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- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 108
- Data fonte: 11/05/1990
Disciplina dei licenziamenti individuali
Thesaurus: Lavoro, Contratti di lavoro
Abstract:
La legge n. 108 del 1990 all’articolo 3 detta disposizioni in merito al licenziamento discriminatorio dettato da motivi politici, religiosi, razziali, di sesso, di handicap o di appartenenza ad un sindacato, ovvero riconducibili ad una attività sindacale, o in caso di licenziamento verbale. In tali casi il licenziamento è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrzazionde nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.