e di contratto d’area che massimizzano la resa in termini di aumento dell’occupazione e del reddito. Con successivo provvedimento saranno, altresi’, accantonate, a valere sulle risorse assegnate alle aree depresse, le somme da destinare alla copertura delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 449/1997 richiamata in premessa.